Art. 3 
 
Modalita' di applicazione e comunicazione relative al  prelievo  alla
  fonte da parte degli Intermediari Qualificati  con  responsabilita'
  primaria di sostituto d'imposta statunitense. 
  1. A partire dal 1° luglio 2014, gli ITQI  che  intervengono  nella
corresponsione dei pagamenti di fonte statunitense di cui all'art. 1,
numero 26 a NPFI, applicano il prelievo alla fonte previsto dall'art.
7,  comma  1,  della  legge  18  giugno  2015,  n.  95,  e  riversano
l'ammontare del suddetto prelievo alle Autorita' fiscali statunitensi
secondo le  modalita'  stabilite  nell'accordo  con  il  quale  hanno
assunto la qualita' di intermediario qualificato con  responsabilita'
primaria di sostituto d'imposta statunitense. 
  2. Ai fini dell'applicazione del prelievo di cui  al  comma  1,  le
RIFI diverse dalle ITQI che  intervengono  nella  corresponsione  dei
pagamenti di fonte statunitense di cui all'art. 1, numero 26 a  NPFI,
comunicano in tempo utile alla  FI  immediatamente  precedente  nella
catena degli intermediari che intervengono in tale  corresponsione  i
dati necessari per l'applicazione del prelievo alla fonte. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche qualora
una  FI  percipiente  tenuta  all'ottenimento  del  GIIN  non   abbia
comunicato un GIIN valido al momento del pagamento cui e' applicabile
il prelievo alla fonte. Nel caso di  FI  percipienti  localizzate  in
Paesi inclusi nella lista delle giurisdizioni  considerate  avere  un
Accordo IGA in vigore e pubblicata dal Dipartimento del Tesoro  degli
Stati Uniti e dall'IRS, la previsione di cui al precedente periodo si
applica esclusivamente ai pagamenti  corrisposti  a  partire  dal  1°
gennaio 2015.