Art. 3 Modalita' di applicazione e comunicazione relative al prelievo alla fonte da parte degli Intermediari Qualificati con responsabilita' primaria di sostituto d'imposta statunitense. 1. A partire dal 1° luglio 2014, gli ITQI che intervengono nella corresponsione dei pagamenti di fonte statunitense di cui all'art. 1, numero 26 a NPFI, applicano il prelievo alla fonte previsto dall'art. 7, comma 1, della legge 18 giugno 2015, n. 95, e riversano l'ammontare del suddetto prelievo alle Autorita' fiscali statunitensi secondo le modalita' stabilite nell'accordo con il quale hanno assunto la qualita' di intermediario qualificato con responsabilita' primaria di sostituto d'imposta statunitense. 2. Ai fini dell'applicazione del prelievo di cui al comma 1, le RIFI diverse dalle ITQI che intervengono nella corresponsione dei pagamenti di fonte statunitense di cui all'art. 1, numero 26 a NPFI, comunicano in tempo utile alla FI immediatamente precedente nella catena degli intermediari che intervengono in tale corresponsione i dati necessari per l'applicazione del prelievo alla fonte. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche qualora una FI percipiente tenuta all'ottenimento del GIIN non abbia comunicato un GIIN valido al momento del pagamento cui e' applicabile il prelievo alla fonte. Nel caso di FI percipienti localizzate in Paesi inclusi nella lista delle giurisdizioni considerate avere un Accordo IGA in vigore e pubblicata dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e dall'IRS, la previsione di cui al precedente periodo si applica esclusivamente ai pagamenti corrisposti a partire dal 1° gennaio 2015.