Art. 5 Obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate 1. Le RIFI comunicano all'Agenzia delle entrate le seguenti informazioni: a) in relazione ad ogni conto statunitense oggetto di comunicazione: 1) il nome ovvero la denominazione sociale o ragione sociale, l'indirizzo e il TIN statunitense di ciascuna persona statunitense specificata titolare del conto; nel caso di un conto intrattenuto da una Passive NFFE che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all'art. 2, risulta controllata da una o piu' persone statunitensi specificate, la denominazione sociale o ragione sociale, l'indirizzo e l'eventuale TIN statunitense dell'entita' nonche' il nome, l'indirizzo e il TIN statunitense delle persone statunitensi specificate che la controllano; 2) il numero di conto o, se assente, altra sequenza identificativa del rapporto di conto; 3) la denominazione, il codice fiscale e il GIIN della RIFI; 4) il saldo o il valore del conto, compreso, nel caso di un CVIC o contratto di rendita, il valore maturato o valore di riscatto, alla fine dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela ovvero, se il conto e' stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, il saldo o il valore del conto immediatamente prima della chiusura; b) nel caso di un conto di custodia statunitense oggetto di comunicazione, oltre alle informazioni elencate nella lettera a): 1) l'importo totale lordo degli interessi, dei dividendi, nonche' degli altri redditi generati in relazione alle attivita' detenute nel conto, comunque pagati o accreditati sul conto, o in relazione al conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela; e 2) i corrispettivi totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto dei beni patrimoniali pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela in relazione al quale la RIFI ha agito in qualita' di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il titolare del conto; c) nel caso di un conto di deposito statunitense oggetto di comunicazione, oltre alle informazioni elencate nella lettera a), l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela; d) nel caso di qualsiasi conto statunitense oggetto di comunicazione, diverso da quelli di cui alle lettere b) o c), oltre alle informazioni elencate nella lettera a), l'importo totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto in relazione al conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela con riferimento al quale la RIFI agisce in qualita' di incaricata dal debitore o dal beneficiario effettivo o in nome proprio, compreso l'importo complessivo di pagamenti a titolo di riscatto effettuati al titolare del conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela; e) nel caso di un qualsiasi conto finanziario detenuto da una NPFI, la denominazione e l'indirizzo del titolare del conto, nonche' l'importo complessivo dei pagamenti corrisposti all'istituzione finanziaria non partecipante titolare del conto come definiti al numero 27), dell'art. 1. 2. Per adempiere gli obblighi di cui al comma 1, le RIFI determinano l'importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati sulla base delle definizioni e qualificazioni giuridiche previste dalla legislazione tributaria italiana. 3. Le informazioni trasmesse all'Agenzia delle entrate contengono la valuta con la quale sono denominati gli importi comunicati. 4. Il termine per la trasmissione all'Agenzia delle entrate delle informazioni relative all'anno solare precedente e' il 30 aprile. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di trasmissione e il termine di scadenza per il primo invio dei dati.