Art. 5 
 
 
         Obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate 
 
  1.  Le  RIFI  comunicano  all'Agenzia  delle  entrate  le  seguenti
informazioni: 
    a)  in  relazione  ad  ogni   conto   statunitense   oggetto   di
comunicazione: 
  1) il nome ovvero  la  denominazione  sociale  o  ragione  sociale,
l'indirizzo e il TIN statunitense di  ciascuna  persona  statunitense
specificata titolare del conto; nel caso di un conto intrattenuto  da
una Passive NFFE che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata
verifica in materia fiscale di cui all'art. 2, risulta controllata da
una o piu' persone statunitensi specificate, la denominazione sociale
o  ragione  sociale,  l'indirizzo  e  l'eventuale  TIN   statunitense
dell'entita' nonche' il nome, l'indirizzo e il TIN statunitense delle
persone statunitensi specificate che la controllano; 
  2) il numero di conto o, se assente, altra sequenza  identificativa
del rapporto di conto; 
  3) la denominazione, il codice fiscale e il GIIN della RIFI; 
  4) il saldo o il valore del conto, compreso, nel caso di un CVIC  o
contratto di rendita, il valore maturato o valore di  riscatto,  alla
fine dell'anno solare o di altro adeguato periodo di  rendicontazione
alla clientela ovvero, se il conto e' stato chiuso nel corso di  tale
anno o periodo, il saldo o il valore del conto  immediatamente  prima
della chiusura; 
    b) nel caso di un  conto  di  custodia  statunitense  oggetto  di
comunicazione, oltre alle informazioni elencate nella lettera a): 
  1) l'importo totale lordo degli interessi, dei  dividendi,  nonche'
degli altri redditi generati in relazione alle attivita' detenute nel
conto, comunque pagati o accreditati sul conto,  o  in  relazione  al
conto nel corso dell'anno solare  o  di  altro  adeguato  periodo  di
rendicontazione alla clientela; e 
  2) i corrispettivi totali  lordi  derivanti  dalla  vendita  o  dal
riscatto dei beni patrimoniali pagati o  accreditati  sul  conto  nel
corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione
alla clientela in relazione al quale la RIFI ha agito in qualita'  di
custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per  il
titolare del conto; 
  c) nel caso  di  un  conto  di  deposito  statunitense  oggetto  di
comunicazione, oltre alle informazioni  elencate  nella  lettera  a),
l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto
nel  corso  dell'anno  solare  o  di  altro   adeguato   periodo   di
rendicontazione alla clientela; 
  d)  nel  caso  di   qualsiasi   conto   statunitense   oggetto   di
comunicazione, diverso da quelli di cui alle lettere b) o  c),  oltre
alle informazioni elencate nella lettera a), l'importo  totale  lordo
pagato o accreditato al titolare del conto in relazione al conto  nel
corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione
alla clientela con riferimento al quale la RIFI agisce in qualita' di
incaricata dal debitore  o  dal  beneficiario  effettivo  o  in  nome
proprio, compreso l'importo complessivo  di  pagamenti  a  titolo  di
riscatto effettuati al titolare del conto nel corso dell'anno  solare
o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela; 
  e) nel caso di un qualsiasi conto finanziario detenuto da una NPFI,
la denominazione  e  l'indirizzo  del  titolare  del  conto,  nonche'
l'importo  complessivo  dei  pagamenti  corrisposti   all'istituzione
finanziaria non partecipante titolare  del  conto  come  definiti  al
numero 27), dell'art. 1. 
  2.  Per  adempiere  gli  obblighi  di  cui  al  comma  1,  le  RIFI
determinano l'importo e la qualificazione  dei  pagamenti  effettuati
sulla base delle definizioni  e  qualificazioni  giuridiche  previste
dalla legislazione tributaria italiana. 
  3. Le informazioni trasmesse all'Agenzia delle  entrate  contengono
la valuta con la quale sono denominati gli importi comunicati. 
  4. Il termine per la trasmissione all'Agenzia delle  entrate  delle
informazioni relative all'anno solare precedente e' il 30 aprile. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite
le modalita' di trasmissione e il termine di scadenza  per  il  primo
invio dei dati.