Art. 6 
 
 
                             Esclusioni 
 
  1. Non e' considerata IFI un'entita' di un gruppo non  finanziario,
diversa da una Specified Insurance Company di cui all'art. 1,  numero
5, lettera d), che rispetta le seguenti condizioni: 
    a) l'entita' sia  membro  di  un  gruppo  non  finanziario,  come
definito nella lettera b), e: 
  (i) non sia un'istituzione di deposito o di custodia,  a  meno  che
non svolga le funzioni  di  tali  istituzioni  esclusivamente  per  i
membri del proprio Expanded Affiliated Group; 
  (ii) sia una holding company ovvero un centro di  tesoreria  o  una
captive finance company le cui  attivita'  consistono  essenzialmente
nello  svolgimento  di  una  o   piu'   delle   funzioni   descritte,
rispettivamente, nelle lettere c) ed e); 
  (iii) l'entita' non si qualifichi come, e non sia stata  costituita
in relazione a o  per  l'utilita'  di,  un  dispositivo  giuridico  o
veicolo di investimento che ha  la  forma  di  un  fondo  di  private
equity, un fondo di venture capital, un leveraged buyout fund,  o  di
qualsiasi altro veicolo d'investimento similare  costituito  con  una
strategia d'investimento che  consiste  nell'acquisire  o  finanziare
imprese e  nel  trattare  le  partecipazioni  in  tali  imprese  come
immobilizzazioni finanziarie ai fini d'investimento. 
    b) gruppo non finanziario designa un  Expanded  Affiliated  Group
se: 
  (i) nel triennio che precede l'anno  in  cui  viene  effettuata  la
determinazione si verificano congiuntamente le  seguenti  condizioni:
non piu' del 25  per  cento  del  reddito  lordo  del  gruppo,  senza
computare  i  redditi  di  membri  che  sono  «Excepted  nonfinancial
start-up companies or companies entering  a  new  line  of  business»
ovvero «Excepted nonfinancial entities in liquidation or bankruptcy»,
come definite nei pertinenti  regolamenti  del  Tesoro  statunitense,
nonche' i redditi derivanti da transazioni infragruppo, e' costituito
da redditi passivi; non piu' del 5 per cento del  reddito  lordo  del
gruppo e' attribuibile  a  membri  del  gruppo  che  sono  FI,  senza
computare i redditi derivanti da transazioni  infragruppo  nonche'  i
redditi dei membri del gruppo che sono CDCIFI ovvero CDCFFI; non piu'
del 25 per cento del valore delle attivita' patrimoniali del  gruppo,
ad esclusione delle attivita' detenute da membri che  sono  «Excepted
nonfinancial start-up companies or companies entering a new  line  of
business» ovvero «Excepted nonfinancial entities  in  liquidation  or
bankruptcy», come definite  nei  pertinenti  regolamenti  del  Tesoro
statunitense,  nonche'  delle  attivita'  risultanti  da  transazioni
infragruppo, e' costituito da attivita'  che  producono  o  che  sono
detenute per la produzione di redditi passivi; e 
  (ii) le FI che partecipano al  gruppo  sono  RIFI,  NRIFI,  PFFI  o
DCFFI. 
    c) Ai fini del numero (ii) della lettera a) si considerano centri
di  tesoreria  le  entita'  la  cui  attivita'  principale   consiste
nell'effettuazione  di  investimenti,  operazioni  di  copertura,   e
transazioni  finanziarie  con  o  per  membri  del  proprio  Expanded
Affiliated Group con lo scopo di: 
  (i) gestire il rischio di variazioni di prezzo  o  di  fluttuazioni
valutarie rispetto a beni che sono o saranno  detenuti  dall'Expanded
Affiliated Group o da membri dello stesso; 
  (ii) gestire il rischio di variazione dei tassi  di  interesse,  di
variazioni di prezzi, o di fluttuazioni valutarie rispetto a prestiti
che  sono  stati  o  che  saranno  effettuati  da  parte  di   membri
dell'Expanded Affiliated Group o da membri dello stesso; 
  (iii) gestire il rischio di variazione dei tassi di  interesse,  di
variazioni dei  prezzi,  o  di  fluttuazioni  valutarie  rispetto  ad
attivita' o passivita' che  devono  essere  registrate  nel  bilancio
dell'Expanded Affiliated Group o di membri dello stesso; 
  (iv) gestire il capitale circolante dell'Expanded Affiliated  Group
o di membri dello  stesso  investendo  o  effettuando  operazioni  di
compravendita di attivita' finanziarie esclusivamente per conto  e  a
rischio proprio o di membri del suo Expanded Affiliated Group; 
  (v) agire in qualita' di veicolo di finanziamento  per  prendere  a
prestito fondi per il suo Expanded  Affiliated  Group  o  per  membri
dello stesso. 
  d) ai fini del numero (ii)  della  lettera  a)  un'entita'  non  e'
considerata centro di tesoreria se qualsiasi quota  nel  capitale  di
rischio o di debito di tale entita' e' detenuta da  soggetti  diversi
da membri dell'Expanded Affiliated Group e il valore  di  rimborso  o
riscatto ovvero  il  rendimento  ottenuto  sulle  predette  quote  e'
determinato principalmente  facendo  riferimento  alle  attivita'  di
investimento,  copertura,  finanziamento  effettuate  dal  centro  di
tesoreria per soggetti  esterni  al  suo  Expanded  Affiliated  Group
ovvero per qualsiasi membro del suo Expanded Affiliated Group che  e'
una IE di cui all'art. 1, numero 5), lettera c),  numero  ii)  o  una
passive NFFE; 
  e) ai fini del numero (ii)  della  lettera  a)  un'entita'  e'  una
captive finance company  se  la  sua  attivita'  principale  consiste
nell'effettuazione di investimenti (inclusa l'estensione di  credito)
o  di  operazioni  di  leasing  con  o  per   conto   di   fornitori,
distributori, intermediari, franchisee, o clienti di tale  entita'  o
di qualsiasi membro del proprio Expanded Affiliated Group che e'  una
Active NFFE. 
  2) Non e' considerata IFI un'entita' che  fa  parte  di  un  gruppo
composto  esclusivamente  da  RIFI,  NRIFI,  RDCFFI,  CDCFFI  di  cui
all'art. 1, numero 10.2, lettera b),  PFFI,  nonche'  limited  FFI  o
limited branch come definite nei pertinenti  regolamenti  del  Tesoro
statunitense, a condizione che: 
  a) l'entita' non intrattenga alcun conto finanziario, ad  eccezione
di quelli intrattenuti per i membri del proprio  Expanded  Affiliated
Group; 
  b) l'entita' non detenga un conto presso, o  riceva  pagamenti  da,
qualsiasi FI che non e' un membro  del  proprio  Expanded  Affiliated
Group; 
  c) l'entita' corrisponda pagamenti di fonte statunitense sui  quali
e' applicabile il prelievo alla fonte  esclusivamente  a  membri  del
proprio Expanded Affiliated Group diversi da una limited  FFI  o  una
limited branch come definite nei pertinenti  regolamenti  del  Tesoro
statunitense; 
  d) l'entita' non sia tenuta, per  conto  proprio  o  per  conto  di
qualsiasi  altra  FI,  compreso  un  membro  del   proprio   Expanded
Affiliated Group, ad adempiere gli obblighi  di  comunicazione  o  di
applicazione  del  prelievo  alla  fonte  sui  pagamenti   di   fonte
statunitense. 
  3) Non e' considerata membro di un Expanded Affiliated Group una IE
che riceve una contribuzione di capitale iniziale di cui all'art.  1,
numero 30, da parte di un membro del  suddetto  gruppo  a  condizione
che: 
  a) il membro del gruppo che detiene l'IE e' una FI la cui attivita'
consiste nel fornire capitale  iniziale  per  costituire  entita'  di
investimento, la partecipazione nelle quali e'  destinata  ad  essere
venduta ad investitori terzi; 
  b) l'IE e' stata  costituita  nel  corso  dell'ordinaria  attivita'
svolta dalla FI del suo gruppo indicata nella lettera a); 
  c) alla data in cui la FI  di  cui  alla  lettera  a)  acquista  la
partecipazione nel capitale, ogni partecipazione nell'IE eccedente il
50 per cento del valore totale delle azioni negoziabili della  stessa
- compresa una partecipazione di altri membri del  medesimo  expanded
affiliated group - e' destinata ad essere detenuta da tale FI per non
piu' di tre anni dalla data in cui la stessa l'ha acquisita; 
  d) nel caso in cui la partecipazione sia stata detenuta dalla FI di
cui alla lettera a) per oltre tre anni dalla  data  di  acquisto,  il
valore aggregato della partecipazione detenuta da tale FI e da  altri
membri del medesimo Expanded Affiliated Group e' uguale  o  inferiore
al 50 per cento del valore totale delle azioni negoziali dell'IE. 
  4) Non sono considerati conti finanziari: 
  a) i conti di pertinenza di un asse ereditario, a condizione che la
documentazione di tali conti includa una copia del testamento del  de
cuius o il certificato di morte; 
  b) i conti di garanzia, a condizione che  tali  conti  siano  stati
aperti in relazione a: 
  (i) una sentenza o altra pronuncia dell'autorita' giudiziaria; 
  (ii) una vendita, uno scambio, una locazione di beni  se  ricorrono
le seguenti condizioni: 
  il conto e' costituito esclusivamente con un anticipo, una caparra,
un deposito di ammontare adeguato a garantire l'obbligazione  di  una
delle parti direttamente correlate alla transazione, o  un  pagamento
similare, ovvero con un'attivita' finanziaria che e'  depositata  nel
conto in relazione alla vendita, allo scambio o  alla  locazione  dei
beni; 
  il conto e' costituito e utilizzato  esclusivamente  per  garantire
l'obbligazione dell'acquirente di pagare il prezzo di  acquisto,  del
venditore di pagare ogni connessa passivita', o del  locatore  o  del
conduttore di pagare per qualunque danno relativo al bene locato come
concordato tra le parti; 
  gli asset del conto, compreso il reddito  che  ne  deriva,  saranno
pagati ovvero distribuiti a beneficio dell'acquirente, del venditore,
del locatore o del conduttore quando il bene  e'  ceduto,  scambiato,
restituito o la locazione e' terminata; 
  il conto  non  e'  un  margin  account  o  similare  costituito  in
relazione alla vendita o allo scambio di attivita' finanziarie; 
  il conto non e' associato a un conto di una carta di credito. 
    c)  i  conti  pensionistici,  compresi  i   piani   pensionistici
individuali  emessi  da  un  assicuratore  italiano  autorizzato,   a
condizione che: 
  (i) tali conti siano soggetti a regolamentazione  in  quanto  conti
pensionistici individuali ovvero  siano  registrati  o  regolamentati
come conti per l'accantonamento di benefici; e 
  (ii) i contributi individuali volontari siano limitati  ovvero  non
eccedano in alcun anno la somma di 50.000,00 euro. 
    d) i contratti sottoscritti dai datori di lavoro per assicurare i
lavoratori per il pagamento di indennita' di fine  rapporto  (polizze
collettive TFR a beneficio dei dipendenti) che sono  calcolate  sugli
stipendi o  sui  salari  che  sono  assoggettati  a  tassazione  e  a
contribuzione previdenziale in Italia.