Art. 6 Esclusioni 1. Non e' considerata IFI un'entita' di un gruppo non finanziario, diversa da una Specified Insurance Company di cui all'art. 1, numero 5, lettera d), che rispetta le seguenti condizioni: a) l'entita' sia membro di un gruppo non finanziario, come definito nella lettera b), e: (i) non sia un'istituzione di deposito o di custodia, a meno che non svolga le funzioni di tali istituzioni esclusivamente per i membri del proprio Expanded Affiliated Group; (ii) sia una holding company ovvero un centro di tesoreria o una captive finance company le cui attivita' consistono essenzialmente nello svolgimento di una o piu' delle funzioni descritte, rispettivamente, nelle lettere c) ed e); (iii) l'entita' non si qualifichi come, e non sia stata costituita in relazione a o per l'utilita' di, un dispositivo giuridico o veicolo di investimento che ha la forma di un fondo di private equity, un fondo di venture capital, un leveraged buyout fund, o di qualsiasi altro veicolo d'investimento similare costituito con una strategia d'investimento che consiste nell'acquisire o finanziare imprese e nel trattare le partecipazioni in tali imprese come immobilizzazioni finanziarie ai fini d'investimento. b) gruppo non finanziario designa un Expanded Affiliated Group se: (i) nel triennio che precede l'anno in cui viene effettuata la determinazione si verificano congiuntamente le seguenti condizioni: non piu' del 25 per cento del reddito lordo del gruppo, senza computare i redditi di membri che sono «Excepted nonfinancial start-up companies or companies entering a new line of business» ovvero «Excepted nonfinancial entities in liquidation or bankruptcy», come definite nei pertinenti regolamenti del Tesoro statunitense, nonche' i redditi derivanti da transazioni infragruppo, e' costituito da redditi passivi; non piu' del 5 per cento del reddito lordo del gruppo e' attribuibile a membri del gruppo che sono FI, senza computare i redditi derivanti da transazioni infragruppo nonche' i redditi dei membri del gruppo che sono CDCIFI ovvero CDCFFI; non piu' del 25 per cento del valore delle attivita' patrimoniali del gruppo, ad esclusione delle attivita' detenute da membri che sono «Excepted nonfinancial start-up companies or companies entering a new line of business» ovvero «Excepted nonfinancial entities in liquidation or bankruptcy», come definite nei pertinenti regolamenti del Tesoro statunitense, nonche' delle attivita' risultanti da transazioni infragruppo, e' costituito da attivita' che producono o che sono detenute per la produzione di redditi passivi; e (ii) le FI che partecipano al gruppo sono RIFI, NRIFI, PFFI o DCFFI. c) Ai fini del numero (ii) della lettera a) si considerano centri di tesoreria le entita' la cui attivita' principale consiste nell'effettuazione di investimenti, operazioni di copertura, e transazioni finanziarie con o per membri del proprio Expanded Affiliated Group con lo scopo di: (i) gestire il rischio di variazioni di prezzo o di fluttuazioni valutarie rispetto a beni che sono o saranno detenuti dall'Expanded Affiliated Group o da membri dello stesso; (ii) gestire il rischio di variazione dei tassi di interesse, di variazioni di prezzi, o di fluttuazioni valutarie rispetto a prestiti che sono stati o che saranno effettuati da parte di membri dell'Expanded Affiliated Group o da membri dello stesso; (iii) gestire il rischio di variazione dei tassi di interesse, di variazioni dei prezzi, o di fluttuazioni valutarie rispetto ad attivita' o passivita' che devono essere registrate nel bilancio dell'Expanded Affiliated Group o di membri dello stesso; (iv) gestire il capitale circolante dell'Expanded Affiliated Group o di membri dello stesso investendo o effettuando operazioni di compravendita di attivita' finanziarie esclusivamente per conto e a rischio proprio o di membri del suo Expanded Affiliated Group; (v) agire in qualita' di veicolo di finanziamento per prendere a prestito fondi per il suo Expanded Affiliated Group o per membri dello stesso. d) ai fini del numero (ii) della lettera a) un'entita' non e' considerata centro di tesoreria se qualsiasi quota nel capitale di rischio o di debito di tale entita' e' detenuta da soggetti diversi da membri dell'Expanded Affiliated Group e il valore di rimborso o riscatto ovvero il rendimento ottenuto sulle predette quote e' determinato principalmente facendo riferimento alle attivita' di investimento, copertura, finanziamento effettuate dal centro di tesoreria per soggetti esterni al suo Expanded Affiliated Group ovvero per qualsiasi membro del suo Expanded Affiliated Group che e' una IE di cui all'art. 1, numero 5), lettera c), numero ii) o una passive NFFE; e) ai fini del numero (ii) della lettera a) un'entita' e' una captive finance company se la sua attivita' principale consiste nell'effettuazione di investimenti (inclusa l'estensione di credito) o di operazioni di leasing con o per conto di fornitori, distributori, intermediari, franchisee, o clienti di tale entita' o di qualsiasi membro del proprio Expanded Affiliated Group che e' una Active NFFE. 2) Non e' considerata IFI un'entita' che fa parte di un gruppo composto esclusivamente da RIFI, NRIFI, RDCFFI, CDCFFI di cui all'art. 1, numero 10.2, lettera b), PFFI, nonche' limited FFI o limited branch come definite nei pertinenti regolamenti del Tesoro statunitense, a condizione che: a) l'entita' non intrattenga alcun conto finanziario, ad eccezione di quelli intrattenuti per i membri del proprio Expanded Affiliated Group; b) l'entita' non detenga un conto presso, o riceva pagamenti da, qualsiasi FI che non e' un membro del proprio Expanded Affiliated Group; c) l'entita' corrisponda pagamenti di fonte statunitense sui quali e' applicabile il prelievo alla fonte esclusivamente a membri del proprio Expanded Affiliated Group diversi da una limited FFI o una limited branch come definite nei pertinenti regolamenti del Tesoro statunitense; d) l'entita' non sia tenuta, per conto proprio o per conto di qualsiasi altra FI, compreso un membro del proprio Expanded Affiliated Group, ad adempiere gli obblighi di comunicazione o di applicazione del prelievo alla fonte sui pagamenti di fonte statunitense. 3) Non e' considerata membro di un Expanded Affiliated Group una IE che riceve una contribuzione di capitale iniziale di cui all'art. 1, numero 30, da parte di un membro del suddetto gruppo a condizione che: a) il membro del gruppo che detiene l'IE e' una FI la cui attivita' consiste nel fornire capitale iniziale per costituire entita' di investimento, la partecipazione nelle quali e' destinata ad essere venduta ad investitori terzi; b) l'IE e' stata costituita nel corso dell'ordinaria attivita' svolta dalla FI del suo gruppo indicata nella lettera a); c) alla data in cui la FI di cui alla lettera a) acquista la partecipazione nel capitale, ogni partecipazione nell'IE eccedente il 50 per cento del valore totale delle azioni negoziabili della stessa - compresa una partecipazione di altri membri del medesimo expanded affiliated group - e' destinata ad essere detenuta da tale FI per non piu' di tre anni dalla data in cui la stessa l'ha acquisita; d) nel caso in cui la partecipazione sia stata detenuta dalla FI di cui alla lettera a) per oltre tre anni dalla data di acquisto, il valore aggregato della partecipazione detenuta da tale FI e da altri membri del medesimo Expanded Affiliated Group e' uguale o inferiore al 50 per cento del valore totale delle azioni negoziali dell'IE. 4) Non sono considerati conti finanziari: a) i conti di pertinenza di un asse ereditario, a condizione che la documentazione di tali conti includa una copia del testamento del de cuius o il certificato di morte; b) i conti di garanzia, a condizione che tali conti siano stati aperti in relazione a: (i) una sentenza o altra pronuncia dell'autorita' giudiziaria; (ii) una vendita, uno scambio, una locazione di beni se ricorrono le seguenti condizioni: il conto e' costituito esclusivamente con un anticipo, una caparra, un deposito di ammontare adeguato a garantire l'obbligazione di una delle parti direttamente correlate alla transazione, o un pagamento similare, ovvero con un'attivita' finanziaria che e' depositata nel conto in relazione alla vendita, allo scambio o alla locazione dei beni; il conto e' costituito e utilizzato esclusivamente per garantire l'obbligazione dell'acquirente di pagare il prezzo di acquisto, del venditore di pagare ogni connessa passivita', o del locatore o del conduttore di pagare per qualunque danno relativo al bene locato come concordato tra le parti; gli asset del conto, compreso il reddito che ne deriva, saranno pagati ovvero distribuiti a beneficio dell'acquirente, del venditore, del locatore o del conduttore quando il bene e' ceduto, scambiato, restituito o la locazione e' terminata; il conto non e' un margin account o similare costituito in relazione alla vendita o allo scambio di attivita' finanziarie; il conto non e' associato a un conto di una carta di credito. c) i conti pensionistici, compresi i piani pensionistici individuali emessi da un assicuratore italiano autorizzato, a condizione che: (i) tali conti siano soggetti a regolamentazione in quanto conti pensionistici individuali ovvero siano registrati o regolamentati come conti per l'accantonamento di benefici; e (ii) i contributi individuali volontari siano limitati ovvero non eccedano in alcun anno la somma di 50.000,00 euro. d) i contratti sottoscritti dai datori di lavoro per assicurare i lavoratori per il pagamento di indennita' di fine rapporto (polizze collettive TFR a beneficio dei dipendenti) che sono calcolate sugli stipendi o sui salari che sono assoggettati a tassazione e a contribuzione previdenziale in Italia.