Art. 7 
 
 
                               Opzioni 
 
  1. Le RIFI possono effettuare le procedure di due diligence di  cui
all'art. 2 utilizzando  una  o  piu'  delle  opzioni  previste  dalle
seguenti lettere: 
  a) le RIFI possono disapplicare le soglie o le  esenzioni  previste
dall'Allegato I.  Tale  opzione  puo'  essere  esercitata  anche  per
specifiche categorie di conti; 
  b)  le   RIFI   possono   considerare   quale   conto   finanziario
preesistente,  come  definito  nella  sezione  I.A  dell'Allegato  I,
indipendentemente dalla data di apertura, anche un conto per il quale
ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: 
  i) il titolare o il beneficiario del conto finanziario  intrattiene
gia' con la RIFI, o con un membro dell'Expanded  Affiliated  Group  o
dello Sponsored FI Group della RIFI, un conto  finanziario  esistente
alla data del 30 giugno 2014; 
  ii) la RIFI, o  i  membri  del  suo  Expanded  Affiliated  Group  o
Sponsored FI Group, trattano i conti finanziari del medesimo titolare
o beneficiario come consolidated obligations; 
  iii) le norme  antiriciclaggio  vigenti  consentono  alla  RIFI  di
considerare  gia'  adempiuta  la  procedura  di   adeguata   verifica
antiriciclaggio sul conto finanziario qualora tale adeguata  verifica
antiriciclaggio sia stata condotta su un altro conto finanziario  del
medesimo titolare o beneficiario esistente alla data  del  30  giugno
2014; 
    c)  le  RIFI  possono  trattare  piu'  conti  come   consolidated
obligations  e  utilizzare  la  documentazione  gia'  acquisita   con
riferimento al medesimo titolare che intrattiene piu' conti: 
  i) presso la stessa filiale della RIFI; 
  ii) presso piu' filiali della RIFI o presso una o piu'  filiali  di
un'istituzione  finanziaria  facente  parte  dello  stesso   Expanded
Affiliated Group o Sponsored FI Group; 
    d) nel caso di cui al numero ii) della lettera c), una RIFI  puo'
utilizzare la documentazione  gia'  acquisita  a  condizione  che  la
medesima RIFI nonche' gli altri membri del  suo  Expanded  Affiliated
Group o Sponsored FI Group adottino: 
  i) un codice identificativo univoco che consente di  recuperare  in
modo sistematico tutti i conti del medesimo titolare; ovvero 
  ii) un sistema condiviso dei  conti,  che  consenta  alla  RIFI  di
accedere agevolmente ai dati presenti in detto sistema riguardanti la
natura  e  le  informazioni  contenute   nella   documentazione,   di
registrare in modo agevole nel sistema  le  informazioni  relative  a
qualsiasi  fatto   che   puo'   influire   sull'affidabilita'   della
documentazione e, altresi', di produrre evidenza  delle  modalita'  e
delle tempistiche relative alla  trasmissione  dei  dati  riguardanti
tali  fatti  nel  sistema  informativo   e   dimostrare   che   dette
trasmissioni sono state processate e che ne e'  scaturita  una  nuova
procedura di adeguata  verifica  in  materia  fiscale  sui  documenti
individuati come inaffidabili o errati. 
  In entrambi i casi, le RIFI devono  essere  in  grado  di  produrre
all'Agenzia delle entrate la documentazione o una annotazione interna
della  documentazione  utilizzata  per  determinare  lo  status   del
titolare del conto. 
    e) nel caso di  cui  al  numero  ii)  della  lettera  c),  e  con
riferimento ai conti preesistenti, come definiti  nella  sezione  I.A
dell'Allegato I, in alternativa a quanto previsto nella  lettera  d),
la RIFI puo' utilizzare la documentazione gia' acquisita a condizione
che ottenga e verifichi una copia di detta documentazione e  che  non
abbia  ragione  di  essere  a   conoscenza   del   fatto   che   tale
documentazione e' inaffidabile o errata; 
    f) una RIFI puo' utilizzare la documentazione gia'  acquisita  da
un  agente  che  agisce  come  mandatario,  e  che   conserva   detta
documentazione in un sistema informativo, per conto  di  una  o  piu'
RIFI, a condizione che la RIFI possa: 
  i)  accedere  agevolmente,  direttamente   o   mediante   richiesta
all'agente, ai dati presenti in detto sistema informativo riguardanti
la natura e le informazioni contenute nella documentazione; 
  ii) direttamente o mediante  richiesta  all'agente,  registrare  in
modo agevole nel  sistema  informativo  le  informazioni  relative  a
qualsiasi  fatto   che   puo'   influire   sull'affidabilita'   della
documentazione e, altresi', produrre evidenza delle modalita' e delle
tempistiche relative alla trasmissione dei dati relativi a tali fatti
nel sistema informativo e dimostrare che tali trasmissioni sono state
processate e che ne e' scaturita  una  nuova  procedura  di  adeguata
verifica  in  materia  fiscale   sui   documenti   individuati   come
inaffidabili o errati; 
  iii) produrre all'Agenzia delle entrate  la  documentazione  o  una
annotazione interna della documentazione utilizzata  per  determinare
lo status del titolare del conto. 
    g) nel caso indicato alla precedente lettera  f),  l'agente  deve
garantire che il sistema informativo da lui gestito consenta a  tutte
le RIFI che  se  ne  avvalgono  di  comunicare  le  informazioni  che
inficiano  l'attendibilita'  della  documentazione  o  dello   status
assegnato al titolare del conto e che tale status sia modificato  per
tenere conto delle nuove informazioni raccolte.