Art. 7 Opzioni 1. Le RIFI possono effettuare le procedure di due diligence di cui all'art. 2 utilizzando una o piu' delle opzioni previste dalle seguenti lettere: a) le RIFI possono disapplicare le soglie o le esenzioni previste dall'Allegato I. Tale opzione puo' essere esercitata anche per specifiche categorie di conti; b) le RIFI possono considerare quale conto finanziario preesistente, come definito nella sezione I.A dell'Allegato I, indipendentemente dalla data di apertura, anche un conto per il quale ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: i) il titolare o il beneficiario del conto finanziario intrattiene gia' con la RIFI, o con un membro dell'Expanded Affiliated Group o dello Sponsored FI Group della RIFI, un conto finanziario esistente alla data del 30 giugno 2014; ii) la RIFI, o i membri del suo Expanded Affiliated Group o Sponsored FI Group, trattano i conti finanziari del medesimo titolare o beneficiario come consolidated obligations; iii) le norme antiriciclaggio vigenti consentono alla RIFI di considerare gia' adempiuta la procedura di adeguata verifica antiriciclaggio sul conto finanziario qualora tale adeguata verifica antiriciclaggio sia stata condotta su un altro conto finanziario del medesimo titolare o beneficiario esistente alla data del 30 giugno 2014; c) le RIFI possono trattare piu' conti come consolidated obligations e utilizzare la documentazione gia' acquisita con riferimento al medesimo titolare che intrattiene piu' conti: i) presso la stessa filiale della RIFI; ii) presso piu' filiali della RIFI o presso una o piu' filiali di un'istituzione finanziaria facente parte dello stesso Expanded Affiliated Group o Sponsored FI Group; d) nel caso di cui al numero ii) della lettera c), una RIFI puo' utilizzare la documentazione gia' acquisita a condizione che la medesima RIFI nonche' gli altri membri del suo Expanded Affiliated Group o Sponsored FI Group adottino: i) un codice identificativo univoco che consente di recuperare in modo sistematico tutti i conti del medesimo titolare; ovvero ii) un sistema condiviso dei conti, che consenta alla RIFI di accedere agevolmente ai dati presenti in detto sistema riguardanti la natura e le informazioni contenute nella documentazione, di registrare in modo agevole nel sistema le informazioni relative a qualsiasi fatto che puo' influire sull'affidabilita' della documentazione e, altresi', di produrre evidenza delle modalita' e delle tempistiche relative alla trasmissione dei dati riguardanti tali fatti nel sistema informativo e dimostrare che dette trasmissioni sono state processate e che ne e' scaturita una nuova procedura di adeguata verifica in materia fiscale sui documenti individuati come inaffidabili o errati. In entrambi i casi, le RIFI devono essere in grado di produrre all'Agenzia delle entrate la documentazione o una annotazione interna della documentazione utilizzata per determinare lo status del titolare del conto. e) nel caso di cui al numero ii) della lettera c), e con riferimento ai conti preesistenti, come definiti nella sezione I.A dell'Allegato I, in alternativa a quanto previsto nella lettera d), la RIFI puo' utilizzare la documentazione gia' acquisita a condizione che ottenga e verifichi una copia di detta documentazione e che non abbia ragione di essere a conoscenza del fatto che tale documentazione e' inaffidabile o errata; f) una RIFI puo' utilizzare la documentazione gia' acquisita da un agente che agisce come mandatario, e che conserva detta documentazione in un sistema informativo, per conto di una o piu' RIFI, a condizione che la RIFI possa: i) accedere agevolmente, direttamente o mediante richiesta all'agente, ai dati presenti in detto sistema informativo riguardanti la natura e le informazioni contenute nella documentazione; ii) direttamente o mediante richiesta all'agente, registrare in modo agevole nel sistema informativo le informazioni relative a qualsiasi fatto che puo' influire sull'affidabilita' della documentazione e, altresi', produrre evidenza delle modalita' e delle tempistiche relative alla trasmissione dei dati relativi a tali fatti nel sistema informativo e dimostrare che tali trasmissioni sono state processate e che ne e' scaturita una nuova procedura di adeguata verifica in materia fiscale sui documenti individuati come inaffidabili o errati; iii) produrre all'Agenzia delle entrate la documentazione o una annotazione interna della documentazione utilizzata per determinare lo status del titolare del conto. g) nel caso indicato alla precedente lettera f), l'agente deve garantire che il sistema informativo da lui gestito consenta a tutte le RIFI che se ne avvalgono di comunicare le informazioni che inficiano l'attendibilita' della documentazione o dello status assegnato al titolare del conto e che tale status sia modificato per tenere conto delle nuove informazioni raccolte.