Art. 9 
 
 
                             Decorrenza 
 
  1. Le RIFI comunicano all'Agenzia delle entrate: 
  a) in relazione al 2014, esclusivamente  le  informazioni  indicate
nella lettera a) del comma 1 dell'art. 5; 
  b) in relazione al 2015, le informazioni indicate nelle lettere  da
a) ad e) del comma 1 dell'art.  5,  ad  eccezione  dei  corrispettivi
totali lordi di cui al  numero  2)  della  lettera  b)  del  comma  1
dell'art. 5; 
  c) in relazione al 2016 e agli  anni  successivi,  le  informazioni
indicate nelle lettere da a) ad e) del comma 1 dell'art. 5. 
  2. In relazione alle informazioni sui conti statunitensi  esistenti
alla data del 30 giugno 2014 e con riferimento ai periodi dal 2014 al
2016, le RIFI non sono tenute a comunicare il TIN statunitense  se  i
loro  archivi  non  contengono  tale  dato;  in  mancanza   del   TIN
statunitense le RIFI comunicano la data di nascita del  titolare  del
conto o della persona statunitense che controlla  una  passive  NFFE,
sempreche' tale informazione sia presente in detti archivi. 
  3. In relazione alle informazioni sui conti statunitensi  esistenti
alla data del 30 giugno  2014,  la  comunicazione  all'Agenzia  delle
entrate dei dati di cui al comma 1 e' effettuata entro il  30  aprile
dell'anno successivo a quello in cui le procedure di due diligence su
tali conti sono completate secondo le modalita' e i termini  previsti
nell'Allegato I.