Art. 9 Decorrenza 1. Le RIFI comunicano all'Agenzia delle entrate: a) in relazione al 2014, esclusivamente le informazioni indicate nella lettera a) del comma 1 dell'art. 5; b) in relazione al 2015, le informazioni indicate nelle lettere da a) ad e) del comma 1 dell'art. 5, ad eccezione dei corrispettivi totali lordi di cui al numero 2) della lettera b) del comma 1 dell'art. 5; c) in relazione al 2016 e agli anni successivi, le informazioni indicate nelle lettere da a) ad e) del comma 1 dell'art. 5. 2. In relazione alle informazioni sui conti statunitensi esistenti alla data del 30 giugno 2014 e con riferimento ai periodi dal 2014 al 2016, le RIFI non sono tenute a comunicare il TIN statunitense se i loro archivi non contengono tale dato; in mancanza del TIN statunitense le RIFI comunicano la data di nascita del titolare del conto o della persona statunitense che controlla una passive NFFE, sempreche' tale informazione sia presente in detti archivi. 3. In relazione alle informazioni sui conti statunitensi esistenti alla data del 30 giugno 2014, la comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati di cui al comma 1 e' effettuata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui le procedure di due diligence su tali conti sono completate secondo le modalita' e i termini previsti nell'Allegato I.