(( Art. 11 bis 
 
 
             Disposizioni in materia di economia legale 
 
  1.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  29,   comma   2,   del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,  continuano  ad  applicarsi  fino
all'attivazione della Banca dati nazionale unica della documentazione
antimafia, nel termine stabilito dall'articolo 99, comma  2-bis,  del
codice di cui al decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  e
successive modificazioni. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma  2  dell'art.  29
          del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per
          la semplificazione e la trasparenza  amministrativa  e  per
          l'efficienza  degli  uffici  giudiziari),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114: 
                "2. In prima applicazione, e comunque per un  periodo
          non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto, i soggetti di cui all'art. 83,  commi
          1 e 2, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011,  per
          le attivita' indicate all'art. 1, comma 53, della  predetta
          legge  n.  190  del  2012,  procedono  all'affidamento   di
          contratti  o  all'autorizzazione  di  subcontratti   previo
          accertamento della avvenuta presentazione della domanda  di
          iscrizione nell'elenco di  cui  al  comma  1.  In  caso  di
          sopravvenuto  diniego  dell'iscrizione,  si  applicano   ai
          contratti e subcontratti cui e' stata  data  esecuzione  le
          disposizioni di cui all'art. 94, commi 2 e  3,  del  citato
          decreto legislativo n. 159 del 2011. In prima applicazione,
          la stazione appaltante che abbia aggiudicato e stipulato il
          contratto o autorizzato il subappalto esclusivamente  sulla
          base della domanda di iscrizione e' obbligata  a  informare
          la competente prefettura-ufficio territoriale  del  Governo
          di essere in attesa del provvedimento definitivo.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  2-bis  dell'art.
          99 del  citato  decreto  legislativo  n.  159  del  2011  e
          successive modificazioni: 
                "2-bis.  Fino  all'attivazione   della   banca   dati
          nazionale unica, e comunque non  oltre  dodici  mesi  dalla
          data di pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  del  primo
          dei regolamenti di cui  al  comma  1,  i  soggetti  di  cui
          all'art. 83, commi 1 e 2, acquisiscono d'ufficio tramite le
          prefetture la documentazione antimafia.  A  tali  fini,  le
          prefetture utilizzano il collegamento informatico al Centro
          elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge  1°  aprile
          1981, n. 121, al fine di verificare la sussistenza  di  una
          delle cause di decadenza, di sospensione o  di  divieto  di
          cui all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione  mafiosa
          di cui all'art. 84,  comma  4,  e  all'art.  91,  comma  6,
          nonche' i collegamenti informatici o  telematici,  attivati
          in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 3
          giugno 1998, n. 252. In ogni  caso,  si  osservano  per  il
          rilascio della documentazione antimafia i  termini  di  cui
          agli articoli 88 e 92.".