Art. 15 
 
 
                        Servizi per l'impiego 
 
  1. Allo scopo di garantire livelli  essenziali  di  prestazioni  in
materia di servizi e politiche attive del lavoro,  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province  autonome,
definiscono,  con  accordo  in  Conferenza  unificata,  un  piano  di
rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle
politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato di fondi nazionali e
regionali, nonche' dei programmi  operativi  cofinanziati  dal  Fondo
Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con  fondi  nazionali  negli
ambiti di intervento del Fondo  Sociale  Europeo,  nel  rispetto  dei
regolamenti dell'Unione europea in materia di fondi strutturali. 
  2. Allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali attraverso
meccanismi coordinati di gestione amministrativa,  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali stipula, con ogni regione e  con  le
province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata  a
regolare i relativi rapporti ed obblighi in relazione  alla  gestione
dei servizi per l'impiego e delle politiche  attive  del  lavoro  nel
territorio della regione o provincia autonoma. 
  3. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2 stipulate con le
regioni  a  statuto  ordinario,  le  parti   possono   prevedere   la
possibilita'  di  partecipazione  del   Ministero   agli   oneri   di
funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016,  ((
nei limiti di 90 milioni di euro annui, )) ed in misura proporzionale
al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente
impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego. 
  4. Subordinatamente alla stipula delle convenzioni di cui al  comma
2 e nei limiti temporali e di  spesa  stabiliti  dalle  medesime,  il
Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  e'  autorizzato  ad
utilizzare (( una somma non superiore a 90 milioni di euro annui,  ))
a  carico  del  fondo  di  rotazione  di  cui  all'articolo   9   del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalita' di cui al  comma
3. 
  5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
in deroga a quanto previsto dal comma 4 ed esclusivamente per  l'anno
2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede,  su
richiesta di ciascuna regione a statuto ordinario e in  via  di  mera
anticipazione rispetto a quanto erogabile  a  seguito  della  stipula
della convenzione di cui al  comma  2,  all'assegnazione  a  ciascuna
regione della relativa quota annua, a valere sul Fondo  di  rotazione
di cui al comma 4.  Laddove  con  la  medesima  regione  destinataria
dell'anticipazione non si addivenga alla  stipula  della  convenzione
entro il 30 settembre 2015,  e'  operata  una  riduzione  di  importo
corrispondente alla erogazione effettuata a valere sui  trasferimenti
statali a qualsiasi titolo disposti in favore della  regione  stessa,
nella misura non utilizzata per la copertura di  spese  di  personale
dei centri per l'impiego. )) Le predette risorse sono riassegnate  al
Fondo di rotazione di cui al primo periodo del presente comma. 
  6. All'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
le parole da «Allo scopo di consentire  il  temporaneo  finanziamento
dei rapporti di lavoro» fino alla fine del comma sono abrogate. 
  (( 6-bis. Nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle
funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine  di
consentire  la  continuita'  dei  servizi  erogati  dai  centri   per
l'impiego, le province e le citta' metropolitane possono stipulare, a
condizione che venga garantito l'equilibrio  di  parte  corrente  nel
periodo interessato dai contratti stessi, contratti di lavoro a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 4, comma  9,  terzo  periodo,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle
medesime  finalita'  e  condizioni,  per  l'esercizio  dei   predetti
servizi, e con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016, anche nel
caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno  per  l'anno
2014. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il   testo   vigente   dell'art.   9   del
          decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti  a
          sostegno dell'occupazione), convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 19 luglio 1993, n. 236: 
                "Art. 9. Interventi di formazione professionale. 
              1. Per l'analisi e l'approfondimento  delle  situazioni
          occupazionali locali e lo svolgimento di indagini mirate ai
          fabbisogni di professionalita', le regioni  e  le  province
          autonome  possono  stipulare  convenzioni   con   organismi
          paritetici  istituiti  in  attuazione  di  accordi  tra  le
          organizzazioni sindacali dei lavoratori  e  dei  datori  di
          lavoro maggiormente rappresentative  sul  piano  nazionale,
          con il finanziamento a carico del Fondo di cui al comma 5. 
              2. Il Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale
          puo' erogare contributi, nei limiti di 20 miliardi di lire,
          per la realizzazione, d'intesa con le commissioni regionali
          per l'impiego, di servizi di informazione e  consulenza  in
          favore dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria e
          degli  iscritti  nelle  liste  di  mobilita',   diretti   a
          favorirne la ricollocazione anche in  attivita'  di  lavoro
          autonomo e cooperativo, nonche' servizi di  informazione  e
          di  orientamento  sul  mercato   del   lavoro   in   ambito
          comunitario e scambi di domanda  e  di  offerta  di  lavoro
          nello stesso, con priorita' per  quelli  in  attuazione  di
          convenzioni stipulate tra  le  associazioni  sindacali  dei
          lavoratori e dei datori di lavoro con gli uffici  regionali
          del lavoro e/o le agenzie per l'impiego, laddove, a livello
          territoriale, non siano adeguatamente presenti le strutture
          pubbliche. 
              3. Il Ministero del lavoro e della previdenza  sociale,
          le regioni e le province autonome  possono  contribuire  al
          finanziamento di: interventi  di  formazione  continua,  di
          aggiornamento  o  riqualificazione,  per  operatori   della
          formazione   professionale,   quale   che   sia   il   loro
          inquadramento professionale, dipendenti degli enti  di  cui
          all'art. 1, comma 2, della legge 14 febbraio 1987,  n.  40;
          interventi di formazione continua a lavoratori occupati  in
          aziende  beneficiarie  dell'intervento   straordinario   di
          integrazione salariale; interventi  di  riqualificazione  o
          aggiornamento professionali per dipendenti da  aziende  che
          contribuiscano in misura non inferiore al 20 per cento  del
          costo delle attivita',  nonche'  interventi  di  formazione
          professionale destinati ai lavoratori iscritti nelle  liste
          di mobilita', formulate congiuntamente da imprese e  gruppi
          di  imprese  e  dalle  organizzazioni  sindacali,  anche  a
          livello   aziendale,   dei   lavoratori,    ovvero    dalle
          corrispondenti associazioni o  dagli  organismi  paritetici
          che abbiano per oggetto la  formazione  professionale.  Nei
          casi di crisi di settore, i contributi  finanziari  possono
          essere erogati direttamente  dal  Ministero  del  lavoro  e
          della previdenza sociale,  d'intesa  con  le  regioni.  [Il
          finanziamento degli interventi formativi di cui al presente
          comma non puo' prevedere  il  rimborso  della  retribuzione
          degli  utenti  a   carico   dell'impresa.   Tale   clausola
          limitativa non viene applicata ai dipendenti degli enti  di
          formazione professionale  di  cui  sopra  gravando  l'onere
          finanziario della retribuzione sugli organismi pubblici che
          possono accedere ai fondi comunitari]. 
              3-bis.  Il  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale, le regioni e  le  province  autonome  approvano  i
          progetti di intervento di formazione continua, formulati da
          organismi aventi per oggetto la  formazione  professionale,
          diretti ai soggetti privi di occupazione  e  iscritti  alle
          liste di collocamento che abbiano partecipato ad  attivita'
          socialmente utili. La partecipazione a tale attivita',  per
          tutto il periodo della sua durata, deve  essere  attestata,
          su domanda dell'interessato,  dalla  commissione  regionale
          per l'impiego competente per territorio entro il termine di
          trenta giorni.  Decorso  tale  termine,  l'attestazione  si
          ritiene rilasciata. I soggetti di  cui  al  comma  3  hanno
          diritto  a  partecipare  agli  interventi   di   formazione
          continua   secondo   la   graduatoria   delle   liste    di
          collocamento. 
              3-ter.  Il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali puo' prevedere misure di sostegno  al  reddito  per
          lavoratori  disoccupati  o  a  rischio  di  esclusione  dal
          mercato  del  lavoro,  nonche'   incentivi   per   favorire
          l'occupazione dei medesimi lavoratori,  definiti  ai  sensi
          del decreto del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali n. 264 del 19 aprile 2013. 
              4. Le attivita' di cui ai  commi  1,  2,  3,  3-bis  e,
          prioritariamente, 3-ter gravano  sulle  disponibilita'  del
          Fondo per la formazione professionale di cui  al  comma  5,
          nonche', per gli interventi  diretti  ai  dipendenti  degli
          enti di formazione professionale, sulla  disponibilita'  di
          cui al decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408,  convertito
          dalla legge 12 novembre 1988, n. 492. 
              5. A far  data  dall'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  le  risorse  derivanti  dalle  maggiori   entrate
          costituite dall'aumento contributivo gia'  stabilito  dalla
          disposizione contenuta nell'art. 25 della legge 21 dicembre
          1978, n. 845,  affluiscono  interamente  al  Fondo  di  cui
          all'articolo medesimo per la formazione professionale e per
          l'accesso al Fondo sociale europeo. 
              6.  All'integrazione  del  finanziamento  dei  progetti
          speciali di cui all'art. 26 della legge 21  dicembre  1978,
          n. 845, per il finanziamento delle attivita' di  formazione
          professionale rientranti nelle competenze  dello  Stato  di
          cui agli articoli 18 e 22 della medesima  legge  e  per  il
          finanziamento  del  coordinamento   operativo   a   livello
          nazionale degli enti di  cui  all'art.  1  della  legge  14
          febbraio 1987, n. 40, si provvede con decreto del  Ministro
          del lavoro e della previdenza sociale, di concerto  con  il
          Ministro del tesoro, a carico del Fondo di cui al comma 5. 
              7. Ai fini degli adempimenti di cui  all'art.  3  della
          legge 16 aprile 1987, n. 183,  il  Ministro  del  lavoro  e
          della previdenza sociale, di concerto con il  Ministro  del
          tesoro, propone, entro il 31 gennaio di  ciascun  anno,  al
          CIPE l'ammontare delle disponibilita' annuali del Fondo  di
          cui al comma 5, in misura pari ai due terzi,  destinato  al
          finanziamento degli interventi formativi  per  i  quali  e'
          chiesto il contributo del Fondo sociale europeo, secondo le
          modalita' ed i tempi fissati dai regolamenti comunitari. Il
          Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale,  d'intesa
          con le regioni, programma  le  residue  disponibilita'  del
          Fondo di cui al comma 5 in un modo appropriato rispetto  ai
          fabbisogni formativi, acquisendo il preventivo parere della
          commissione centrale per l'impiego. 
              8. Per formulare il parere di cui al comma  7,  nonche'
          quelli di cui all'art. 17,  comma  terzo,  della  legge  21
          dicembre  1978,  n.  845,  la  commissione   centrale   per
          l'impiego,  di  cui  e'  membro  di  diritto  il  dirigente
          generale preposto all'ufficio centrale per l'orientamento e
          la formazione  professionale  dei  lavoratori,  costituisce
          apposito sottocomitato per la formazione professionale, nel
          quale sono rappresentate le regioni e le parti sociali. 
              9. Nell'ambito della gestione del Fondo di cui al comma
          5 sono  mantenuti  gli  impegni  esposti  nel  bilancio  di
          previsione per l'anno 1992 e seguenti  della  gestione  per
          l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali  nel
          Mezzogiorno di cui all'art.  26  della  legge  21  dicembre
          1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni, e
          del Fondo per  la  mobilita'  della  manodopera,  istituito
          dall'art.  28  della  legge  12  agosto  1977,  n.  675,  e
          successive modificazioni e integrazioni. 
              10.  Per  assicurare  la  continuita'  operativa  delle
          attivita' previste dagli articoli 18 e 22  della  legge  21
          dicembre 1978, n. 845, e dalla legge 14 febbraio  1987,  n.
          40, gli stanziamenti iscritti  sui  capitoli  8055  e  8056
          dello stato di previsione del Ministero del lavoro e  della
          previdenza   sociale   per   il   1993   affluiscono   alle
          disponibilita' del Fondo di cui al comma 5. 
              11. Nell'ambito  della  stessa  gestione  e'  mantenuta
          evidenza contabile per la gestione  dei  residui  attivi  e
          passivi delle pregresse  gestioni.  Nella  stessa  gestione
          confluiscono le  disponibilita'  risultanti  dall'eventuale
          riaccertamento  delle  situazioni  relative  agli  esercizi
          pregressi. 
              12.  Sono  abrogate  le  disposizioni  contenute  negli
          articoli 22, 24, 25 e 26 della legge 21 dicembre  1978,  n.
          845, per le parti gia' disciplinate dalle disposizioni  del
          presente articolo, nonche' l'art. 4 della legge 14 febbraio
          1987, n. 40. 
              13. Per assicurare la  copertura  dell'onere  derivante
          dall'attuazione,  nell'anno  1992,  degli  interventi   per
          promuovere l'inserimento o il reinserimento  al  lavoro  di
          giovani, di disoccupati di lunga durata,  di  donne,  o  di
          altre  categorie  svantaggiate  di  lavoratori  secondo   i
          programmi  ammessi  al  finanziamento  del  Fondo   sociale
          europeo, le risorse di  cui  all'art.  25  della  legge  21
          dicembre 1978, n. 845, sono integrate dell'importo di  lire
          100 miliardi per l'anno medesimo, cui si provvede  mediante
          corrispondente  utilizzo  delle   disponibilita'   di   cui
          all'art. 26, primo comma, della legge 21 dicembre 1978,  n.
          845. 
              14. 
              15. 
              16. 
              17. 
              18.". 
          Per il riferimento al testo del comma  9  dell'art.  4  del
          citato decreto-legge n. 101 del  2013,  vedasi  nelle  Note
          all'art. 1.