(( Art. 16 bis 
 
Misure per favorire la rappresentanza territoriale  negli  organi  di
  amministrazione di  associazioni  e  fondazioni  con  finalita'  di
  gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanita' 
 
  1. Il comma 420 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, e' sostituito dal seguente: 
  «420. Al  fine  di  favorire  l'intervento  congiunto  di  soggetti
pubblici e privati, con la maggioranza in  ogni  caso  costituita  da
membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di  cinque
componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6,
comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  non  si  applica
alle associazioni e  alle  fondazioni  costituite  con  finalita'  di
gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanita' (UNESCO),  che
ricadono nel territorio di piu' province, che comprovino la gratuita'
dei relativi incarichi». ))