Art. 2 
 
 
Disposizioni finalizzate  alla  sostenibilita'  dell'avvio  a  regime
                    dell'armonizzazione contabile 
 
  1. Gli enti locali che non hanno provveduto  nei  termini,  possono
effettuare  il  riaccertamento  straordinario  dei  residui  di   cui
all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.
118, e successive modificazioni, entro il 15 giugno 2015. Fino a tale
data, le quote libere e destinate del  risultato  di  amministrazione
risultanti dal  rendiconto  2014  non  possono  essere  applicate  al
bilancio di previsione. In deroga a quanto previsto dall'articolo  3,
comma 8, del decreto  legislativo  n.  118  del  2011,  e  successive
modificazioni, la procedura prevista  dal  comma  2,  primo  periodo,
dell'articolo 141 del decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,
eventualmente gia' avviata, cessa di avere  efficacia  nei  confronti
degli enti locali che deliberano il riaccertamento straordinario  dei
residui al 1° gennaio 2015 entro il 15 giugno 2015. 
  2. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 7, primo periodo, le parole:  «escluse  quelle  che
hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014,» sono soppresse; 
      b) dopo il comma 17, e' aggiunto il seguente: 
      «17-bis. Gli enti che hanno  partecipato  alla  sperimentazione
hanno  la  facolta'  di  procedere   ad   un   nuovo   riaccertamento
straordinario al 1° gennaio 2015 di  cui  al  comma  7,  lettera  a),
limitatamente alla cancellazione dei residui attivi e passivi che non
corrispondono ad obbligazioni perfezionate, compilando  il  prospetto
di  cui  all'allegato  n.  5/2  riguardante  la  determinazione   del
risultato di amministrazione all'1 gennaio 2015. Con  il  decreto  di
cui  al  comma  16  e'   disciplinata   la   modalita'   di   ripiano
dell'eventuale maggiore disavanzo in non piu' di 30 esercizi in quote
costanti,  compreso  l'accantonamento  al  fondo  crediti  di  dubbia
esigibilita'.». 
  3.  Nell'esercizio  2015,  gli  enti  che  hanno  partecipato  alla
sperimentazione  possono  utilizzare  i  proventi   derivanti   dalle
alienazioni patrimoniali per la copertura del fondo crediti di dubbia
esigibilita' di parte corrente, per un  importo  non  superiore  alla
differenza tra l'accantonamento stanziato in bilancio per il fondo  e
quello che avrebbero  stanziato  se  non  avessero  partecipato  alla
sperimentazione. 
  4. All'articolo 200, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
    «c-bis) da altre fonti di finanziamento individuate nei  principi
contabili allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  e
successive modificazioni.» 
  5. Gli enti sperimentatori ai sensi dell'articolo  78  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che nel corso del 2013 o del 2014
hanno  presentato  la  richiesta  di  adesione  alla   procedura   di
riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi  dell'articolo  243-bis
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare  la
quota  di  disavanzo  derivante  dalla  revisione  straordinaria  dei
residui effettuata ai sensi del comma 8,  lettera  e),  del  medesimo
articolo 243-bis, secondo  le  modalita'  previste  dall'articolo  3,
comma 17, del decreto legislativo n. 118 del  2011  e,  a  tal  fine,
hanno facolta' di rimodulare il  piano  di  riequilibrio  finanziario
pluriennale di cui al  comma  5  dell'articolo  243-bis  del  decreto
legislativo  n.  267  del  2000  eventualmente  gia'   presentato   e
ritrasmetterlo alla competente sezione regionale di  controllo  della
Corte dei conti. 
  (( 5-bis. Gli enti locali che  hanno  deliberato  la  procedura  di
riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del testo  unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e  successive
modificazioni, entro il 31 dicembre 2014, e che  non  abbiano  ancora
presentato il relativo piano entro i termini previsti dal comma 5 del
medesimo articolo 243-bis,  possono  procedere  entro  i  termini  di
approvazione del bilancio di previsione 2015. )) 
6. Gli enti destinatari delle anticipazioni di  liquidita'  a  valere
sul fondo per assicurare  la  liquidita'  per  pagamenti  dei  debiti
certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64, utilizzano la quota accantonata nel risultato  di
amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini
dell'accantonamento al  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita'  nel
risultato di amministrazione. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  dell'art.  3  del  citato  decreto
          legislativo n. 118 del 2011,  e  successive  modificazioni,
          come modificato dalla presente legge: 
                "Art. 3. Principi contabili generali e applicati 
              1. Le amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'art.  2,
          conformano  la  propria  gestione  ai  principi   contabili
          generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti  principi
          contabili applicati, che costituiscono parte integrante  al
          presente decreto: 
                a) della programmazione (allegato n. 4/1); 
                b) della contabilita' finanziaria (allegato n. 4/2); 
                c)    della    contabilita'    economico-patrimoniale
          (allegato n. 4/3); 
                d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4). 
              2. I principi applicati di cui al comma 1  garantiscono
          il consolidamento  e  la  trasparenza  dei  conti  pubblici
          secondo le direttive dell'Unione europea  e  l'adozione  di
          sistemi informativi omogenei e interoperabili. 
              3. Gli enti strumentali delle  amministrazioni  di  cui
          all'art.  2,  comma  1,  che   adottano   la   contabilita'
          economico-patrimoniale conformano la  propria  gestione  ai
          principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 e  ai
          principi del codice civile. 
              4. Al fine di dare attuazione  al  principio  contabile
          generale    della    competenza    finanziaria    enunciato
          nell'allegato 1, gli enti di cui  al  comma  1  provvedono,
          annualmente,  al  riaccertamento  dei  residui   attivi   e
          passivi, verificando, ai fini del  rendiconto,  le  ragioni
          del   loro   mantenimento.   Le   regioni   escludono   dal
          riaccertamento ordinario dei residui quelli  derivanti  dal
          perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino  al
          31 dicembre 2015, i residui passivi  finanziati  da  debito
          autorizzato e non contratto. Possono essere conservati  tra
          i   residui   attivi   le   entrate   accertate   esigibili
          nell'esercizio di riferimento, ma  non  incassate.  Possono
          essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate,
          liquidate o liquidabili nel corso  dell'esercizio,  ma  non
          pagate. Le entrate e le spese  accertate  e  impegnate  non
          esigibili nell'esercizio considerato,  sono  immediatamente
          reimputate  all'esercizio  in  cui   sono   esigibili.   La
          reimputazione degli impegni e' effettuata incrementando, di
          pari importo, il fondo pluriennale di  spesa,  al  fine  di
          consentire,   nell'entrata   degli   esercizi   successivi,
          l'iscrizione del fondo pluriennale  vincolato  a  copertura
          delle  spese  reimputate.   La   costituzione   del   fondo
          pluriennale  vincolato  non  e'  effettuata  in   caso   di
          reimputazione  contestuale  di  entrate  e  di  spese.   Le
          variazioni  agli   stanziamenti   del   fondo   pluriennale
          vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio  in
          corso  e   dell'esercizio   precedente,   necessarie   alla
          reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono
          effettuate con provvedimento  amministrativo  della  giunta
          entro i termini previsti per l'approvazione del  rendiconto
          dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario  dei
          residui  e'  effettuato  anche  nel  corso   dell'esercizio
          provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine  delle
          procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui
          non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate. 
              4-bis.  Le   regioni   che   hanno   partecipato   alla
          sperimentazione    nell'anno    2014,    nell'ambito    del
          riaccertamento ordinario effettuato nel 2015  ai  fini  del
          rendiconto 2014, provvedono al riaccertamento  dei  residui
          attivi e passivi relativi alla politica regionale  unitaria
          - cooperazione territoriale non effettuato in occasione del
          riaccertamento straordinario effettuato ai sensi  dell'art.
          14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28
          dicembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n.  285
          alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011. 
              5. Al fine di dare attuazione  al  principio  contabile
          generale    della    competenza    finanziaria    enunciato
          nell'allegato 1 al presente decreto, gli  enti  di  cui  al
          comma 1, a decorrere dall'anno 2015, iscrivono negli schemi
          di bilancio di cui all'art. 11, comma 1, lettere a)  e  b),
          il  fondo  per  la  copertura  degli  impegni   pluriennali
          derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi  precedenti,
          di  seguito   denominato   fondo   pluriennale   vincolato,
          costituito: 
                a) in entrata,  da  due  voci  riguardanti  la  parte
          corrente e il conto capitale  del  fondo,  per  un  importo
          corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti  negli
          esercizi   precedenti   ed   imputati   sia   all'esercizio
          considerato sia agli  esercizi  successivi,  finanziati  da
          risorse accertate negli  esercizi  precedenti,  determinato
          secondo le modalita' indicate nel principio applicato della
          programmazione, di cui all'allegato 4/1; 
                b)  nella  spesa,  da  una  voce  denominata   «fondo
          pluriennale  vincolato»,  per  ciascuna  unita'   di   voto
          riguardante spese a carattere pluriennale  e  distintamente
          per ciascun titolo di spesa. Il fondo e' determinato per un
          importo pari alle spese che si  prevede  di  impegnare  nel
          corso  del  primo  anno  considerato  nel   bilancio,   con
          imputazione agli esercizi  successivi  e  alle  spese  gia'
          impegnate negli esercizi precedenti  con  imputazione  agli
          esercizi successivi  a  quello  considerato.  La  copertura
          della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante  le
          spese impegnate negli esercizi precedenti e' costituita dal
          fondo pluriennale iscritto in entrata, mentre la  copertura
          della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante  le
          spese  che  si  prevede  di  impegnare  nell'esercizio   di
          riferimento con imputazione agli  esercizi  successivi,  e'
          costituita dalle entrate che si prevede  di  accertare  nel
          corso dell'esercizio di riferimento. Agli  stanziamenti  di
          spesa  riguardanti  il  fondo  pluriennale   vincolato   e'
          attribuito il codice della  missione  e  del  programma  di
          spesa cui il fondo si riferisce e il codice del  piano  dei
          conti relativo al fondo pluriennale vincolato. 
              Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati  del
          rendiconto,  e'  determinato   l'importo   definivo   degli
          stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale  vincolato  e
          degli impegni assunti negli esercizi precedenti di  cui  il
          fondo pluriennale vincolato costituisce la copertura. 
              6. I principi contabili applicati di  cui  al  comma  1
          sono aggiornati con decreto del Ministero  dell'economia  e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello Stato, di concerto con il  Ministero  dell'interno  -
          Dipartimento per gli affari interni  e  territoriali  e  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per
          gli affari regionali, su  proposta  della  Commissione  per
          l'armonizzazione contabile degli enti territoriali  di  cui
          all'art. 3-bis. 
              7. Al fine di  adeguare  i  residui  attivi  e  passivi
          risultanti al 1° gennaio 2015 al principio  generale  della
          competenza finanziaria enunciato  nell'allegato  n.  1,  le
          amministrazioni pubbliche di cui al comma 1,  con  delibera
          di  Giunta,  previo   parere   dell'organo   di   revisione
          economico-finanziario,     provvedono,      contestualmente
          all'approvazione del  rendiconto  2014,  al  riaccertamento
          straordinario dei residui, consistente: 
                a) nella cancellazione dei propri  residui  attivi  e
          passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate  e
          scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono  cancellati
          i residui delle regioni derivanti dal  perimetro  sanitario
          cui si applica il titolo II e i residui passivi  finanziati
          da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun  residuo
          eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli  esercizi
          nei  quali  l'obbligazione  diviene  esigibile,  secondo  i
          criteri   individuati   nel   principio   applicato   della
          contabilita' finanziaria di cui all'allegato  n.  4/2.  Per
          ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a
          obbligazioni giuridicamente perfezionate,  e'  indicata  la
          natura della fonte di copertura; 
                b)  nella  conseguente   determinazione   del   fondo
          pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del  bilancio
          dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente  e
          per il conto capitale, per un importo pari alla  differenza
          tra i residui passivi ed  i  residui  attivi  eliminati  ai
          sensi   della   lettera   a),   se   positiva,   e    nella
          rideterminazione del risultato  di  amministrazione  al  1°
          gennaio 2015 a seguito del riaccertamento  dei  residui  di
          cui alla lettera a); 
                c)  nella  variazione  del  bilancio  di   previsione
          annuale  2015  autorizzatorio,  del  bilancio   pluriennale
          2015-2017  autorizzatorio  e  del  bilancio  di  previsione
          finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva,
          in considerazione della cancellazione dei  residui  di  cui
          alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata
          e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017  sono  adeguati
          per consentire la reimputazione dei  residui  cancellati  e
          l'aggiornamento degli  stanziamenti  riguardanti  il  fondo
          pluriennale vincolato; 
                d) nella reimputazione delle entrate  e  delle  spese
          cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli
          esercizi in cui  l'obbligazione  e'  esigibile,  secondo  i
          criteri   individuati   nel   principio   applicato   della
          contabilita' finanziaria di cui  all'allegato  n.  4/2.  La
          copertura  finanziaria  delle  spese  reimpegnate  cui  non
          corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio e'
          costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di
          disavanzo tecnico di cui al comma 13; 
                e) nell'accantonamento di una quota del risultato  di
          amministrazione  al  1°  gennaio  2015,  rideterminato   in
          attuazione di quanto previsto dalla lettera  b),  al  fondo
          crediti di dubbia  esigibilita'.  L'importo  del  fondo  e'
          determinato  secondo  i  criteri  indicati  nel   principio
          applicato   della   contabilita'   finanziaria    di    cui
          all'allegato n. 4.2. Tale  vincolo  di  destinazione  opera
          anche se il risultato di amministrazione non e' capiente  o
          e' negativo (disavanzo di amministrazione). 
              8. L'operazione di riaccertamento di cui al comma 7  e'
          oggetto di un  unico  atto  deliberativo.  Al  termine  del
          riaccertamento   straordinario   dei   residui   non   sono
          conservati  residui  cui  non  corrispondono   obbligazioni
          giuridicamente perfezionate e  esigibili.  La  delibera  di
          giunta di cui al comma 7, cui  sono  allegati  i  prospetti
          riguardanti  la  rideterminazione  del  fondo   pluriennale
          vincolato e del risultato di  amministrazione,  secondo  lo
          schema di cui agli allegati 5/1 e 5/2,  e'  tempestivamente
          trasmessa al Consiglio. In caso  di  mancata  deliberazione
          del riaccertamento straordinario dei residui al 1°  gennaio
          2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014,
          agli enti locali si applica la procedura prevista dal comma
          2, primo periodo, dell'art. 141 del decreto legislativo  18
          agosto 2000, n. 267. 
              9. Il riaccertamento straordinario dei residui  di  cui
          al comma  7  e'  effettuato  anche  in  caso  di  esercizio
          provvisorio  o  di  gestione  provvisoria   del   bilancio,
          registrando nelle scritture contabili le  reimputazioni  di
          cui  al   comma   7,   lettera   d),   anche   nelle   more
          dell'approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di
          previsione  eventualmente  approvato   successivamente   al
          riaccertamento dei residui e' predisposto tenendo conto  di
          tali registrazioni. 
              10. La quota libera del risultato di amministrazione al
          31 dicembre 2014 non e' applicata al bilancio di previsione
          2015 in attesa del riaccertamento straordinario dei residui
          di cui al comma 7, esclusi gli enti che,  nel  2014,  hanno
          partecipato alla sperimentazione di cui  all'art.  74,  che
          applicano   i   principi   applicati   della   contabilita'
          finanziaria di cui all'allegato 4/2. 
              11.  Il  principio  generale  n.  16  della  competenza
          finanziaria di cui  all'allegato  n.  1  e'  applicato  con
          riferimento a tutte  le  operazioni  gestionali  registrate
          nelle scritture finanziarie di  esercizio,  che  nel  2015,
          sono rappresentate anche negli schemi di  bilancio  di  cui
          all'art. 11, comma 12. 
              12.   L'adozione   dei   principi    applicati    della
          contabilita'  economico-patrimoniale   e   il   conseguente
          affiancamento  della  contabilita'  economico  patrimoniale
          alla contabilita' finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1
          e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti  integrato
          di cui all'art. 4, puo' essere rinviata all'anno 2016,  con
          l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla
          sperimentazione di cui all'art. 78. 
              13. Nel  caso  in  cui  a  seguito  del  riaccertamento
          straordinario  di  cui  al  comma  7,  i  residui   passivi
          reimputati ad un esercizio sono di importo  superiore  alla
          somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in  entrata
          e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale
          differenza  puo'   essere   finanziata   con   le   risorse
          dell'esercizio  o  costituire  un  disavanzo   tecnico   da
          coprirsi, nei  bilanci  degli  esercizi  successivi  con  i
          residui  attivi  reimputati  a  tali   esercizi   eccedenti
          rispetto alla somma dei residui passivi  reimputati  e  del
          fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi per  i
          quali si e' determinato il disavanzo tecnico possono essere
          approvati in disavanzo di competenza, per  un  importo  non
          superiore al disavanzo tecnico. 
              14. Nel  caso  in  cui  a  seguito  del  riaccertamento
          straordinario  di  cui  al  comma  7,  i   residui   attivi
          reimputati ad un esercizio sono di importo  superiore  alla
          somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in  entrata
          e dei residui passivi reimputati  nel  medesimo  esercizio,
          tale differenza e' vincolata alla copertura  dell'eventuale
          eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi
          rispetto alla somma  del  fondo  pluriennale  vincolato  di
          entrata e dei residui attivi. Nel  bilancio  di  previsione
          dell'esercizio  in  cui  si  verifica  tale  differenza  e'
          effettuato  un  accantonamento   di   pari   importo   agli
          stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato. 
              15. Le modalita' e i tempi di copertura  dell'eventuale
          maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato
          di amministrazione al 31  dicembre  2014,  derivante  dalla
          rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito
          dell'attuazione del comma 7, sono definiti con decreto  del
          Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministero dell'interno, in considerazione dei risultati  al
          1° gennaio 2015 e prevedendo incentivi, anche attraverso la
          disciplina del patto di stabilita' interno e dei limiti  di
          spesa del personale, per gli enti che,  alla  data  del  31
          dicembre 2017, non presentano quote di disavanzo  derivanti
          dal  riaccertamento  straordinario  dei  residui.  Per   le
          regioni non  rilevano  i  disavanzi  derivanti  dal  debito
          autorizzato non contratto. 
              Sulla  base  dei  rendiconti  delle   regioni   e   dei
          consuntivi degli enti locali relativi all'anno 2014 e delle
          delibere di riaccertamento straordinario dei  residui  sono
          acquisite le informazioni riguardanti il maggiore disavanzo
          al 1° gennaio 2015 e quelle relative agli  enti  che  hanno
          partecipato   alla   sperimentazione,   incluso   l'importo
          dell'accantonamento   al   fondo    crediti    di    dubbia
          esigibilita', con tempi e modalita'  definiti  con  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza  unificata
          di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
          n. 281, e successive modificazioni. In base  alle  predette
          informazioni  sono  definiti  i  tempi  di  copertura   del
          maggiore  disavanzo,  secondo  modalita'  differenziate  in
          considerazione dell'entita' del fenomeno e della dimensione
          demografica e di bilancio dei singoli enti.  Gli  enti  che
          non  trasmettono  le  predette  informazioni   secondo   le
          modalita' e i tempi previsti dal decreto di  cui  al  terzo
          periodo ripianano i disavanzi nei tempi piu' brevi previsti
          dal decreto di cui al primo periodo. 
              16. Nelle more dell'emanazione del decreto  di  cui  al
          comma 15, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione
          al  1°  gennaio  2015,   determinato   dal   riaccertamento
          straordinario   dei   residui    effettuato    a    seguito
          dell'attuazione del comma 7 e dal primo  accantonamento  al
          fondo crediti di dubbia esigibilita' e'  ripianato  in  non
          piu' di 30 esercizi a quote costanti l'anno. In attesa  del
          decreto di  cui  al  comma  15,  sono  definiti  criteri  e
          modalita'   di   ripiano   dell'eventuale   disavanzo    di
          amministrazione di cui al periodo precedente, attraverso un
          decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministero dell'interno,  previa  intesa  in
          sede di Conferenza unificata. Tale decreto  si  attiene  ai
          seguenti criteri: 
                a) utilizzo di  quote  accantonate  o  destinate  del
          risultato di  amministrazione  per  ridurre  la  quota  del
          disavanzo di amministrazione; 
                b)   ridefinizione   delle   tipologie   di   entrata
          utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo; 
                c)   individuazione   di   eventuali   altre   misure
          finalizzate a  conseguire  un  sostenibile  passaggio  alla
          disciplina contabile prevista dal presente decreto. 
              17. Il decreto di cui al comma 15 estende gli incentivi
          anche agli enti che hanno partecipato alla  sperimentazione
          prevista dall'art. 78 se, alla data del 31  dicembre  2015,
          non presentano quote di disavanzo  risalenti  all'esercizio
          2012. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al  comma
          15,    la    copertura    dell'eventuale    disavanzo    di
          amministrazione di cui  all'art.  14,  commi  2  e  3,  del
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
          dicembre 2011, puo' essere  effettuata  fino  all'esercizio
          2042 da parte degli enti  coinvolti  nella  sperimentazione
          che hanno effettuato il  riaccertamento  straordinario  dei
          residui nel 2012, e  fino  al  2043  da  parte  degli  enti
          coinvolti nella sperimentazione  che  hanno  effettuato  il
          riaccertamento straordinario  dei  residui  al  1°  gennaio
          2014. 
              17-bis.   Gli   enti   che   hanno   partecipato   alla
          sperimentazione hanno la facolta' di procedere ad un  nuovo
          riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015 di  cui  al
          comma 7, lettera a), limitatamente alla  cancellazione  dei
          residui  attivi  e  passivi  che   non   corrispondono   ad
          obbligazioni perfezionate, compilando il prospetto  di  cui
          all'allegato  n.  5/2  riguardante  la  determinazione  del
          risultato di amministrazione all'1  gennaio  2015.  Con  il
          decreto di cui al comma 16 e' disciplinata la modalita'  di
          ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo in non piu' di 30
          esercizi in quote costanti,  compreso  l'accantonamento  al
          fondo crediti di dubbia esigibilita'.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 2  dell'art.  141
          del citato decreto legislativo n. 267 del 2000: 
                "Art. 141. Scioglimento e  sospensione  dei  consigli
          comunali e provinciali 
              1.(Omissis). 
              2. Nella ipotesi di cui alla lettera c)  del  comma  1,
          trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere
          approvato senza che sia stato predisposto dalla  giunta  il
          relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina  un
          commissario  affinche'   lo   predisponga   d'ufficio   per
          sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque  quando  il
          consiglio non abbia  approvato  nei  termini  di  legge  lo
          schema  di  bilancio  predisposto  dalla  giunta,  l'organo
          regionale di controllo assegna al  consiglio,  con  lettera
          notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore
          a 20 giorni per la sua approvazione, decorso  il  quale  si
          sostituisce,      mediante      apposito       commissario,
          all'amministrazione   inadempiente.    Del    provvedimento
          sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la
          procedura per lo scioglimento del consiglio. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art.  200  del
          citato decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato
          dalla presente legge: 
                "Art. 200. Gli investimenti 
              1. (Omissis). 
              1-bis.  La  copertura  finanziaria   delle   spese   di
          investimento   imputate   agli   esercizi   successivi   e'
          costituita: 
                a) da risorse accertate esigibili  nell'esercizio  in
          corso  di  gestione,  confluite   nel   fondo   pluriennale
          vincolato accantonato per gli esercizi successivi; 
                b) da  risorse  accertate  esigibili  negli  esercizi
          successivi,   la   cui   esigibilita'   e'   nella    piena
          discrezionalita'   dell'ente   o    di    altra    pubblica
          amministrazione; 
                c) dall'utilizzo del risultato di amministrazione nel
          primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, nel
          rispetto di quanto previsto dall'art. 187. Il risultato  di
          amministrazione  puo'  confluire  nel   fondo   pluriennale
          vincolato accantonato per gli esercizi successivi; 
                c-bis) da altre fonti  di  finanziamento  individuate
          nei principi contabili allegati al decreto  legislativo  23
          giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente  dell'art.  78  del  citato
          decreto legislativo n. 118 del 2011: 
                "Art. 78. Sperimentazione 
              1. Al fine di verificare  l'effettiva  rispondenza  del
          nuovo assetto contabile definito dal presente decreto  alle
          esigenze  conoscitive  della   finanza   pubblica   e   per
          individuare  eventuali  criticita'   del   sistema   e   le
          conseguenti modifiche intese a realizzare una piu' efficace
          disciplina della materia, a decorrere dal 2012  e'  avviata
          una  sperimentazione,  della   durata   di   tre   esercizi
          finanziari, riguardante l'attuazione delle disposizioni  di
          cui al titolo I, con particolare riguardo all'adozione  del
          bilancio di previsione finanziario annuale di competenza  e
          di cassa, e della classificazione per missioni e  programmi
          di cui all'art. 33. 
              2. Ai fini  della  sperimentazione,  entro  120  giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro dell'interno,  il  Ministro  delle
          riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti  con
          le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per
          la semplificazione normativa, d'intesa  con  la  Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n.  281,  sono  definiti  le  modalita'  della
          sperimentazione, i  principi  contabili  applicati  di  cui
          all'art. 3, il livello minimo di  articolazione  del  piano
          dei conti integrato comune e del piano dei conti  integrato
          di ciascun comparto di cui all'art. 4,  la  codifica  della
          transazione elementare di cui all'art.  6,  gli  schemi  di
          bilancio di cui  agli  articoli  11  e  12,  i  criteri  di
          individuazione dei Programmi sottostanti  le  missioni,  le
          metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un
          sistema di indicatori di risultato semplici,  misurabili  e
          riferiti ai  programmi  del  bilancio  e  le  modalita'  di
          attuazione della classificazione per missioni  e  programmi
          di cui all' art. 17 e le eventuali  ulteriori  modifiche  e
          integrazioni  alle  disposizioni  concernenti  il   sistema
          contabile    delle    amministrazioni    coinvolte    nella
          sperimentazione di cui al comma 1. Il  decreto  di  cui  al
          primo periodo prevede la sperimentazione della tenuta della
          contabilita' finanziaria sulla base di  una  configurazione
          del principio della competenza finanziaria secondo la quale
          le   obbligazioni   attive   e    passive    giuridicamente
          perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per  l'ente
          di riferimento sono registrate  nelle  scritture  contabili
          con l'imputazione all'esercizio nel quale  esse  vengono  a
          scadenza,  ferma  restando,  nel  caso  di   attivita'   di
          investimento che comporta impegni di spesa  che  vengono  a
          scadenza in piu'  esercizi  finanziari,  la  necessita'  di
          predisporre, sin dal primo anno, la  copertura  finanziaria
          per     l'effettuazione     della     complessiva     spesa
          dell'investimento.  Ai  fini  della   sperimentazione,   il
          bilancio di previsione annuale e il bilancio di  previsione
          pluriennale  hanno  carattere  autorizzatorio,  costituendo
          limite agli  impegni  di  spesa,  fatta  eccezione  per  le
          partite di giro, i servizi per  conto  di  terzi  e  per  i
          rimborsi delle anticipazioni di cassa.  Per  i  comuni  con
          popolazione  inferiore  a  5000  abitanti  possono   essere
          sperimentati sistemi di contabilita' e schemi  di  bilancio
          semplificati.   La   tenuta   della   contabilita'    delle
          amministrazioni   coinvolte   nella   sperimentazione    e'
          disciplinata dalle disposizioni di cui al  titolo  I  e  al
          decreto di cui al presente comma, nonche' dalle  discipline
          contabili vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, in quanto con esse  compatibili.  Per  le
          regioni, in via sperimentale,  puo'  essere  verificata  la
          possibilita' di individuare  appositi  programmi  anche  di
          carattere  strumentale   in   relazione   alle   specifiche
          competenze ad esse attribuiti e nel rispetto  dei  principi
          di  omogeneita'  di  classificazione  delle  spese  di  cui
          all'art. 12 della presente  legge.  Al  termine  del  primo
          esercizio  finanziario   in   cui   ha   avuto   luogo   la
          sperimentazione  e,  successivamente,  ogni  sei  mesi,  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  trasmette  alle
          Camere  una  relazione  sui   relativi   risultati.   Nella
          relazione    relativa     all'ultimo     semestre     della
          sperimentazione, il Governo fornisce una valutazione  sulle
          risultanze della medesima sperimentazione,  anche  ai  fini
          dell'attuazione del comma 4. 
              3. Lo schema del decreto di cui al comma 2 e' trasmesso
          alle Camere, ai fini  dell'acquisizione  del  parere  della
          Commissione parlamentare per l'attuazione  del  federalismo
          fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti  per  i
          profili di carattere finanziario, da esprimere entro trenta
          giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto
          puo' comunque essere adottato. 
              4. Entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto, con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con il Ministro  dell'interno  e
          con il Ministro per i rapporti con  le  regioni  e  per  la
          coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata
          ai sensi dell'art. 3  del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, sono individuate le amministrazioni coinvolte
          nella sperimentazione, secondo criteri  che  tengano  conto
          della   collocazione   geografica   e   della    dimensione
          demografica. Per le amministrazioni non  interessate  dalla
          sperimentazione continua ad applicarsi, sino all'entrata in
          vigore dei decreti  legislativi  di  cui  al  comma  5,  la
          vigente disciplina contabile. 
              5. In considerazione degli esiti della sperimentazione,
          con i decreti legislativi di cui all'art. 2, comma 7, della
          legge 5 maggio 2009,  n.  42,  sono  definiti  i  contenuti
          specifici del principio della competenza finanziaria di cui
          al punto 16 dell'allegato n. 1 e possono essere  ridefiniti
          i principi contabili  generali;  inoltre  sono  definiti  i
          principi contabili applicati di cui all'art. 3, il  livello
          minimo di  articolazione  del  piano  dei  conti  integrato
          comune e del piano dei conti integrato di ciascun  comparto
          di cui all'art. 4, la codifica della transazione elementare
          di cui all'art. 6, gli  schemi  di  bilancio  di  cui  agli
          articoli 11 e 12, i criteri di individuazione dei Programmi
          sottostanti le missioni, le metodologie comuni  ai  diversi
          enti per la costruzione di  un  sistema  di  indicatori  di
          risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi  del
          bilancio, le modalita' di attuazione della  classificazione
          per missioni e programmi di cui all' art. 17, nonche' della
          definizione di spese rimodulabili e non rimodulabili di cui
          all'art. 16. 
              6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          di cui al comma 2, individua un  sistema  premiante,  senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  a  favore
          delle  amministrazioni  pubbliche  che   partecipano   alla
          sperimentazione.". 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'art.  243-bis  del
          citato decreto legislativo n. 267 del 2000: 
                "Art. 243-bis. Procedura di riequilibrio  finanziario
          pluriennale 
              1. I comuni  e  le  province  per  i  quali,  anche  in
          considerazione  delle  pronunce  delle  competenti  sezioni
          regionali della Corte dei conti  sui  bilanci  degli  enti,
          sussistano squilibri strutturali del bilancio in  grado  di
          provocare il dissesto  finanziario,  nel  caso  in  cui  le
          misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti
          a superare le condizioni di  squilibrio  rilevate,  possono
          ricorrere, con deliberazione consiliare alla  procedura  di
          riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal  presente
          articolo. La predetta procedura non  puo'  essere  iniziata
          qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto,  con
          lettera  notificata  ai   singoli   consiglieri,   per   la
          deliberazione del dissesto, di cui all'art. 6, comma 2, del
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 
              2.  La  deliberazione  di  ricorso  alla  procedura  di
          riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro  5
          giorni dalla data di esecutivita', alla competente  sezione
          regionale  della   Corte   dei   conti   e   al   Ministero
          dell'interno. 
              3.  Il  ricorso  alla  procedura  di  cui  al  presente
          articolo sospende temporaneamente la  possibilita'  per  la
          Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'art.  6,  comma
          2, del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  149,  il
          termine per l'adozione delle misure correttive  di  cui  al
          comma 6, lettera a), del presente articolo. 
              4. Le  procedure  esecutive  intraprese  nei  confronti
          dell'ente sono  sospese  dalla  data  di  deliberazione  di
          ricorso  alla   procedura   di   riequilibrio   finanziario
          pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego  di
          approvazione del piano di riequilibrio pluriennale  di  cui
          all'art. 243-quater, commi 1 e 3. 
              5. Il consiglio  dell'ente  locale,  entro  il  termine
          perentorio di novanta giorni  dalla  data  di  esecutivita'
          della delibera di cui al comma  1,  delibera  un  piano  di
          riequilibrio finanziario pluriennale della  durata  massima
          di dieci anni, compreso  quello  in  corso,  corredato  del
          parere  dell'organo  di  revisione   economico-finanziario.
          Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di  cui  al
          presente comma risulti  gia'  presentata  dalla  precedente
          amministrazione, ordinaria o commissariale, e  non  risulti
          ancora intervenuta la delibera della  Corte  dei  conti  di
          approvazione o di diniego di cui all'art. 243-quater, comma
          3, l'amministrazione in carica ha facolta' di rimodulare il
          piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei
          sessanta  giorni  successivi  alla   sottoscrizione   della
          relazione di cui  all'art.  4-bis,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 
              6. Il piano  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale
          deve tenere conto di tutte le misure necessarie a  superare
          le condizioni di  squilibrio  rilevate  e  deve,  comunque,
          contenere: 
                a) le eventuali misure correttive adottate  dall'ente
          locale in considerazione dei comportamenti  difformi  dalla
          sana gestione finanziaria  e  del  mancato  rispetto  degli
          obiettivi  posti  con  il  patto  di   stabilita'   interno
          accertati dalla competente sezione  regionale  della  Corte
          dei conti; 
                b)   la   puntuale   ricognizione,    con    relativa
          quantificazione,  dei  fattori  di   squilibrio   rilevati,
          dell'eventuale  disavanzo  di  amministrazione   risultante
          dall'ultimo rendiconto  approvato  e  di  eventuali  debiti
          fuori bilancio; 
                c) l'individuazione, con relative  quantificazione  e
          previsione dell'anno di effettivo  realizzo,  di  tutte  le
          misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale
          del bilancio, per  l'integrale  ripiano  del  disavanzo  di
          amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti
          fuori bilancio entro il periodo massimo di  dieci  anni,  a
          partire da quello in corso alla data  di  accettazione  del
          piano; 
                d) l'indicazione, per ciascuno degli anni  del  piano
          di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo
          di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o
          da prevedere nei  bilanci  annuali  e  pluriennali  per  il
          finanziamento dei debiti fuori bilancio. 
              7. Ai fini della predisposizione del piano,  l'ente  e'
          tenuto ad effettuare una ricognizione  di  tutti  i  debiti
          fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194. Per il
          finanziamento  dei  debiti  fuori  bilancio   l'ente   puo'
          provvedere anche mediante un piano di rateizzazione,  della
          durata massima pari agli anni del  piano  di  riequilibrio,
          compreso quello in corso, convenuto con i creditori. 
              8.  Al  fine  di  assicurare  il  prefissato   graduale
          riequilibrio finanziario, per tutto il  periodo  di  durata
          del piano, l'ente: 
                a) puo' deliberare le aliquote o tariffe dei  tributi
          locali nella misura massima consentita, anche in deroga  ad
          eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente; 
                b) e' soggetto ai controlli centrali  in  materia  di
          copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'art.  243,
          comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la copertura dei  costi
          della gestione dei servizi a domanda  individuale  prevista
          dalla lettera a) del medesimo art. 243, comma 2; 
                c) e' tenuto ad  assicurare,  con  i  proventi  della
          relativa tariffa, la copertura integrale  dei  costi  della
          gestione del servizio di  smaltimento  dei  rifiuti  solidi
          urbani e del servizio acquedotto; 
                d) e' soggetto al controllo sulle dotazioni organiche
          e sulle assunzioni di  personale  previsto  dall'art.  243,
          comma 1; 
                e)   e'   tenuto   ad   effettuare   una    revisione
          straordinaria  di  tutti  i  residui   attivi   e   passivi
          conservati  in  bilancio,  stralciando  i  residui   attivi
          inesigibili o di dubbia esigibilita' da inserire nel  conto
          del  patrimonio  fino  al   compimento   dei   termini   di
          prescrizione,  nonche'   una   sistematica   attivita'   di
          accertamento  delle  posizioni  debitorie  aperte  con   il
          sistema creditizio  e  dei  procedimenti  di  realizzazione
          delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed  una  verifica
          della consistenza ed integrale ripristino dei  fondi  delle
          entrate con vincolo di destinazione; 
                f) e' tenuto ad  effettuare  una  rigorosa  revisione
          della  spesa  con  indicazione  di  precisi  obiettivi   di
          riduzione della stessa, nonche'  una  verifica  e  relativa
          valutazione dei costi di tutti i servizi erogati  dall'ente
          e della situazione di tutti gli organismi e delle  societa'
          partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a  carico
          del bilancio dell'ente; 
                g) puo' procedere  all'assunzione  di  mutui  per  la
          copertura di debiti fuori  bilancio  riferiti  a  spese  di
          investimento in deroga ai limiti di cui all'art. 204, comma
          1, previsti dalla legislazione vigente, nonche' accedere al
          Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria
          degli enti locali di cui all'art. 243-ter, a condizione che
          si sia avvalso della facolta' di deliberare le  aliquote  o
          tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che
          abbia previsto l'impegno ad alienare  i  beni  patrimoniali
          disponibili non indispensabili  per  i  fini  istituzionali
          dell'ente e  che  abbia  provveduto  alla  rideterminazione
          della dotazione organica ai sensi dell'art. 259,  comma  6,
          fermo restando che la stessa non  puo'  essere  variata  in
          aumento per la durata del piano di riequilibrio. 
              9. In caso di accesso al  Fondo  di  rotazione  di  cui
          all'art. 243-ter, l'Ente deve  adottare  entro  il  termine
          dell'esercizio   finanziario   le   seguenti   misure    di
          riequilibrio della parte corrente del bilancio: 
                a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo,
          riduzione  delle  spese  di  personale,  da  realizzare  in
          particolare attraverso  l'eliminazione  dai  fondi  per  il
          finanziamento della retribuzione accessoria  del  personale
          dirigente e di quello del comparto, delle  risorse  di  cui
          agli articoli 15, comma 5, e 26,  comma  3,  dei  Contratti
          collettivi  nazionali  di  lavoro  del   1°   aprile   1999
          (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota
          non  connessa  all'effettivo  incremento  delle   dotazioni
          organiche; 
                b) entro il termine di un triennio, riduzione  almeno
          del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi,
          di cui all'intervento 03 della spesa corrente; 
                c) entro il termine di un triennio, riduzione  almeno
          del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di
          cui all'intervento  05  della  spesa  corrente,  finanziate
          attraverso risorse proprie; 
                d)  blocco  dell'indebitamento,  fatto  salvo  quanto
          previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g),  per  i
          soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
          pregressi. 
              9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma  9,
          lettera d), del presente articolo  e  all'art.  243-ter,  i
          comuni che fanno ricorso  alla  procedura  di  riequilibrio
          finanziario  pluriennale  prevista  dal  presente  articolo
          possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al  comma  1
          dell'art.  204,  necessari  alla  copertura  di  spese   di
          investimento  relative  a   progetti   e   interventi   che
          garantiscano  l'ottenimento   di   risparmi   di   gestione
          funzionali al raggiungimento degli  obiettivi  fissati  nel
          piano  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale,  per  un
          importo non superiore alle quote di capitale  dei  mutui  e
          dei prestiti obbligazionari  precedentemente  contratti  ed
          emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.". 
              Si riporta il testo dell'art.  1  del  decreto-legge  8
          aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per  il  pagamento
          dei debiti scaduti della pubblica amministrazione,  per  il
          riequilibrio finanziario degli enti  territoriali,  nonche'
          in materia di versamento di  tributi  degli  enti  locali),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno  2013,
          n. 64: 
                "Art. 1. Pagamenti dei debiti degli enti locali 
              1. Sono esclusi dai vincoli  del  patto  di  stabilita'
          interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro
          i pagamenti sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali: 
                a) dei debiti in conto  capitale  certi,  liquidi  ed
          esigibili alla data del 31 dicembre 2012; 
                b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata
          emessa fattura o richiesta equivalente di  pagamento  entro
          il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle province
          in favore dei comuni; 
                c) dei debiti in  conto  capitale  riconosciuti  alla
          data  del  31  dicembre  2012  ovvero  che  presentavano  i
          requisiti per il riconoscimento entro la medesima data,  ai
          sensi dell'art. 194 del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
              1-bis. Sono altresi' esclusi dai vincoli del  patto  di
          stabilita' interno i pagamenti di  obbligazioni  giuridiche
          di parte capitale verso terzi  assunte  alla  data  del  31
          dicembre 2012, sostenuti nel  corso  del  2013  dagli  enti
          locali e finanziati con i contributi straordinari in  conto
          capitale di cui all'art. 1, commi 704 e 707, della legge 27
          dicembre 2006, n. 296. 
              1-ter. Alla compensazione degli effetti  finanziari  in
          termini di fabbisogno e di  indebitamento  netto  derivanti
          dal comma 1-bis, pari a 2,5  milioni  di  euro  per  l'anno
          2013, si  provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  del
          Fondo per la compensazione  degli  effetti  finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione  di  contributi  pluriennali,  di   cui
          all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.
          154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre
          2008, n.  189,  e  successive  modificazioni.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              2.  Ai  fini   della   distribuzione   della   predetta
          esclusione tra  i  singoli  enti  locali,  i  comuni  e  le
          province  comunicano  mediante   il   sistema   web   della
          Ragioneria generale dello Stato, entro il  termine  del  30
          aprile 2013, gli spazi finanziari di  cui  necessitano  per
          sostenere i pagamenti di  cui  al  comma  1.  Ai  fini  del
          riparto, si considerano  solo  le  comunicazioni  pervenute
          entro il predetto termine. 
              3. Con decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma  2,
          entro il 15 maggio 2013 sono individuati, per ciascun  ente
          locale, sulla base delle modalita' di  riparto  individuate
          dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro  il
          10 maggio 2013, ovvero, in mancanza, su base proporzionale,
          gli  importi  dei  pagamenti  da  escludere  dal  patto  di
          stabilita' interno per il 90 per cento dell'importo di  cui
          al comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro il  15
          luglio 2013 in relazione alle richieste pervenute,  sino  a
          dieci giorni prima rispetto a  tale  data,  secondo  quanto
          previsto al periodo precedente, si procede al riparto della
          quota  residua   del   10   per   cento   unitamente   alle
          disponibilita' non assegnate  con  il  primo  decreto.  Gli
          eventuali spazi finanziari non distribuiti per l'esclusione
          dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1 dai vincoli  del
          patto    di    stabilita'    interno    sono     attribuiti
          proporzionalmente  agli  enti  locali  per  escludere   dai
          vincoli del medesimo patto i pagamenti effettuati prima del
          9 aprile 2013  in  relazione  alla  medesima  tipologia  di
          debiti. Gli spazi finanziari che si liberano a  valere  sul
          patto  di  stabilita'  interno  per  effetto  del   periodo
          precedente   sono   utilizzati,   nel   corso   del   2013,
          esclusivamente per sostenere pagamenti in  conto  capitale.
          Nella liquidazione dei pagamenti  si  osserva  il  criterio
          cronologico per singolo comune. 
              4.  Su  segnalazione  del  collegio  dei  revisori  dei
          singoli enti locali, la procura regionale competente  della
          Corte  dei  conti  esercita  l'azione  nei  confronti   dei
          responsabili   dei   servizi   interessati    che,    senza
          giustificato  motivo,  non  hanno   richiesto   gli   spazi
          finanziari nei termini e secondo le  modalita'  di  cui  al
          comma 2, ovvero non  hanno  effettuato,  entro  l'esercizio
          finanziario 2013, pagamenti per  almeno  il  90  per  cento
          degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui  al
          periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i
          quali risulti accertata la responsabilita' ai  sensi  delle
          vigenti disposizioni di legge, le  sezioni  giurisdizionali
          regionali della  Corte  dei  conti  irrogano  una  sanzione
          pecuniaria  pari   a   due   mensilita'   del   trattamento
          retributivo, al netto degli oneri fiscali e  previdenziali.
          Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti  al
          bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze  di  condanna
          emesse ai sensi della presente disposizione non siano state
          eseguite per l'intero  importo,  esse  restano  pubblicate,
          osservando le cautele previste dalla normativa  in  materia
          di  tutela  dei  dati  personali,  sul  sito  istituzionale
          dell'ente, con l'indicazione degli estremi della  decisione
          e della somma a credito. 
              5. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero
          dell'economia e delle finanze di cui al  comma  3,  ciascun
          ente locale puo' effettuare i pagamenti di cui al  comma  1
          nel limite massimo del 13 per  cento  delle  disponibilita'
          liquide detenute presso la tesoreria al 31  marzo  2013  e,
          comunque, entro il 50 per cento degli spazi finanziari  che
          intendono comunicare entro il 30 aprile 2013 ai  sensi  del
          comma 2. 
              6. Per l'anno 2013 non si applicano le disposizioni  di
          cui ai commi da 1 a 9 dell'art. 4-ter del  decreto-legge  2
          marzo 2012, n.  16,  come  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. 
              7. Al fine di fornire liquidita' agli enti locali,  per
          l'anno 2013,  non  rilevano  ai  fini  della  verifica  del
          rispetto degli obiettivi del patto  di  stabilita'  interno
          delle regioni e delle  province  autonome  i  trasferimenti
          effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di
          stabilita' interno a valere sui residui  passivi  di  parte
          corrente, purche' a fronte di corrispondenti residui attivi
          degli enti locali. 
              8. I maggiori spazi finanziari nell'ambito del patto di
          stabilita'  interno  delle  regioni  e  province   autonome
          derivanti  dalla  disposizione  di  cui  al  comma  7  sono
          utilizzati esclusivamente per il pagamento  dei  debiti  di
          parte capitale certi, liquidi ed esigibili al  31  dicembre
          2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i  quali  sia
          stata emessa fattura o richiesta equivalente  di  pagamento
          entro il  predetto  termine.  Tali  spazi  finanziari  sono
          destinati prioritariamente per il pagamento di  residui  di
          parte capitale in favore degli enti locali. 
              9. Per l'anno 2013, il limite  massimo  di  ricorso  da
          parte degli enti locali ad anticipazioni  di  tesoreria  di
          cui all'art. 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
          267, e' incrementato, sino alla data del 30 settembre 2013,
          da tre a cinque dodicesimi. 
              10.  E'  istituito  nello  stato  di   previsione   del
          Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   un   fondo,
          denominato  "Fondo  per  assicurare   la   liquidita'   per
          pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con  una
          dotazione di  16.546.595.894,20  euro  per  il  2013  e  di
          7.309.391.543,80 euro per il  2014.  Il  Fondo  di  cui  al
          periodo  precedente  e'  distinto  in  tre  sezioni  a  cui
          corrispondono  tre  articoli  del  relativo   capitolo   di
          bilancio,   denominati   rispettivamente    "Sezione    per
          assicurare la liquidita' per pagamenti  dei  debiti  certi,
          liquidi ed esigibili degli enti locali" con  una  dotazione
          di   3.411.000.000,00   euro   per   l'anno   2013   e   di
          189.000.000,00  euro  per   l'anno   2014,   "Sezione   per
          assicurare la  liquidita'  alle  regioni  e  alle  province
          autonome  per  pagamenti  dei  debiti  certi,  liquidi   ed
          esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con  una
          dotazione di 5.630.388.694,20 euro per  l'anno  2013  e  di
          625.598.743,80  euro  per  l'anno  2014  e   "Sezione   per
          assicurare la liquidita' per pagamenti  dei  debiti  certi,
          liquidi ed esigibili  degli  enti  del  Servizio  Sanitario
          Nazionale", con una dotazione di 7.505.207.200,00 euro  per
          l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per l'anno 2014. Con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da
          comunicare   al   Parlamento,   possono   essere   disposte
          variazioni compensative, in  termini  di  competenza  e  di
          cassa, tra i predetti articoli in relazione alle  richieste
          di utilizzo delle risorse. A tal fine,  le  somme  affluite
          sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo  comma
          11 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
          riassegnazione  ai  pertinenti  articoli  del   Fondo.   La
          dotazione per il 2014 della  Sezione  di  cui  all'art.  2,
          unitamente alle disponibilita' non erogate in prima istanza
          alla data del 31 dicembre 2013, e' destinata, entro  il  31
          marzo 2014, con le  medesime  procedure  ivi  previste,  ad
          anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei debiti  di
          cui all'art.  2  richieste  in  data  successiva  a  quella
          prevista dal predetto art. 2, comma  1,  e,  comunque,  non
          oltre il 28 febbraio 2014. 
              10-bis. Ai fini dell'assegnazione  delle  anticipazioni
          di liquidita' a valere sulle risorse di  cui  all'art.  13,
          commi 8 e 9, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  102,
          convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n.
          124, e sulla dotazione per il 2014  della  Sezione  di  cui
          all'art. 2, nonche' ai fini dell'erogazione  delle  risorse
          gia' assegnate con decreto del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze del 14 maggio 2013  ma  non  ancora  erogate,
          sono  considerati  anche  i  pagamenti  dei  debiti   fuori
          bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento
          alla data del 31 dicembre 2012, anche  se  riconosciuti  in
          bilancio  in  data  successiva,  ove   necessario,   previo
          contestuale  incremento   fino   a   pari   importo   degli
          stanziamenti iscritti  in  bilancio,  in  conformita'  alla
          legislazione  vigente,  per   il   pagamento   dei   debiti
          pregressi,  comunque   denominati,   ivi   inclusi   quelli
          contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale
          di cui all'art. 243-bis del testo unico di cui  al  decreto
          legislativo  18  agosto  2000,   n.   267,   e   successive
          modificazioni,  approvato  con   delibera   della   sezione
          regionale di controllo della Corte dei conti,  ivi  inclusi
          quelli contenuti nel piano di cui al comma 2  dell'art.  16
          del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16. Le  disposizioni  di
          cui al primo periodo si applicano altresi', per le regioni,
          ai debiti di cui al comma  11-quinquies  dell'art.  25  del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,   e
          successive modificazioni,  sempre  che  i  predetti  debiti
          siano stati riconosciuti in bilancio alla data  di  entrata
          in vigore del presente periodo. Le disposizioni di  cui  al
          primo periodo si applicano altresi',  per  le  regioni,  ai
          debiti di  cui  al  comma  11-quinquies  dell'art.  25  del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,   e
          successive modificazioni,  sempre  che  i  predetti  debiti
          siano stati riconosciuti in bilancio alla data  di  entrata
          in vigore del presente periodo. 
              11. Ai fini dell'immediata operativita' della  "Sezione
          per assicurare  la  liquidita'  per  pagamenti  dei  debiti
          certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", di  cui  al
          comma  10,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          stipula con la Cassa depositi e prestiti  S.p.A.,  entro  5
          giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  un
          apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre  2009  e
          trasferisce le disponibilita'  della  predetta  sezione  su
          apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale
          dello Stato, intestato al Ministero dell'economia  e  delle
          finanze, su cui la Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.  e'
          autorizzata ad  effettuare  operazioni  di  prelevamento  e
          versamento per le finalita' di cui alla  predetta  Sezione.
          Il suddetto addendum  definisce,  tra  l'altro,  criteri  e
          modalita' per l'accesso da parte  degli  enti  locali  alle
          risorse della Sezione, secondo un contratto tipo  approvato
          con decreto del direttore generale del Tesoro e  pubblicato
          sui siti  internet  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonche' i
          criteri e le modalita' per lo svolgimento da parte di Cassa
          depositi e prestiti S.p.A. della  gestione  della  Sezione.
          L'addendum e' pubblicato sui siti  internet  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze  e  della  Cassa  depositi  e
          prestiti S.p.A. 
              12.  Per  le  attivita'  oggetto   dell'addendum   alla
          convenzione di cui al comma precedente  e'  autorizzata  la
          spesa complessiva di 500.000 euro per ciascuno  degli  anni
          2013 e 2014. 
              13. Gli enti locali  che  non  possono  far  fronte  ai
          pagamenti dei debiti certi liquidi  ed  esigibili  maturati
          alla data del 31 dicembre 2012, ovvero  dei  debiti  per  i
          quali sia stata emessa fattura o richiesta  equivalente  di
          pagamento entro il predetto termine a causa di  carenza  di
          liquidita', in deroga agli  articoli  42,  203  e  204  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  chiedono  alla
          Cassa depositi e  prestiti  S.p.A.,  secondo  le  modalita'
          stabilite nell'addendum di cui al comma  11,  entro  il  30
          aprile 2013 l'anticipazione di liquidita' da  destinare  ai
          predetti pagamenti. L'anticipazione e' concessa,  entro  il
          15 maggio 2013 a valere sulla Sezione di cui  al  comma  11
          proporzionalmente e nei limiti  delle  somme  nella  stessa
          annualmente disponibili ed  e'  restituita,  con  piano  di
          ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale
          e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni.
          Le  restituzioni  sono  versate  annualmente  dalla   Cassa
          depositi e prestiti S.p.A. all'entrata del  bilancio  dello
          Stato ai sensi e con le modalita' dell'art.  12,  comma  6.
          Entro il 10 maggio  2013,  la  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali puo'  individuare  modalita'  di  riparto,
          diverse  dal  criterio  proporzionale  di  cui  al  secondo
          periodo. La rata annuale sara' corrisposta a partire  dalla
          scadenza  annuale  successiva  alla  data   di   erogazione
          dell'anticipazione  e  non  potra'  cadere  oltre   il   30
          settembre  di  ciascun  anno.  Il  tasso  di  interesse  da
          applicare alle  suddette  anticipazioni  e'  pari,  per  le
          erogazioni dell'anno 2013, al  rendimento  di  mercato  dei
          Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di  emissione
          rilevato dal Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento del tesoro alla data della  pubblicazione  del
          presente  decreto  e  pubblicato  sul  sito  internet   del
          medesimo Ministero. Per  l'erogazione  dell'anno  2014,  il
          tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni
          sara' determinato sulla base del rendimento di mercato  dei
          Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di  emissione
          con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare
          e pubblicare sul sito internet del Ministero  dell'economia
          e delle finanze entro  il  15  gennaio  2014.  In  caso  di
          mancata corresponsione della rata di ammortamento entro  il
          30  settembre  di  ciascun  anno,  sulla  base   dei   dati
          comunicati  dalla  Cassa  depositi   e   prestiti   S.p.A.,
          l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere  le  relative
          somme, per i comuni  interessati,  all'atto  del  pagamento
          agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'art.
          13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,
          riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente
          postale e, per le province, all'atto del riversamento  alle
          medesime  dell'imposta  sulle   assicurazioni   contro   la
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
          veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'art. 60,
          del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  riscossa
          tramite modello F24. 
              13-bis.  Gli  enti  locali  ai  quali  viene   concessa
          l'anticipazione di liquidita' ai sensi del comma 13, e  che
          ricevono risorse dalla regione o dalla  provincia  autonoma
          ai sensi dell'art. 2, all'esito del pagamento  di  tutti  i
          debiti di cui al medesimo comma 13 e  di  cui  all'art.  2,
          comma  6,  devono   utilizzare   le   somme   residue   per
          l'estinzione dell'anticipazione di liquidita' concessa alla
          prima  scadenza  di  pagamento  della  rata  prevista   dal
          relativo     contratto.     La      mancata      estinzione
          dell'anticipazione entro il termine di  cui  al  precedente
          periodo e' rilevante ai  fini  della  misurazione  e  della
          valutazione della  performance  individuale  dei  dirigenti
          responsabili  e  comporta  responsabilita'  dirigenziale  e
          disciplinare ai sensi degli articoli 21 e  55  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni. 
              14. All'atto di ciascuna erogazione,  e  in  ogni  caso
          entro  i  successivi  trenta  giorni,   gli   enti   locali
          interessati provvedono all'immediata estinzione dei  debiti
          di cui al comma 13. Il responsabile  finanziario  dell'ente
          locale, ovvero altra persona formalmente indicata dall'ente
          medesimo, fornisce alla Cassa depositi  e  prestiti  S.p.A.
          formale   certificazione    dell'avvenuto    pagamento    e
          dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili. 
              15. Gli enti locali che abbiano deliberato  il  ricorso
          alla procedura di riequilibrio finanziario  pluriennale  di
          cui all'art. 243-bis  del  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267, che richiedono l'anticipazione di  liquidita'
          di  cui  al  comma  13,  sono  tenuti  alla  corrispondente
          modifica del piano di riequilibrio, da adottarsi  entro  il
          termine del 31 dicembre 2014. 
              16. Nell'ipotesi di cui al comma 15,  le  anticipazioni
          di cassa eventualmente concesse in  applicazione  dell'art.
          5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.  174,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che
          risultassero non  dovute,  sono  recuperate  da  parte  del
          Ministero dell'interno. 
              17. Per gli enti locali beneficiari  dell'anticipazione
          di cui al comma 13, il fondo di svalutazione crediti di cui
          al comma 17, dell'art. 6, del decreto-legge 6 luglio  2012,
          n. 95, convertito con modificazioni dalla  legge  7  agosto
          2012,  n.  135,  relativo  ai  cinque  esercizi  finanziari
          successivi   a   quello   in   cui   e'   stata    concessa
          l'anticipazione stessa, e comunque nelle more  dell'entrata
          in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli
          schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23  giugno
          2011, n. 118, e' pari almeno  al  30  per  cento  (16)  dei
          residui  attivi,  di  cui   ai   titoli   primo   e   terzo
          dell'entrata, aventi anzianita' superiore a 5 anni.  Previo
          parere motivato dell'organo di  revisione,  possono  essere
          esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i  quali
          i   responsabili    dei    servizi    competenti    abbiano
          analiticamente certificato la perdurante sussistenza  delle
          ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilita'. 
              17-bis.  Nelle  regioni  a  statuto  speciale  e  nelle
          province autonome che esercitano le funzioni in materia  di
          finanza locale, gli enti locali effettuano la comunicazione
          di cui al comma 2 alle regioni e  alle  province  autonome,
          che ne curano  la  trasmissione  alla  Ragioneria  generale
          dello Stato. 
              17-ter. All'art. 5, comma 1-ter, del  decreto-legge  13
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «sono  versate»
          sono  sostituite  dalle   seguenti:   «sono   comunque   ed
          inderogabilmente versate». 
              17-quater. All'art. 6, comma 15-bis, del  decreto-legge
          6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto  2012,  n.  135,  e'  aggiunto  il  seguente
          periodo: «I  contributi  di  cui  al  presente  comma  sono
          altresi' esclusi dalle riduzioni a  compensazione  disposte
          in applicazione del comma 14 del presente articolo». 
              17-quinquies. Agli enti locali che non hanno rispettato
          nell'anno  2012  i  vincoli  del  patto  di  stabilita'  in
          conseguenza del pagamento dei debiti di cui al comma 1,  la
          sanzione prevista dall'art. 31, comma 26, lettera a), della
          legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti
          sanzioni,  si   applica   limitatamente   all'importo   non
          imputabile ai predetti pagamenti. 
              17-sexies. ".