Art. 2 1. Il corso di aggiornamento di cui all'articolo 1 comma 2, della durata minima di 300 ore, e' pianificato dal Ministero della salute di concerto con il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri. 2. Agli oneri di formazione di cui al comma 1 si provvede secondo le disposizioni stabilite dall'articolo 6, comma 2, lettera d), del decreto ministeriale 26 febbraio 2008, citato in premessa.