Art. 2 
 
  1. Il corso di aggiornamento di cui all'articolo 1 comma  2,  della
durata minima di 300 ore, e' pianificato dal Ministero  della  salute
di concerto con il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri. 
  2. Agli oneri di formazione di cui al comma 1 si  provvede  secondo
le disposizioni stabilite dall'articolo 6, comma 2, lettera  d),  del
decreto ministeriale 26 febbraio 2008, citato in premessa.