Art. 11 Variazioni 1. L'impresa beneficiaria comunica al Ministero e alla Banca finanziatrice ogni variazione relativa agli obiettivi o ai termini di realizzazione del programma di investimenti ovvero di natura soggettiva che intervenga successivamente alla presentazione della domanda. 2. Le variazioni di cui al comma 1 intervenute successivamente alla concessione delle agevolazioni devono ricevere l'assenso del Ministero che, a tal fine, puo' richiedere alla Banca finanziatrice conferma del merito di credito, nei modi e termini stabiliti con il decreto di cui all'art. 8, comma 1. 3. L'erogazione delle agevolazioni resta sospesa fino a quando le variazioni di cui al comma 2 non siano state assentite dal Ministero. 4. La Banca finanziatrice comunica al Ministero ogni variazione soggettiva o oggettiva comunque riscontrata che possa pregiudicare il merito di credito verificato ai fini della concessione delle agevolazioni.