Art. 11 
 
                             Variazioni 
 
  1. L'impresa  beneficiaria  comunica  al  Ministero  e  alla  Banca
finanziatrice ogni variazione relativa agli obiettivi o ai termini di
realizzazione  del  programma  di  investimenti  ovvero   di   natura
soggettiva che intervenga successivamente  alla  presentazione  della
domanda. 
  2. Le variazioni di cui al comma 1 intervenute successivamente alla
concessione  delle  agevolazioni  devono   ricevere   l'assenso   del
Ministero che, a tal fine, puo' richiedere alla  Banca  finanziatrice
conferma del merito di credito, nei modi e termini stabiliti  con  il
decreto di cui all'art. 8, comma 1. 
  3. L'erogazione delle agevolazioni resta sospesa fino a  quando  le
variazioni di cui al comma 2 non siano state assentite dal Ministero. 
  4. La Banca finanziatrice comunica  al  Ministero  ogni  variazione
soggettiva o oggettiva comunque riscontrata che possa pregiudicare il
merito  di  credito  verificato  ai  fini  della  concessione   delle
agevolazioni.