Art. 14 
 
 
                        Vigilanza e controlli 
 
  1. Al fine di garantire la trasparenza degli interventi di  cui  al
presente decreto e di prevenire tentativi di infiltrazione  criminale
nell'ambito  degli  stessi,  il  Ministero  promuove  la  stipula  di
specifici   protocolli   di   intesa   con   l'Autorita'    nazionale
anticorruzione di cui all'art. 19 del decreto-legge 24  giugno  2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
  2. Fermi restando gli accertamenti sull'avvenuta  realizzazione  di
ciascun programma di investimenti disposti  ai  sensi  dell'art.  10,
comma 2, il Ministero, in ogni fase del procedimento, puo' effettuare
controlli e ispezioni, anche a campione sui programmi agevolati volti
a verificare le condizioni per la fruizione e il  mantenimento  delle
agevolazioni. Ai predetti  fini,  il  Ministero  puo'  avvalersi  del
Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie  della
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134.