Art. 14 Vigilanza e controlli 1. Al fine di garantire la trasparenza degli interventi di cui al presente decreto e di prevenire tentativi di infiltrazione criminale nell'ambito degli stessi, il Ministero promuove la stipula di specifici protocolli di intesa con l'Autorita' nazionale anticorruzione di cui all'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 2. Fermi restando gli accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun programma di investimenti disposti ai sensi dell'art. 10, comma 2, il Ministero, in ogni fase del procedimento, puo' effettuare controlli e ispezioni, anche a campione sui programmi agevolati volti a verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni. Ai predetti fini, il Ministero puo' avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.