Art. 15 Monitoraggio e valutazione 1. I risultati dei programmi di investimento e l'efficacia degli interventi di cui al presente decreto sono soggetti al monitoraggio e alla valutazione da parte del Ministero, anche in termini di ricaduta economica, finanziaria e occupazionale. Il Ministero determina gli impatti attesi degli interventi di cui al presente decreto tramite la formulazione, anteriormente al termine iniziale per la presentazione delle domande fissato dal provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, di indicatori e valori-obiettivo. 2. Il decreto di cui all'art. 8, comma 1, individua le specifiche attivita' informative e di rendicontazione necessarie a garantire il monitoraggio e la valutazione effettuati ai sensi del comma 1 del presente articolo.