Art. 15 
 
 
                     Monitoraggio e valutazione 
 
  1. I risultati dei programmi di investimento  e  l'efficacia  degli
interventi di cui al presente decreto sono soggetti al monitoraggio e
alla valutazione da parte del Ministero, anche in termini di ricaduta
economica, finanziaria e occupazionale. Il  Ministero  determina  gli
impatti attesi degli interventi di cui al presente decreto tramite la
formulazione, anteriormente al termine iniziale per la  presentazione
delle domande fissato dal provvedimento di cui all'art. 9,  comma  2,
di indicatori e valori-obiettivo. 
  2. Il decreto di cui all'art. 8, comma 1, individua  le  specifiche
attivita' informative e di rendicontazione necessarie a garantire  il
monitoraggio e la valutazione effettuati ai sensi  del  comma  1  del
presente articolo.