Art. 4 
 
                        Programmi ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto  i
programmi di investimento finalizzati alla creazione o allo  sviluppo
delle imprese di cui all'art. 3: 
  a) compatibili con le rispettive finalita' statutarie; 
  b) organici e funzionali all'attivita' esercitata; 
  c) avviati successivamente  alla  presentazione  della  domanda  di
agevolazione. Per avvio del programma si intende la  data  di  inizio
dei lavori relativi all'investimento oppure la data del primo impegno
giuridicamente vincolante ad ordinare  attrezzature  o  di  qualsiasi
altro impegno che renda irreversibile l'investimento,  a  seconda  di
quale condizione si verifichi prima. L'acquisto del suolo aziendale e
i  lavori  preparatori  quali  la  richiesta   di   permessi   o   la
realizzazione di studi di  fattibilita'  non  sono  considerati  come
avvio del programma,  ferma  restando  la  non  ammissibilita'  delle
relative spese ai sensi dell'art. 5, comma 1,  antecedentemente  alla
presentazione della domanda; 
  d)  che  presentino  spese  ammissibili,  al  netto  dell'IVA,  non
inferiori a euro 200.000,00 (duecentomila/00) e non superiori a  euro
10.000.000,00  (diecimilioni/00),  fermo  restando  il  rispetto  dei
massimali di aiuto previsti dai regolamenti de minimis applicabili di
cui all'art. 6, comma 4. 
  2. I programmi di investimento di cui  al  comma  1  devono  essere
ultimati entro 36  mesi  dalla  data  di  stipula  del  contratto  di
finanziamento di cui all'art.  6,  comma  1.  Su  richiesta  motivata
dell'impresa beneficiaria, il Ministero  puo'  autorizzare,  per  una
sola volta,  una  proroga  del  predetto  termine  della  durata  non
superiore a 6 mesi. Il mancato  rispetto  dei  termini  previsti  dal
presente comma  determina  la  revoca  delle  agevolazioni  ai  sensi
dell'art. 12.