Art. 4 Programmi ammissibili 1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto i programmi di investimento finalizzati alla creazione o allo sviluppo delle imprese di cui all'art. 3: a) compatibili con le rispettive finalita' statutarie; b) organici e funzionali all'attivita' esercitata; c) avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per avvio del programma si intende la data di inizio dei lavori relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto del suolo aziendale e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilita' non sono considerati come avvio del programma, ferma restando la non ammissibilita' delle relative spese ai sensi dell'art. 5, comma 1, antecedentemente alla presentazione della domanda; d) che presentino spese ammissibili, al netto dell'IVA, non inferiori a euro 200.000,00 (duecentomila/00) e non superiori a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), fermo restando il rispetto dei massimali di aiuto previsti dai regolamenti de minimis applicabili di cui all'art. 6, comma 4. 2. I programmi di investimento di cui al comma 1 devono essere ultimati entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento di cui all'art. 6, comma 1. Su richiesta motivata dell'impresa beneficiaria, il Ministero puo' autorizzare, per una sola volta, una proroga del predetto termine della durata non superiore a 6 mesi. Il mancato rispetto dei termini previsti dal presente comma determina la revoca delle agevolazioni ai sensi dell'art. 12.