Art. 2 
 
        Criteri per acquisizione manifestazioni di interesse 
 
  1. Al fine di individuare le manifestazioni di  interesse  relative
agli enti locali interessati alla costruzione di scuole innovative le
Regioni devono tenere conto dei seguenti criteri: 
    a) utilizzo delle risorse esclusivamente per  la  costruzione  di
nuova scuola  in  un'area  nella  piena  disponibilita'  dell'ente  e
urbanisticamente  consona  all'edificazione,   libera   da   vincoli,
contenziosi in essere  e  quanto  altro  possa  risultare  motivo  di
impedimento o di ostacolo all'edificazione, anche  tenendo  conto  di
eventuale contestuale dismissione di immobili in locazione passiva; 
    b) ampiezza del bacino territoriale di riferimento, tenendo conto
della popolazione  scolastica  interessata  dalla  proposta,  nonche'
degli obiettivi di  razionalizzazione  della  rete  scolastica  e  di
accorpamento o aggregazione di piu' sedi scolastiche esistenti; 
    c) disponibilita' di  un  servizio  di  trasporto  per  garantire
collegamenti adeguati alle  esigenze  del  territorio  e  dell'utenza
della scuola da realizzare; 
    d) disponibilita' dell'ente a promuovere con la nuova  scuola  la
riduzione dei fenomeni di dispersione scolastica attraverso strutture
che garantiscano lo svolgimento di attivita' dirette ad assicurare un
utilizzo  esteso  delle  dotazioni  scolastiche  (quali  biblioteche,
palestre, auditorium, spazi  comuni  di  condivisione,  laboratori  e
altro) nonche' a garantire un'ampia  apertura  e  coinvolgimento  del
territorio,  anche  attraverso  processi  di  riqualificazione  dello
stesso; 
    e) livello di innovazione didattica  che  si  intende  promuovere
nella nuova scuola, anche  attraverso  la  sperimentazione  di  nuovi
ambienti e modelli di apprendimento; 
    f) ulteriori criteri definiti  a  livello  regionale  sulla  base
delle proprie specificita' territoriali. 
  2. Le manifestazioni di  interesse  possono  riguardare  le  scuole
dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di  primo  e
di secondo grado e,  nel  caso  di  piu'  interventi  proposti  dalle
Regioni, questi devono  preferibilmente  interessare  istituzioni  di
diverso ordine e grado. 
  3.  Le  Regioni  interessate  selezionano  le   manifestazioni   di
interesse fino ad un massimo di cinque interventi e  le  trasmettono,
ai sensi dell'art. 1, comma 154, della legge n. 107 del 2015, entro e
non  oltre  il  15  ottobre  2015   al   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca  al  seguente  indirizzo  di  posta
certificata:  dgefid@postacert.istruzione.it,  che   si   impegna   a
trasmettere le stesse alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
Struttura di missione per l'edilizia scolastica, pena la revoca delle
risorse e l'assegnazione delle stesse in favore delle  altre  Regioni
da disporre con successivo decreto. 
  4. La Direzione generale per  interventi  in  materia  di  edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione  e
per  l'innovazione  digitale  fornisce   alle   Regioni   indicazioni
operative sulle modalita'  di  acquisizione  degli  interventi  dalle
stesse selezionati. 
  Il  presente  decreto  e'  sottoposto  ai  controlli  di  legge   e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 7 agosto 2015 
 
                                                Il Ministro: Giannini 

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2015 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min.  salute
e del Min. lavoro, foglio n. 3938