Art. 2 Criteri per acquisizione manifestazioni di interesse 1. Al fine di individuare le manifestazioni di interesse relative agli enti locali interessati alla costruzione di scuole innovative le Regioni devono tenere conto dei seguenti criteri: a) utilizzo delle risorse esclusivamente per la costruzione di nuova scuola in un'area nella piena disponibilita' dell'ente e urbanisticamente consona all'edificazione, libera da vincoli, contenziosi in essere e quanto altro possa risultare motivo di impedimento o di ostacolo all'edificazione, anche tenendo conto di eventuale contestuale dismissione di immobili in locazione passiva; b) ampiezza del bacino territoriale di riferimento, tenendo conto della popolazione scolastica interessata dalla proposta, nonche' degli obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica e di accorpamento o aggregazione di piu' sedi scolastiche esistenti; c) disponibilita' di un servizio di trasporto per garantire collegamenti adeguati alle esigenze del territorio e dell'utenza della scuola da realizzare; d) disponibilita' dell'ente a promuovere con la nuova scuola la riduzione dei fenomeni di dispersione scolastica attraverso strutture che garantiscano lo svolgimento di attivita' dirette ad assicurare un utilizzo esteso delle dotazioni scolastiche (quali biblioteche, palestre, auditorium, spazi comuni di condivisione, laboratori e altro) nonche' a garantire un'ampia apertura e coinvolgimento del territorio, anche attraverso processi di riqualificazione dello stesso; e) livello di innovazione didattica che si intende promuovere nella nuova scuola, anche attraverso la sperimentazione di nuovi ambienti e modelli di apprendimento; f) ulteriori criteri definiti a livello regionale sulla base delle proprie specificita' territoriali. 2. Le manifestazioni di interesse possono riguardare le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo e di secondo grado e, nel caso di piu' interventi proposti dalle Regioni, questi devono preferibilmente interessare istituzioni di diverso ordine e grado. 3. Le Regioni interessate selezionano le manifestazioni di interesse fino ad un massimo di cinque interventi e le trasmettono, ai sensi dell'art. 1, comma 154, della legge n. 107 del 2015, entro e non oltre il 15 ottobre 2015 al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca al seguente indirizzo di posta certificata: dgefid@postacert.istruzione.it, che si impegna a trasmettere le stesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per l'edilizia scolastica, pena la revoca delle risorse e l'assegnazione delle stesse in favore delle altre Regioni da disporre con successivo decreto. 4. La Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale fornisce alle Regioni indicazioni operative sulle modalita' di acquisizione degli interventi dalle stesse selezionati. Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 agosto 2015 Il Ministro: Giannini Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2015 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 3938