Art. 2 
 
                             Beneficiari 
 
  1.  Per  l'iniziativa  di  cui  all'art.  1,  possono  accedere  ai
contributi i soggetti privati in possesso di adeguate conoscenze  del
settore ittico in relazione alla natura delle attivita' del  progetto
presentato. 
  2. Non possono accedere al contributo  soggetti  che  abbiano  gia'
ottenuto nella corrente annualita' la  concessione  di  finanziamenti
nell'ambito  del  Programma  nazionale  triennale   della   pesca   e
dell'acquacoltura 2013 - 2015. 
  3. Per l'attivita' individuata dall'art. 1, puo' essere presentato,
a pena di inammissibilita', un unico progetto da parte  del  medesimo
soggetto.