Art. 2 Beneficiari 1. Per l'iniziativa di cui all'art. 1, possono accedere ai contributi i soggetti privati in possesso di adeguate conoscenze del settore ittico in relazione alla natura delle attivita' del progetto presentato. 2. Non possono accedere al contributo soggetti che abbiano gia' ottenuto nella corrente annualita' la concessione di finanziamenti nell'ambito del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013 - 2015. 3. Per l'attivita' individuata dall'art. 1, puo' essere presentato, a pena di inammissibilita', un unico progetto da parte del medesimo soggetto.