Art. 7 
 
                         Revoche e controlli 
 
  1. L'approvazione del progetto e'  revocata  nel  caso  in  cui  la
stessa approvazione risulti avvenuta sulla base di  dati,  notizie  o
dichiarazioni  risultati  inesatti  o  falsi.  L'Amministrazione   si
riserva di effettuare controlli documentali e  visite  ispettive  per
accertare la veridicita' delle dichiarazioni,  la  regolarita'  della
documentazione  presentata,  nonche'  l'attuazione  delle  iniziative
sovvenzionate. 
  2. Se da controlli  successivi  all'erogazione  del  contributo  si
accerta che la concessione e' avvenuta sulla base di dati, notizie  o
dichiarazioni risultati inesatti o falsi si procede alla  revoca  del
contributo.  Quest'ultima  comporta  la  restituzione   delle   somme
erogate, maggiorate di  un  interesse  pari  al  tasso  ufficiale  di
riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca. 
  3.  Ai  fini  del  controllo   documentale   deve   essere   tenuta
disponibile, presso il soggetto beneficiario, tutta la documentazione
relativa alle attivita' svolte e rendicontate per un periodo di dieci
anni a partire dalla data di erogazione del  contributo.  I  soggetti
beneficiari sono tenuti a fornire tutti i dati che saranno  richiesti
dalla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura ai
fini dell'attivita' di monitoraggio e controllo. 
  4. Ogni controversia in ordine all'attuazione del presente  decreto
e' di competenza del Foro di Roma. 
  Il presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  e  divulgato  attraverso   il   sito   Internet
www.politicheagricole.it. 
    Roma, 9 ottobre 2015 
 
                                       Il direttore generale: Rigillo