Art. 7 Revoche e controlli 1. L'approvazione del progetto e' revocata nel caso in cui la stessa approvazione risulti avvenuta sulla base di dati, notizie o dichiarazioni risultati inesatti o falsi. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli documentali e visite ispettive per accertare la veridicita' delle dichiarazioni, la regolarita' della documentazione presentata, nonche' l'attuazione delle iniziative sovvenzionate. 2. Se da controlli successivi all'erogazione del contributo si accerta che la concessione e' avvenuta sulla base di dati, notizie o dichiarazioni risultati inesatti o falsi si procede alla revoca del contributo. Quest'ultima comporta la restituzione delle somme erogate, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca. 3. Ai fini del controllo documentale deve essere tenuta disponibile, presso il soggetto beneficiario, tutta la documentazione relativa alle attivita' svolte e rendicontate per un periodo di dieci anni a partire dalla data di erogazione del contributo. I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire tutti i dati che saranno richiesti dalla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura ai fini dell'attivita' di monitoraggio e controllo. 4. Ogni controversia in ordine all'attuazione del presente decreto e' di competenza del Foro di Roma. Il presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e divulgato attraverso il sito Internet www.politicheagricole.it. Roma, 9 ottobre 2015 Il direttore generale: Rigillo