Art. 4 
 
              Applicazione delle disposizioni tecniche 
 
  1.  Le  disposizioni  di  cui  all'art.   3   si   applicano   alle
metropolitane nuove  e  nel  caso  di  interventi  di  ampliamento  o
modifica di metropolitane, successivi alla data di entrata in  vigore
del  presente   decreto,   limitatamente   alle   parti   interessate
dall'intervento. 
  2. Le disposizioni di cui all'art. 3, fatta eccezione del capo VIII
della regola tecnica di prevenzione incendi di cui all'allegato I del
presente decreto, non si applicano alle metropolitane nuove che  gia'
dispongano di un progetto  approvato  dall'autorita'  competente  con
riferimento ai requisiti di sicurezza antincendio di cui  al  decreto
del Ministro dei trasporti dell'11 gennaio 1988 e per le quali  siano
state individuate  le  necessarie  risorse  finanziarie.  Qualora  la
realizzazione degli interventi progettati  non  venga  avviata  entro
sette anni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  il
progetto deve essere rielaborato nel rispetto della regola tecnica di
prevenzione incendi di cui all'allegato I del presente decreto.