Art. 11 
 
  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dagli  articoli  1  e  2,  i
contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) non possono  essere
concessi per interventi  su  edifici  ricadenti  in  aree  a  rischio
idrogeologico in zona R4, su edifici ridotti allo stato di  rudere  o
abbandonati, su edifici realizzati o adeguati dopo il  1984,  a  meno
che la classificazione simica non sia stata  successivamente  variata
in senso sfavorevole. 
  2. Per gli  interventi  di  rafforzamento  locale  su  edifici,  la
verifica di assenza di carenze gravi richiamate al comma 3, dell'art.
9  puo'  essere  considerata  soddisfatta  se   l'edificio   rispetta
contemporaneamente tutte le condizioni contenute nell'allegato 5 alla
presente ordinanza.