Art. 12 
 
  1. Per gli interventi di rafforzamento locale  o  di  miglioramento
sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari
dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), il  contributo
per il singolo edificio e' stabilito nella seguente misura massima  e
per gli interventi di cui alle successive lettere a) e b) deve essere
destinato unicamente agli interventi sulle parti strutturali: 
  a) rafforzamento locale:  100  euro  per  ogni  metro  quadrato  di
superficie  lorda  coperta  complessiva  di  edificio   soggetta   ad
interventi, con il limite di 20.000 euro moltiplicato per  il  numero
delle unita' abitative e 10.000 euro moltiplicato per  il  numero  di
altre unita' immobiliari; 
  b) miglioramento sismico: 150  euro  per  ogni  metro  quadrato  di
superficie  lorda  coperta  complessiva  di  edificio   soggetta   ad
interventi, con il limite di 30.000 euro moltiplicato per  il  numero
delle unita' abitative e 15.000 euro moltiplicato per  il  numero  di
altre unita' immobiliari; 
  c) demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro quadrato di
superficie  lorda  coperta  complessiva  di  edificio   soggetta   ad
interventi, con il limite di 40.000 euro moltiplicato per  il  numero
delle unita' abitative e 20.000 euro moltiplicato per  il  numero  di
altre unita' immobiliari.