Art. 14 
 
  1. La ripartizione fra le regioni dei contributi di cui all'art. 12
si effettua con i criteri riportati nell'allegato 2. 
  2. Le regioni, previa definizione dei relativi criteri, individuano
i comuni su cui attivare i contributi di cui  all'art.  12,  d'intesa
con i comuni interessati. 
  3. I comuni predispongono i bandi di cui  al  comma  5  nei  limiti
delle risorse ripartite ai sensi del comma 2. 
  4.  Le  richieste  di  contributo  sono  registrate  dai  comuni  e
trasmesse alle  regioni  che  provvedono  ad  inserirle  in  apposita
graduatoria di priorita', tenendo conto dei seguenti  elementi:  tipo
di struttura, anno di realizzazione, occupazione  giornaliera  media,
classificazione sismica e pericolosita' sismica, eventuali  ordinanze
di sgombero pregresse emesse in regime ordinario, motivate  da  gravi
deficienze statiche e non  antecedenti  ad  un  anno  dalla  data  di
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, secondo i criteri riportati nell'allegato 3.  Le
richieste  sono  ammesse  a  contributo  fino  all'esaurimento  delle
risorse ripartite di cui al comma 2. 
  5. A tal fine i  comuni  provvedono  a  pubblicizzare  l'iniziativa
mediante l'affissione del bando nell'albo pretorio  e  sul  sito  web
istituzionale  del  comune,  chiedendo  ai  cittadini  che  intendono
aderire  all'iniziativa  di  presentare  la  richiesta  di  incentivo
secondo la modulistica riportata nell'allegato 4, entro il termine di
sessanta giorni dall'affissione del bando o dalla pubblicazione dello
stesso nell'albo pretorio. 
  6. La  regione  formula  e  rende  pubblica  la  graduatoria  delle
richieste entro trecentosessanta giorni dalla data  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  decreto  del
Capo del Dipartimento inerente  il  trasferimento  delle  risorse:  i
soggetti  collocati  utilmente  nella  predetta  graduatoria   devono
presentare un progetto di intervento sottoscritto  da  professionista
abilitato ed iscritto all'albo, coerente con la richiesta presentata,
entro  il  termine  di  novanta  giorni   per   gli   interventi   di
rafforzamento locale e di centottanta giorni per  gli  interventi  di
miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. I progetti  sono
sottoposti  allo  sportello  unico  del   comune   o   degli   uffici
intercomunali,  ove  esistenti,  per  il  rilascio  del  permesso  di
costruzione e per il controllo. 
  7. Per i progetti e gli interventi si  applicano  le  procedure  di
controllo e vigilanza  previste  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
  8. Gli interventi devono iniziare entro trenta  giorni  dalla  data
nella quale  viene  comunicata  l'approvazione  del  progetto  e  del
relativo   contributo    e    devono    essere    completati    entro
duecentosettanta,  trecentosessanta  o  quattrocentocinquanta  giorni
rispettivamente nei casi di rafforzamento locale, di miglioramento  o
di demolizione  e  ricostruzione.  Il  completamento  dei  lavori  e'
certificato dal direttore dei lavori e comunicato al comune  al  fine
dell'eventuale applicazione di riduzioni di contributo previste nelle
procedure di cui al  comma  9.  E'  data  facolta'  alle  regioni  di
accordare proroghe non superiori  ai  novanta  giorni  alle  suddette
scadenze di completamento  dei  lavori,  previa  motivata  richiesta,
effettuata  entro  le  scadenze,  dal  soggetto  privato  ammesso   a
contributo. 
  9. Nell'allegato 6 sono riportate indicazioni  di  massima  per  la
definizione degli edifici  e  per  le  procedure  di  erogazione  dei
contributi. 
  10. Qualora  la  tipologia  di  intervento  indicata  nel  progetto
presentato dal soggetto privato utilmente collocato nella graduatoria
di cui al comma 6, non risulti coerente con la richiesta  presentata,
nel caso di intervento che aumenti la sicurezza della costruzione (da
rafforzamento a miglioramento o a demolizione  e  ricostruzione),  la
relativa maggiore spesa rispetto al contributo  assegnato,  rimane  a
carico del soggetto privato proponente, nel  caso  di  intervento  in
diminuzione  della  sicurezza  (da  demolizione  e  ricostruzione   a
miglioramento o rafforzamento), la regione procede  alla  revoca  del
contributo  concesso  ed  alla  cancellazione  del   soggetto   dalla
graduatoria, le economie derivanti  rimangono  a  disposizione  della
regione per l'annualita' successiva. 
  11. Le regioni possono utilizzare le graduatorie  delle  annualita'
precedenti integrate con le richieste di finanziamento  presentate  a
seguito dell'emanazione della presente ordinanza, salvo modifiche nei
criteri di ammissibilita' e priorita' del contributo. 
  12. Al  fine  di  costituire  una  statistica  delle  richieste  di
finanziamento relative agli immobili privati, le regioni  trasmettono
al Dipartimento della protezione civile il database  regionale  delle
richieste di finanziamento acquisite presso i comuni, sulla base  del
quale e' stata formulata la graduatoria  relativa  all'annualita'  in
corso.