Art. 15 
 
  1. I contributi concessi per la realizzazione degli  interventi  di
cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b) e c) possono essere  revocati
dal Dipartimento della protezione civile, ove le somme attribuite  ai
sensi della presente ordinanza non vengano  impegnate  e/o  assegnate
entro ventiquattro mesi dalla relativa attribuzione. A  tal  fine  le
regioni  comunicano  annualmente  al  Dipartimento  della  protezione
civile l'avvenuto impegno o l'utilizzazione delle  risorse  stanziate
per ciascuna annualita' con  i  relativi  interventi  effettuati.  Le
somme revocate sono utilizzate, per ulteriori interventi di cui  alle
medesime lettere a), b) e c), comma  1,  dell'art.  2.  Le  eventuali
economie che si rendessero  disponibili  a  conclusione  delle  opere
previste  nel  piano  degli   interventi   approvato,   rimangono   a
disposizione  della  regione  per  l'annualita'  successiva,  per  le
medesime lettere a), b) e c), comma 1, dell'art. 2 per cui sono stati
concessi i contributi.