Art. 16 1. Per l'annualita' 2014 si provvede utilizzando le risorse, pari a 195,600 milioni di euro, di cui all'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con la seguente ripartizione: a) art. 2, comma 1, lettera a): 16 milioni di euro; b) art. 2, comma 1, lettere b) e c): 170 milioni di euro; c) art. 2, comma 1, lettera d): 8,3 milioni di euro; d) per gli oneri sostenuti da parte del Dipartimento della protezione civile per l'esecuzione delle attivita' di cui alla presente ordinanza: 1.300.000 euro, anche attraverso specifici accordi con uno o piu' centri di competenza del Dipartimento di protezione civile.