Art. 16 
 
  1. Per l'annualita' 2014 si provvede utilizzando le risorse, pari a
195,600 milioni di euro, di cui  all'art.  11  del  decreto-legge  28
aprile 2009, n. 39, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
giugno 2009, n. 77, con la seguente ripartizione: 
  a) art. 2, comma 1, lettera a): 16 milioni di euro; 
  b) art. 2, comma 1, lettere b) e c): 170 milioni di euro; 
  c) art. 2, comma 1, lettera d): 8,3 milioni di euro; 
  d)  per  gli  oneri  sostenuti  da  parte  del  Dipartimento  della
protezione civile  per  l'esecuzione  delle  attivita'  di  cui  alla
presente  ordinanza:  1.300.000  euro,  anche  attraverso   specifici
accordi con uno o piu'  centri  di  competenza  del  Dipartimento  di
protezione civile.