Art. 18 
 
  1. Al fine di realizzare una  maggiore  integrazione  delle  azioni
finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, sono incentivate le
iniziative volte al miglioramento della gestione delle  attivita'  di
emergenza nella fase immediatamente successiva al terremoto.  A  tale
scopo, gli  studi  di  cui  al  comma  1,  dell'art.  5  sono  sempre
accompagnati dall'analisi della  Condizione  limite  per  l'emergenza
(CLE) dell'insediamento  urbano,  di  cui  ai  successivi  commi  del
presente articolo. 
  2. Si  definisce  come  Condizione  limite  per  l'emergenza  (CLE)
dell'insediamento   urbano   quella   condizione    fino    al    cui
raggiungimento, a seguito del manifestarsi dell'evento  sismico,  pur
in concomitanza con il verificarsi di danni fisici e funzionali  tali
da condurre all'interruzione delle  quasi  totalita'  delle  funzioni
urbane  presenti,  compresa  la  residenza,   l'insediamento   urbano
conserva comunque, nel suo complesso,  l'operativita'  della  maggior
parte  delle  funzioni   strategiche   per   l'emergenza,   la   loro
accessibilita' e connessione con il contesto territoriale. 
  3. Le regioni, nel provvedimento di cui al  comma  3,  dell'art.  5
determinano  le  modalita'  di  recepimento  di  tali  analisi  negli
strumenti urbanistici e di pianificazione dell'emergenza vigenti. 
  4.  Al  fine  di  conseguire  risultati  omogenei,  la  commissione
tecnica, di cui all'art. 5, commi 7 e 8 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3907/2010 e costituita con decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 21  aprile  2011,  integra  gli
standard di rappresentazione ed archiviazione informatica degli studi
di microzonazione  sismica  con  gli  standard  per  l'analisi  della
Condizione limite per l'emergenza (CLE) dell'insediamento  urbano  di
cui al precedente comma 2. 
  5.  L'analisi  della  Condizione  limite  per   l'emergenza   (CLE)
dell'insediamento urbano viene effettuata utilizzando la  modulistica
predisposta dalla commissione tecnica, di cui all'art. 5, commi 7 e 8
dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   n.
3907/2010, ed emanata con apposito decreto del Capo del  Dipartimento
della protezione civile. Tale analisi comporta: 
  a) l'individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono  le
funzioni strategiche per l'emergenza; 
  b) l'individuazione delle infrastrutture  di  accessibilita'  e  di
connessione con il contesto territoriale, degli  oggetti  di  cui  al
punto a) e gli eventuali elementi critici; 
  c) l'individuazione degli aggregati  strutturali  e  delle  singole
unita' strutturali che possono interferire con le  infrastrutture  di
accessibilita' e di connessione con il contesto territoriale. 
  6. Le attivita' derivanti  dall'attuazione  del  presente  articolo
sono svolte nell'ambito  delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente.