Art. 2 
 
  1.  La  somma  disponibile  per  l'anno  2014  e'  utilizzata   per
finanziare le seguenti azioni nei limiti d'importo previsti dall'art.
16: 
  a) indagini di microzonazione sismica e  analisi  della  Condizione
limite per l'emergenza; 
  b)  interventi   strutturali   di   rafforzamento   locale   o   di
miglioramento   sismico,   o,   eventualmente,   di   demolizione   e
ricostruzione, degli edifici di interesse strategico  e  delle  opere
infrastrutturali la cui  funzionalita'  durante  gli  eventi  sismici
assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione  civile  e
degli edifici  e  delle  opere  che  possono  assumere  rilevanza  in
relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all'art.  2,  comma
3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20  marzo
2003, n. 3274, ed alle delibere regionali in materia,  di  proprieta'
pubblica. Gli edifici scolastici pubblici sono ammessi ai  contributi
fino ad un massimo del 40% della quota definita all'art. 16, comma 1,
lettera b), dedotto l'importo destinato dalle regioni agli interventi
sugli edifici privati con le modalita' di cui al comma 5 del presente
articolo, con priorita' per quegli edifici che nei piani di emergenza
di protezione civile ospitano  funzioni  strategiche.  E',  altresi',
consentita la delocalizzazione degli edifici oggetto di demolizione e
ricostruzione, nei casi in cui sia garantito, ad invarianza di spesa,
un maggiore livello di sicurezza sismica, con contestuale divieto  di
ricostruzione nel sito originario e un  miglioramento  di  efficienza
del  sistema  di  gestione  dell'emergenza,  eventualmente   valutato
attraverso l'analisi della Condizione limite per l'emergenza  di  cui
all'art. 18. Nei casi di edifici di interesse storico,  vincolati  ai
sensi del decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.  42,  successive
modificazioni ed integrazioni, e' ammessa la  delocalizzazione  senza
la  demolizione  dell'edificio   esistente,   purche'   nell'edificio
interessato non siano piu' ospitate funzioni strategiche e rilevanti,
come definito dall'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri 20 marzo  2003,  n.  3274,  ed  alle  delibere
regionali in materia, di proprieta' pubblica. La  ricostruzione  puo'
essere attuata attraverso appalto pubblico ovvero mediante  contratto
di acquisto di cosa  futura,  ai  sensi  dell'art.  1472  del  codice
civile, o il contratto di disponibilita' di cui all'art. 160-ter  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed
integrazioni, nel  rispetto  delle  procedure  di  evidenza  pubblica
relative alla scelta del contraente; 
  c)  interventi   strutturali   di   rafforzamento   locale   o   di
miglioramento   sismico,   o,   eventualmente,   di   demolizione   e
ricostruzione di edifici privati di cui al comma 4; 
  d) altri interventi urgenti ed indifferibili per la mitigazione del
rischio sismico, con particolare riferimento a situazioni di  elevata
vulnerabilita'  ed  esposizione,  anche  afferenti   alle   strutture
pubbliche  a  carattere  strategico  o  per  assicurare  la  migliore
attuazione dei piani di  protezione  civile.  L'individuazione  degli
interventi  finanziabili  e'  effettuata   dal   Dipartimento   della
protezione civile della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Presidente della regione, avendo preventivamente sentito
i comuni interessati. 
  2. I contributi di cui al comma 1 non possono essere  destinati  ad
edifici o ad  opere  situati  in  comuni  nei  quali  l'accelerazione
massima al suolo «ag» di cui all'allegato 2, sub 2  sia  inferiore  a
0,125 g. Nell'allegato 7 sono riportati i valori di «ag» ed i periodi
di non classificazione sismica dei comuni con «ag»  non  inferiore  a
0,125  g.  Possono  essere  finanziati  anche  edifici  ed  opere  di
interesse strategico in comuni che non ricadono in tale categoria,  a
condizione  che  l'amplificazione  sismica   nel   sito   dell'opera,
dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale  effettuati
ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni emanate con  decreto
ministeriale 14 gennaio  2008  e  relativa  circolare,  determini  un
valore  massimo  di  accelerazione  a  terra  di  progetto  S•ag  non
inferiore a 0,125 g. 
  3. I contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non possono
essere destinati ad opere o edifici che siano oggetto  di  interventi
strutturali gia' eseguiti, o in  corso  alla  data  di  pubblicazione
della presente ordinanza o che usufruiscono di contributi a carico di
risorse pubbliche per la stessa finalita'. 
  4. I contributi di cui alla lettera c) del  comma  1  sono  erogati
solo per edifici che non ricadano nella fattispecie di  cui  all'art.
51 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
nei quali, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, oltre
due terzi dei millesimi di proprieta' delle unita'  immobiliari  sono
destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, e/o
all'esercizio  continuativo  di  arte  o  professione   o   attivita'
produttiva. 
  5. Nel caso delle attivita' produttive di cui al comma  precedente,
possono accedere ai contributi solo i soggetti che non  ricadono  nel
regime degli «aiuti di stato». A tal fine la domanda di contributo di
cui all'allegato 4 e' corredata da idonea dichiarazione. 
  6. Le regioni attivano per l'annualita' 2014, con le  modalita'  di
cui agli articoli 12, 13 e 14, i contributi di cui  alla  lettera  c)
del comma 1,  in  misura  minima  del  20%  e  massima  del  40%  del
finanziamento ad esse assegnato, come determinato all'art. 16,  comma
1, lettera b). Possono non attivare i contributi di cui alla  lettera
c) del comma 1, le regioni che fruiscono di  un  finanziamento,  come
sopra definito, inferiore a 2.000.000 di euro. 
  7. Per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione,  anche
con  modalita'   informatiche   o   con   l'ausilio   di   specifiche
professionalita',  delle  procedure  connesse  alla  concessione  dei
contributi di cui alla presente ordinanza,  le  regioni  e  gli  enti
locali  interessati  possono  utilizzare  fino  al  2%  della   quota
assegnata. Le regioni definiscono le modalita'  di  ripartizione  del
suddetto contributo anche attraverso appositi  accordi  con  le  ANCI
regionali per il sostegno alle attivita' dei  comuni  previste  dalla
presente ordinanza. 
  8. I contributi di cui alla lettera a) del comma 1 sono  utilizzati
per l'aggiornamento e la manutenzione degli studi  di  microzonazione
sismica e delle analisi  della  condizione  limite  per  l'emergenza,
qualora le regioni abbiano concluso la programmazione  relativa  agli
studi di microzonazione sismica di livello 2 e/o 3 e alla  condizione
limite per l'emergenza in tutti i comuni di  cui  all'allegato  7  di
propria  competenza  territoriale.  I  criteri  di  aggiornamento   e
manutenzione sono definiti dalla commissione tecnica di cui  all'art.
5, commi 7 e  8  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 3907/2010,  istituita  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 21 aprile 2011, e sono emanati con decreto del
Capo del Dipartimento della protezione civile.