Art. 20 
 
  1. Le regioni  possono  individuare  i  comuni  su  cui  realizzare
l'analisi della Condizione limite per l'emergenza di cui all'art. 18,
per i quali  sono  stati  gia'  effettuati  studi  di  microzonazione
sismica certificati nelle modalita' di cui all'art. 6. Per realizzare
tale analisi vengono concessi i contributi, nell'ambito delle risorse
di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), la cui entita' e'  riportata
nella tabella  2,  determinata  in  funzione  della  popolazione  del
comune. 
  2. I contributi di cui al comma 1 a valere sulle risorse  stanziate
all'art.  16,  comma  1,  lettera  a),  sono  concessi  anche   senza
cofinanziamento. 
 
                              Tabella 2 
 
    
 
           ===============================================
           |      Popolazione      |     Contributo      |
           +=======================+=====================+
           |      Ab. ≤ 2.500      |     € 3.000,00      |
           +-----------------------+---------------------+
           |  2.500 < ab. ≤ 5.000  |     € 3.000,00      |
           +-----------------------+---------------------+
           | 5.000 < ab. ≤ 10.000  |     € 3.000,00      |
           +-----------------------+---------------------+
           | 10.000 < ab. ≤ 25.000 |     € 3.000,00      |
           +-----------------------+---------------------+
           | 25.000 < ab. ≤ 50.000 |     € 5.000,00      |
           +-----------------------+---------------------+
           |50.000 < ab. ≤ 100.000 |     € 5.000,00      |
           +-----------------------+---------------------+
           |     100.000 < ab.     |     € 7.000,00      |
           +-----------------------+---------------------+