Art. 21 
 
  1. Per i comuni che fanno parte  di  un'unione  o  associazione  di
comuni finalizzata anche alla  gestione  dell'emergenza  in  cui  non
siano presenti  studi  di  microzonazione  sismica  e  analisi  della
Condizione limite per l'emergenza, la  percentuale  dell'importo  del
cofinanziamento della regione o degli enti locali interessati di  cui
all'art. 5 puo' essere ridotto fino al 15% del costo degli  studi  di
microzonazione sismica e contestualmente il contributo statale di cui
alla tabella 3  puo'  essere  incrementato  fino  all'85%  del  costo
complessivo, a condizione che tali  studi  portino  al  completamento
della microzonazione sismica e dell'analisi della  Condizione  limite
per l'emergenza in tutti i  comuni  dell'unione,  e  limitatamente  a
quelli, ricompresi nell'allegato 7. La realizzazione degli  studi  di
microzonazione sismica e dell'analisi  della  Condizione  limite  per
l'emergenza  dovra'  essere  unitaria  e  adottata  da  tutti  comuni
dell'unione di comuni nelle forme e modalita' definite dalla  regione
di appartenenza, nel limite complessivo delle risorse di cui all'art.
16, comma 1, lettera a) destinate alla microzonazione. 
  2. La riduzione del contributo  di  cui  al  comma  1  puo'  essere
attuata  per  le  unioni  di  comuni  in  cui  almeno  il  75%  della
popolazione risieda in comuni di cui all'allegato 7. 
 
                              Tabella 3 
 
    
 
           ===============================================
           |      Popolazione      |     Contributo      |
           +=======================+=====================+
           |      Ab. ≤ 2.500      |     € 12.750,00     |
           +-----------------------+---------------------+
           |  2.500 < ab. ≤ 5.000  |     € 16.150,00     |
           +-----------------------+---------------------+
           | 5.000 < ab. ≤ 10.000  |     € 19.550,00     |
           +-----------------------+---------------------+
           | 10.000 < ab. ≤ 25.000 |     € 22.950,00     |
           +-----------------------+---------------------+
           | 25.000 < ab. ≤ 50.000 |     € 28.050,00     |
           +-----------------------+---------------------+
           |50.000 < ab. ≤ 100.000 |     € 31.450,00     |
           +-----------------------+---------------------+
           |     100.000 < ab.     |     € 36.550,00     |
           +-----------------------+---------------------+
 
  3. Nelle regioni in cui sono state costituite unioni o altre  forme
associate di comuni,  che  svolgono  l'esercizio  delle  funzioni  di
protezione civile in forma associata, l'assegnazione dei fondi  viene
effettuata prioritariamente all'unione o all'associazione di comuni.