Art. 24 
 
  1. Per le regioni a statuto speciale e  per  le  province  autonome
sono fatte salve le  competenze  riconosciute  dai  relativi  statuti
speciali e dalle relative norme di attuazione. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 26 ottobre 2015 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio