Art. 2 
 
 
              Importi dei contributi, costi ammissibili 
                        e intensita' di aiuto 
 
  1. Gli investimenti di cui al presente  decreto  sono  finanziabili
esclusivamente  se  avviati  in  data   posteriore   alla   data   di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed ultimati entro il 31 marzo 2016. 
  2. In relazione agli investimenti  di  cui  all'art.  1,  comma  4,
lettera a), del presente decreto, sono finanziabili le  acquisizioni,
anche mediante locazione finanziaria, di: 
    a) automezzi industriali pesanti a trazione alternativa a  metano
CNG e gas naturale liquefatto  LNG,  di  massa  complessiva  a  pieno
carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a  7  tonnellate.  Il
contributo  e'  determinato  in  euro   4.000   per   ogni   veicolo,
considerando la  notevole  differenza  di  costo  con  i  veicoli  ad
alimentazione diesel; 
    b) automezzi industriali pesanti a trazione alternativa a  metano
CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico
pari o superiore a 16 tonnellate. Il  contributo  e'  determinato  in
euro 9.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a metano CNG ed in
euro 13.000 per ogni veicolo a trazione alternativa  a  gas  naturale
liquefatto LNG, considerando la notevole differenza di  costo  con  i
veicoli ad alimentazione diesel. 
  3. In relazione agli investimenti  di  cui  all'art.  1,  comma  4,
lettera b) del presente decreto, sono finanziabili: 
    a) le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, secondo
la definizione di cui alla normativa europea  di  riferimento,  anche
mediante locazione finanziaria, di semirimorchi, nuovi  di  fabbrica,
per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC
596-5 e per il trasporto combinato marittimo  dotati  di  ganci  nave
rispondenti alla normativa  IMO,  dotati  di  almeno  un  dispositivo
innovativo di cui all'allegato 1 al presente decreto.  Il  contributo
viene  determinato  nel  limite  del  10  per  cento  del  costo   di
acquisizione in caso di medie imprese e del  20  per  cento  di  tale
costo per le piccole imprese, con un tetto massimo di euro 6.000  per
ogni semirimorchio; 
    b) le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano tra le
piccole e medie imprese, nel limite del 40 per cento del costo di  un
dispositivo innovativo di cui all'allegato 1 al presente decreto,  di
cui deve essere dotato il semirimorchio. Nel caso in cui  il  veicolo
sia dotato di piu' di un dispositivo,  si  prende  in  considerazione
quello di costo superiore. 
  4. In relazione agli investimenti  di  cui  all'art.  1,  comma  4,
lettera c) del presente decreto, sono  finanziabili  le  acquisizioni
effettuate da piccole e medie imprese, secondo la definizione di  cui
alla normativa  europea  di  riferimento,  anche  mediante  locazione
finanziaria, di container e casse  mobili,  intesi  quali  unita'  di
carico  intermodale  standardizzate  in  modo   da   assicurarne   la
compatibilita' con tutte le tipologie di mezzi di trasporto cosi'  da
facilitare l'utilizzazione di differenti modalita'  di  trasporto  in
combinazione fra loro, senza alcuna rottura di carico,  ovvero  senza
che la merce  venga  trasbordata  o  manipolata  dal  vettore  o  dal
caricatore. Il contributo viene determinato nel  limite  del  10  per
cento del costo di acquisizione in caso di medie imprese e del 20 per
cento di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo  del
contributo unitario pari a euro 2.000. 
  5.  Le  intensita'  di  aiuto  di  cui  ai  commi  precedenti  sono
maggiorate, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta, del: 
    a) 10 per cento, per le acquisizione di cui al comma 2,  in  caso
di piccole e medie  imprese,  secondo  la  definizione  di  cui  alla
normativa  europea  di  riferimento.  A  tal  fine  gli   interessati
trasmettono, all'atto della presentazione della domanda di ammissione
ai benefici, dichiarazione sostitutiva redatta ai  sensi  e  per  gli
effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, attestante il numero delle unita' di lavoro dipendenti  e  il
volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale; 
    b) 15 per cento, per le acquisizioni  di  cui  ai  commi  3  e  4
effettuate da piccole e medie imprese, secondo la definizione di  cui
alla normativa europea  di  riferimento,  se  effettuate  da  imprese
aderenti  ad  una  rete  di  imprese.  A  tal  file  gli  interessati
trasmettono, all'atto della presentazione della domanda di ammissione
ai benefici, copia del contratto di rete redatto nelle forme  di  cui
all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio  2009,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.