Art. 3 
 
 
Modalita' di dimostrazione dei requisiti tecnici richiesti dalla base
                              giuridica 
 
  1. Quanto all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di
autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti  al  trasporto  di  merci  di
massa complessiva a pieno carico da 3,5 a 7 tonnellate, nonche'  pari
o superiori a 16 tonnellate, a trazione alternativa a  metano  CNG  e
gas naturale liquefatto LNG, gli aspiranti ai benefici hanno  l'onere
di fornire, a pena di inammissibilita', la prova documentale come  di
seguito specificato: 
    indicazione del numero di targa  (ovvero  trasmissione  di  copia
della  ricevuta   attestante   la   presentazione   dell'istanza   di
immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione
civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione
sia avvenuta in data successiva all'entrata in  vigore  del  presente
decreto; 
    documentazione del costruttore attestante  la  sussistenza  delle
caratteristiche tecniche previste. 
  2. Quanto all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di
semirimorchi,  nuovi  di  fabbrica,  per   il   trasporto   combinato
ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per  il  trasporto
combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti  alla  normativa
IMO, dotati di dispositivi innovativi  volti  a  conseguire  maggiori
standard di sicurezza e di efficienza energetica,  gli  aspiranti  ai
benefici hanno l'onere di fornire, a  pena  di  inammissibilita',  la
prova documentale come di seguito specificato: 
    indicazione del numero di targa  (ovvero  trasmissione  di  copia
della  ricevuta   attestante   la   presentazione   dell'istanza   di
immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione
civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione
sia avvenuta in data successiva all'entrata in  vigore  del  presente
decreto; 
    attestazione rilasciata  dal  costruttore  circa  la  sussistenza
delle caratteristiche tecniche dei semirimorchi ed in particolare,  a
seconda dei casi, della rispondenza alla normativa UIC 596-5  per  il
trasporto  combinato  ferroviario,  ovvero  dotati  di   ganci   nave
rispondenti alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo; 
    documentazione comprovante  l'installazione  di  almeno  uno  dei
dispositivi di cui all'allegato  1  al  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti prot. 322 del 29 settembre 2015; 
    nel  caso  delle  acquisizioni  effettuate  da  imprese  che  non
rientrano tra le piccole e medie imprese documentazione comprovante i
costi sostenuti per il dispositivo innovativo di cui  all'allegato  1
al decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  prot.
322 del 29 settembre 2015, al fine di poter calcolare  l'importo  del
contributo in ragione del 40% di tale costo. 
  3. Quanto all'acquisizione, anche mediante  locazione  finanziaria,
di container e casse mobili gli aspiranti ai benefici  hanno  l'onere
di produrre, a pena di inammissibilita', la seguente documentazione: 
    documentazione da  cui  risulti  che  la  consegna  del  bene  e'
avvenuta in  data  successiva  all'entrata  in  vigore  del  presente
decreto; 
    attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore  circa  la
sussistenza dei requisiti tecnici delle U.T.I. e la rispondenza  alla
normativa internazionale in materia. 
  4. La concessione del contributo e' subordinata, in ogni caso, alla
dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli, o la
data di consegna dei beni nel caso di container e casse  mobili,  sia
avvenuta in Italia fra la  data  di  pubblicazione  del  decreto  del
Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  prot.  322  del  29
settembre  2015  ed  il  termine   stabilito   per   la   conclusione
dell'investimento (31 marzo 2016). In nessun caso  saranno  prese  in
considerazione le acquisizioni effettuate all'estero, ne'  i  veicoli
immatricolati all'estero, anche se successivamente reimmatricolati in
Italia a chilometri zero.