Art. 3 Modalita' di dimostrazione dei requisiti tecnici richiesti dalla base giuridica 1. Quanto all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico da 3,5 a 7 tonnellate, nonche' pari o superiori a 16 tonnellate, a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG, gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire, a pena di inammissibilita', la prova documentale come di seguito specificato: indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto; documentazione del costruttore attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche previste. 2. Quanto all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica, gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire, a pena di inammissibilita', la prova documentale come di seguito specificato: indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto; attestazione rilasciata dal costruttore circa la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei semirimorchi ed in particolare, a seconda dei casi, della rispondenza alla normativa UIC 596-5 per il trasporto combinato ferroviario, ovvero dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo; documentazione comprovante l'installazione di almeno uno dei dispositivi di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. 322 del 29 settembre 2015; nel caso delle acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano tra le piccole e medie imprese documentazione comprovante i costi sostenuti per il dispositivo innovativo di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. 322 del 29 settembre 2015, al fine di poter calcolare l'importo del contributo in ragione del 40% di tale costo. 3. Quanto all'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di container e casse mobili gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di produrre, a pena di inammissibilita', la seguente documentazione: documentazione da cui risulti che la consegna del bene e' avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto; attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici delle U.T.I. e la rispondenza alla normativa internazionale in materia. 4. La concessione del contributo e' subordinata, in ogni caso, alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli, o la data di consegna dei beni nel caso di container e casse mobili, sia avvenuta in Italia fra la data di pubblicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. 322 del 29 settembre 2015 ed il termine stabilito per la conclusione dell'investimento (31 marzo 2016). In nessun caso saranno prese in considerazione le acquisizioni effettuate all'estero, ne' i veicoli immatricolati all'estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri zero.