Art. 5 
 
 
             Prova del perfezionamento dell'investimento 
 
  1.   Ai   fini   della    prova    dell'avvenuto    perfezionamento
dell'investimento, i soggetti richiedenti il beneficio hanno  l'onere
di trasmettere, a pena di inammissibilita', oltre alla documentazione
di cui ai commi precedenti, il contratto di acquisizione  debitamente
sottoscritto e in data non anteriore alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti prot. 322 del 29 settembre 2015,
nonche' prova  dell'integrale  pagamento  del  prezzo  attraverso  la
produzione della/e relativa/e fattura/e debitamente quietanzata/e. 
  2. In ragione della sua peculiare natura,  ove  l'acquisizione  dei
beni si perfezioni mediante contratto di leasing finanziario,  dovra'
dimostrarsi il pagamento dei canoni in scadenza alla data  dell'invio
della domanda. La prova del pagamento dei suddetti canoni puo' essere
fornita  con  la  fattura  rilasciata  dalla  societa'   di   leasing
quietanzata, ovvero con copia della  ricevuta  dei  bonifici  bancari
effettuati  a  favore  della  suddetta  societa'.  Dovra',   inoltre,
dimostrarsi la piena disponibilita' del bene attraverso la produzione
di copia del verbale di presa in consegna del bene.  La  mancanza  di
anche  uno  solo   di   tali   documenti   comportera'   l'esclusione
dell'impresa dal beneficio.