Art. 5 Prova del perfezionamento dell'investimento 1. Ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento, i soggetti richiedenti il beneficio hanno l'onere di trasmettere, a pena di inammissibilita', oltre alla documentazione di cui ai commi precedenti, il contratto di acquisizione debitamente sottoscritto e in data non anteriore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. 322 del 29 settembre 2015, nonche' prova dell'integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione della/e relativa/e fattura/e debitamente quietanzata/e. 2. In ragione della sua peculiare natura, ove l'acquisizione dei beni si perfezioni mediante contratto di leasing finanziario, dovra' dimostrarsi il pagamento dei canoni in scadenza alla data dell'invio della domanda. La prova del pagamento dei suddetti canoni puo' essere fornita con la fattura rilasciata dalla societa' di leasing quietanzata, ovvero con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati a favore della suddetta societa'. Dovra', inoltre, dimostrarsi la piena disponibilita' del bene attraverso la produzione di copia del verbale di presa in consegna del bene. La mancanza di anche uno solo di tali documenti comportera' l'esclusione dell'impresa dal beneficio.