Art. 6 Attivita' istruttoria 1. L'Amministrazione, per l'espletamento dell'attivita' istruttoria, si avvale, mediante apposita convenzione, della societa' Rete Autostrade Mediterranee S.p.A. (RAM) che provvede, ferma la funzione di indirizzo e di direzione dell'Amministrazione, all'esame delle domande presentate nei termini e della documentazione prodotta a comprova degli investimenti effettuati. La Commissione di cui al successivo comma 2, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente decreto, inserisce le domande accolte in appositi elenchi, dandone comunicazione all'impresa tramite notifica del relativo provvedimento di ammissione. 2. Con decreto dirigenziale e' nominata una Commissione per la validazione dell'istruttoria delle domande presentate, composta da un Presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso la Direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalita', e da due componenti, individuati tra il personale di area III, in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonche' da un funzionario con le funzioni di segreteria. 3. Qualora in esito ad una prima fase istruttoria, si ravvisi incompletezza della documentazione allegata all'istanza, ovvero lacune comunque sanabili, la Commissione di cui al comma 2 puo' richiedere le opportune integrazioni agli interessati, fissando un termine perentorio non superiore a quindici giorni. Qualora entro detto termine l'impresa medesima non abbia fornito un riscontro, ovvero detto riscontro non sia ritenuto soddisfacente, l'istruttoria verra' conclusa sulla sola base della documentazione valida disponibile. 5. Nel caso l'attivita' istruttoria riveli la mancanza dei requisiti, l'Amministrazione esclude l'impresa dal beneficio con provvedimento motivato notificato all'impresa.