Art. 6 
 
 
                        Attivita' istruttoria 
 
  1.    L'Amministrazione,    per    l'espletamento    dell'attivita'
istruttoria, si avvale, mediante apposita convenzione, della societa'
Rete Autostrade Mediterranee S.p.A.  (RAM)  che  provvede,  ferma  la
funzione di indirizzo e di direzione dell'Amministrazione,  all'esame
delle domande presentate nei termini e della documentazione  prodotta
a comprova degli investimenti effettuati. La Commissione  di  cui  al
successivo comma 2,  qualora  sussistano  i  requisiti  previsti  dal
presente decreto, inserisce le domande accolte in  appositi  elenchi,
dandone  comunicazione  all'impresa  tramite  notifica  del  relativo
provvedimento di ammissione. 
  2. Con decreto dirigenziale e'  nominata  una  Commissione  per  la
validazione dell'istruttoria delle domande presentate, composta da un
Presidente, individuato tra i dirigenti  di  II  fascia  in  servizio
presso  la  Direzione  generale   per   il   trasporto   stradale   e
l'intermodalita', e da due componenti, individuati tra  il  personale
di area III, in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonche'  da
un funzionario con le funzioni di segreteria. 
  3. Qualora in esito ad  una  prima  fase  istruttoria,  si  ravvisi
incompletezza  della  documentazione  allegata  all'istanza,   ovvero
lacune comunque sanabili, la Commissione  di  cui  al  comma  2  puo'
richiedere le opportune integrazioni agli  interessati,  fissando  un
termine perentorio non superiore a  quindici  giorni.  Qualora  entro
detto termine l'impresa medesima  non  abbia  fornito  un  riscontro,
ovvero detto riscontro non sia ritenuto soddisfacente,  l'istruttoria
verra'  conclusa  sulla  sola  base   della   documentazione   valida
disponibile. 
  5.  Nel  caso  l'attivita'  istruttoria  riveli  la  mancanza   dei
requisiti, l'Amministrazione  esclude  l'impresa  dal  beneficio  con
provvedimento motivato notificato all'impresa.