Art. 11 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 13  del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai richiedenti sono  raccolti
presso    il    Ministero    della    giustizia    -     Dipartimento
dell'Organizzazione  giudiziaria,  del  personale  e   dei   servizi,
Direzione generale del personale e della formazione, per le finalita'
di gestione delle domande e  sono  trattati  presso  una  banca  dati
automatizzata. 
  2. Il conferimento di tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione  dalla
selezione. I predetti dati possono essere comunicati unicamente  alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate  allo  svolgimento
della selezione. 
  3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del  citato
decreto legislativo e puo' esercitarli con le modalita' di  cui  agli
articoli 8 e 9 del predetto  decreto.  Tali  diritti  possono  essere
fatti  valere  nei  confronti  del  Ministero   della   giustizia   -
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria,  del  personale  e  dei
servizi - Direzione generale del personale  e  della  formazione.  Il
responsabile del trattamento dei dati personali sara' individuato dal
Direttore generale del personale e della formazione.