Art. 2 
 
 
                 Disposizioni di carattere generale 
 
  1. Il numero dei posti disponibili presso ciascun tribunale e Corte
di appello e' stabilito,  tenuto  conto  delle  risorse  disponibili,
valutate le scoperture dell'organico  del  personale  amministrativo,
come da allegato I al presente decreto.