Art. 3 
 
 
                              Requisiti 
 
  1.  Possono  svolgere  il  periodo  di   perfezionamento   di   cui
all'articolo 1 coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) avere svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo
37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  e  successive
modificazioni; 
    b) l'esercizio dei diritti civili e politici; 
    c) non aver riportato condanne per delitti non colposi, salvi gli
effetti della riabilitazione; 
    d) non essere stati sottoposti  a  misure  di  prevenzione  o  di
sicurezza; 
    e) non essere sottoposto a procedimento penale per imputazione di
delitti non colposi  e  non  essere  sottoposto  a  procedimento  per
l'applicazione di misure di prevenzione; 
  2. I requisiti debbono ricorrere congiuntamente alla  scadenza  del
termine fissato per la presentazione delle domande.