Art. 4 Domanda di partecipazione, modalita' e termine per la presentazione 1. La domanda di partecipazione alla procedura di selezione e' redatta compilando un apposito modulo (FORM), disponibile in un'area dedicata del sito internet del Ministero della giustizia ("www.giustizia.it"). La domanda e' trasmessa, unitamente alla copia di un documento di identita' del richiedente, secondo le modalita' e i termini stabiliti con provvedimento del Direttore generale del personale e della formazione e pubblicate nella predetta area. 2. Non sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva coloro le cui domande sono state trasmesse oltre il termine di presentazione stabilito a norma del comma 1. 3. Nella domanda il richiedente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3. 4. Il richiedente deve altresi' dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli stati, le qualita' personali e i fatti previsti nel modulo di cui al comma 1. 5. La domanda non puo' essere presentata, a pena d'inammissibilita' dell'intera domanda - per piu' di quattro uffici giudiziari, anche collocati in diversi distretti - da riportare secondo un ordine di preferenza, tra quelli di cui all'allegato I al presente decreto. 6. La domanda redatta o trasmessa in violazione di quanto previsto dal presente decreto e' inammissibile. 7. Le dichiarazioni contenute nella domanda sono sottoposte a verifica a norma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 8. Il periodo di perfezionamento e' interrotto dall'amministrazione nel caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 3. Il periodo di perfezionamento e' interrotto anche quando risulta che i predetti requisiti non sussistevano al momento della domanda.