Art. 4 
 
 
                Domanda di partecipazione, modalita' 
                   e termine per la presentazione 
 
  1. La domanda di partecipazione  alla  procedura  di  selezione  e'
redatta compilando un apposito modulo (FORM), disponibile in  un'area
dedicata  del   sito   internet   del   Ministero   della   giustizia
("www.giustizia.it"). La domanda e' trasmessa, unitamente alla  copia
di un documento di identita' del richiedente, secondo le modalita'  e
i termini stabiliti con  provvedimento  del  Direttore  generale  del
personale e della formazione e pubblicate nella predetta area. 
  2. Non sono ammessi a partecipare alla procedura  selettiva  coloro
le cui domande sono state trasmesse oltre il termine di presentazione
stabilito a norma del comma 1. 
  3. Nella domanda il richiedente deve dichiarare, ai sensi e per gli
effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3. 
  4. Il richiedente deve altresi' dichiarare nella domanda, ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
gli stati, le qualita' personali e i fatti previsti nel modulo di cui
al comma 1. 
  5. La domanda non puo' essere presentata, a pena d'inammissibilita'
dell'intera domanda - per piu' di quattro  uffici  giudiziari,  anche
collocati in diversi distretti - da riportare secondo  un  ordine  di
preferenza, tra quelli di cui all'allegato I al presente decreto. 
  6. La domanda redatta o trasmessa in violazione di quanto  previsto
dal presente decreto e' inammissibile. 
  7. Le dichiarazioni  contenute  nella  domanda  sono  sottoposte  a
verifica a norma dell'articolo 43 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  8. Il periodo di perfezionamento e' interrotto dall'amministrazione
nel caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 3.  Il  periodo
di perfezionamento e' interrotto anche quando risulta che i  predetti
requisiti non sussistevano al momento della domanda.