Art. 5 
 
 
                        Criteri di priorita' 
 
  1. Ai  fini  della  formazione  della  graduatoria,  e'  attribuita
priorita', nell'ordine: 
    a) alle pregresse esperienze formative  negli  uffici  giudiziari
del distretto interessato; 
    b) alla minore eta' anagrafica; 
    c) all'essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al
diploma di scuola media superiore.