Art. 5 Criteri di priorita' 1. Ai fini della formazione della graduatoria, e' attribuita priorita', nell'ordine: a) alle pregresse esperienze formative negli uffici giudiziari del distretto interessato; b) alla minore eta' anagrafica; c) all'essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore.