Art. 6 
 
 
                   Approvazione della graduatoria 
 
  1. Il Direttore generale del personale e della formazione forma  ed
approva la graduatoria relativamente a  ciascun  Distretto  di  Corte
d'appello ed all'interno di questo ad ogni Tribunale. 
  2. La graduatoria di cui al comma 1  e'  immediatamente  pubblicata
sul sito internet del Ministero della giustizia nell'area web di  cui
all'articolo 4, comma 1, ed e' trasmessa alle Corti  di  appello  per
l'inoltro agli uffici interessati.