Art. 6 Approvazione della graduatoria 1. Il Direttore generale del personale e della formazione forma ed approva la graduatoria relativamente a ciascun Distretto di Corte d'appello ed all'interno di questo ad ogni Tribunale. 2. La graduatoria di cui al comma 1 e' immediatamente pubblicata sul sito internet del Ministero della giustizia nell'area web di cui all'articolo 4, comma 1, ed e' trasmessa alle Corti di appello per l'inoltro agli uffici interessati.