Art. 7 
 
 
      Avvio del periodo di perfezionamento e progetto formativo 
 
  1. Entro i  venti  giorni  successivi  alla  pubblicazione  di  cui
all'articolo 6, comma 2, coloro che si trovano in posizione utile  in
graduatoria si presentano, a pena di decadenza,  innanzi  all'ufficio
giudiziario per la sottoscrizione del progetto formativo  di  cui  al
comma 2. 
  2. Il  periodo  di  perfezionamento  ha  inizio  al  momento  della
sottoscrizione  di  un  progetto  formativo  predisposto   dal   capo
dell'ufficio,  in  conformita'  alle  linee  generali  adottate   dal
Direttore generale del personale  e  della  formazione.  In  sede  di
elaborazione del progetto formativo si  tiene  conto  dell'esperienza
formativa maturata nell'ambito del periodo di perfezionamento  svolto
a norma dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge n. 98 del 2011. 
  3. Le linee generali  di  cui  al  comma  2  devono  indicare,  tra
l'altro, gli obiettivi formativi e le modalita'  di  svolgimento  del
periodo di perfezionamento. In ogni  caso,  coloro  che  svolgono  il
periodo di  perfezionamento  sono  adibiti,  in  via  prioritaria,  a
supporto dei servizi di cancelleria. 
  4. Il progetto formativo e' elaborato secondo il  modello  standard
predisposto, in conformita' alle linee generali di cui  al  comma  2,
dal Direttore generale del personale e della formazione e  comunicato
ai capi degli uffici giudiziari di cui all'allegato I. 
  5. I capi degli uffici  e  i  dirigenti  amministrativi  assicurano
l'affiancamento di coloro che svolgono il periodo di  perfezionamento
con il personale di cancelleria, al fine di conseguire le  conoscenze
e le abilita' necessarie per svolgere un'utile attivita' di  supporto
nell'ambito  dei   servizi   ausiliari   della   giurisdizione,   con
particolare riferimento all'ufficio del processo. 
  6. Il periodo di perfezionamento puo'  essere  interrotto  in  ogni
momento  dal  capo  dell'ufficio,  anche  su  proposta  motivata  del
dirigente amministrativo, per il venir meno del rapporto  fiduciario,
anche  in  relazione  ai  possibili  rischi  per   l'indipendenza   e
l'imparzialita'  dell'ufficio  o  la  credibilita'   della   funzione
giudiziaria,  nonche'  per  l'immagine  e  il  prestigio  dell'ordine
giudiziario. La disposizione di cui al periodo precedente si  applica
anche nel caso di inidoneita' fisica  o  psichica  che  impedisce  lo
svolgimento del periodo di perfezionamento ovvero  in  ogni  caso  di
grave negligenza. 
  7. Lo  svolgimento  del  tirocinio  formativo  non  instaura  alcun
rapporto di lavoro o di servizio, anche temporaneo, con il  Ministero
della   giustizia,   ne'   determina   l'insorgenza    di    obblighi
previdenziali. Pertanto, tale personale  non  potra'  in  alcun  modo
essere    destinatario    di    provvedimenti    dell'Amministrazione
giudiziaria,  ne'  essere  utilizzato  in  attivita'  connesse   alle
funzioni giudiziarie.