Art. 8 Attestazione del completamento del periodo di perfezionamento e del relativo esito 1. Il capo dell'ufficio o un magistrato da lui delegato attesta il completamento, con esito positivo, del periodo di perfezionamento, anche ai fini di cui all'articolo 21-ter, comma 1-quater, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.