Art. 8 
 
 
Attestazione del completamento del periodo di perfezionamento  e  del
                           relativo esito 
 
  1. Il capo dell'ufficio o un magistrato da lui delegato attesta  il
completamento, con esito positivo, del  periodo  di  perfezionamento,
anche ai  fini  di  cui  all'articolo  21-ter,  comma  1-quater,  del
decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.