Art. 2 
 
 
         Requisiti per l'attribuzione delle borse di studio 
 
  1. Le borse di studio sono  attribuite,  ai  sensi  del  successivo
articolo 3, ai soggetti che ne fanno richiesta nei termini e  secondo
le modalita' indicate nei  seguenti  commi.  L'accesso  al  beneficio
della borsa di studio ha luogo, fino  ad  esaurimento  delle  risorse
disponibili per ciascun semestre, secondo  l'ordine  di  graduatoria,
formata, a  norma  dell'articolo  3,  in  base  al  valore  crescente
dell'ISEE  calcolato  per  le  prestazioni  erogate   agli   studenti
nell'ambito del diritto allo studio universitario. 
  2. La domanda di assegnazione della borsa di studio deve contenere,
a pena di inammissibilita' e con  dichiarazione  resa  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e
successive modificazioni: 
    a) le generalita' e i dati anagrafici del richiedente; 
    b) il codice fiscale; 
    c) la data di inizio del tirocinio; 
    d) il valore dell'indicatore ISEE calcolato  per  le  prestazioni
erogate  agli  studenti   nell'ambito   del   diritto   allo   studio
universitario; 
    e) l'indirizzo di posta elettronica ordinaria a cui l'interessato
intende ricevere ogni comunicazione relativa alla borsa di studio. 
  3.  Alla  domanda  di  cui  al  comma  2   deve   essere   allegata
l'attestazione dell'ISEE calcolato per le  prestazioni  erogate  agli
studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario.
 
  4.  La  domanda,  firmata  per  esteso,  deve   essere   presentata
dall'interessato all'ufficio giudiziario della giustizia ordinaria  o
amministrativa presso il quale e' svolto il tirocinio formativo entro
il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione  del  presente
decreto correttivo sul sito internet del Ministero  della  giustizia,
per l'assegnazione della borsa di studio relativamente  all'attivita'
svolta nel primo semestre 2015. Entro il medesimo termine deve essere
presentata la domanda anche  se  l'attivita'  formativa  si  e'  gia'
conclusa alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con  la
disposizione di  cui  al  presente  comma  sono  riaperti  i  termini
previsti dall'articolo 2, comma 4, del  decreto  del  Ministro  della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
del 10 luglio 2015, pubblicato sul sito internet del Ministero  della
giustizia in data 20 luglio 2015 e  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 21 luglio 2015, n. 167. 
  5. I tirocinanti che hanno iniziato l'attivita' formativa entro  il
30 giugno 2015 sebbene non abbiano presentato la domanda a norma  del
comma 4, possono presentare,  entro  il  termine  perentorio  del  31
dicembre 2015 la domanda di assegnazione della borsa  di  studio  per
concorrere alla ulteriore graduatoria di cui all'articolo 3, comma  5
e relativa all'attivita' svolta dal 1° luglio al  31  dicembre  2015.
Entro il medesimo  termine  di  cui  al  periodo  precedente  possono
presentare  la  domanda  anche  i  tirocinanti  che  hanno   iniziato
l'attivita' formativa in data successiva al 30 giugno 2015. 
  6. La domanda presentata a norma dei commi 4 e  5  produce  effetti
esclusivamente ai fini dell'inserimento nella graduatoria relativa al
semestre a cui si riferisce. 
  7. Quando la domanda e' incompleta, l'ufficio  assegna  un  termine
perentorio per consentire all'interessato di integrarla con i dati  o
con i documenti mancanti. Il termine di cui al periodo precedente  e'
fissato per una sola volta e comunque  non  oltre  il  decimo  giorno
successivo alla scadenza dei termini previsti dai commi 4 e 5. 
  8. La mancata presentazione della domanda entro il termine  di  cui
al comma 4 determina la decadenza dal diritto di fruire del beneficio
dell'attribuzione della borsa di  studio,  limitatamente  alla  prima
graduatoria dei richiedenti prevista dall'articolo  3,  comma  4.  La
mancata presentazione della domanda entro il termine di cui al  comma
5  determina  la  decadenza  dal  diritto  di  fruire  del  beneficio
dell'attribuzione della borsa di studio, limitatamente alla ulteriore
graduatoria prevista dal medesimo articolo 3, comma 5. 
  9. Le disposizioni del comma 8 si applicano  anche  all'interessato
che non provvede ad integrare la domanda nel termine fissato a  norma
del comma 7. 
  10.   Rimangono   salve   e   conservano    validita'    ai    fini
dell'assegnazione della borsa di studio  relativamente  all'attivita'
svolta nel primo semestre 2015, le domande presentate  ai  sensi  del
decreto interministeriale 10 luglio 2015 pubblicato sul sito internet
del Ministero della giustizia in data 20 luglio 2015 e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 21 luglio 2015, n. 167.  Tali
domande concorrono, ai fini della formazione delle graduatorie di cui
all'articolo 3, con quelle presentate ai sensi del presente decreto. 
  11. L'Amministrazione si riserva in ogni momento  di  accertare  il
perdurante possesso dei  requisiti  di  ammissibilita'  da  parte  di
ciascun tirocinante a favore del quale e' erogata la borsa di studio,
provvedendo alla revoca del beneficio laddove manchino e vengano meno
i presupposti. A tal fine gli Uffici giudiziari invieranno  tutte  le
informazioni necessarie e  le  scadenze  dei  periodi  di  stage  per
ciascuno dei borsisti, secondo le modalita' che saranno indicate  con
apposita circolare della Direzione generale dei magistrati.