Art. 2 Requisiti per l'attribuzione delle borse di studio 1. Le borse di studio sono attribuite, ai sensi del successivo articolo 3, ai soggetti che ne fanno richiesta nei termini e secondo le modalita' indicate nei seguenti commi. L'accesso al beneficio della borsa di studio ha luogo, fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascun semestre, secondo l'ordine di graduatoria, formata, a norma dell'articolo 3, in base al valore crescente dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario. 2. La domanda di assegnazione della borsa di studio deve contenere, a pena di inammissibilita' e con dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni: a) le generalita' e i dati anagrafici del richiedente; b) il codice fiscale; c) la data di inizio del tirocinio; d) il valore dell'indicatore ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario; e) l'indirizzo di posta elettronica ordinaria a cui l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa alla borsa di studio. 3. Alla domanda di cui al comma 2 deve essere allegata l'attestazione dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario. 4. La domanda, firmata per esteso, deve essere presentata dall'interessato all'ufficio giudiziario della giustizia ordinaria o amministrativa presso il quale e' svolto il tirocinio formativo entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto correttivo sul sito internet del Ministero della giustizia, per l'assegnazione della borsa di studio relativamente all'attivita' svolta nel primo semestre 2015. Entro il medesimo termine deve essere presentata la domanda anche se l'attivita' formativa si e' gia' conclusa alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con la disposizione di cui al presente comma sono riaperti i termini previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 luglio 2015, pubblicato sul sito internet del Ministero della giustizia in data 20 luglio 2015 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 luglio 2015, n. 167. 5. I tirocinanti che hanno iniziato l'attivita' formativa entro il 30 giugno 2015 sebbene non abbiano presentato la domanda a norma del comma 4, possono presentare, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2015 la domanda di assegnazione della borsa di studio per concorrere alla ulteriore graduatoria di cui all'articolo 3, comma 5 e relativa all'attivita' svolta dal 1° luglio al 31 dicembre 2015. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente possono presentare la domanda anche i tirocinanti che hanno iniziato l'attivita' formativa in data successiva al 30 giugno 2015. 6. La domanda presentata a norma dei commi 4 e 5 produce effetti esclusivamente ai fini dell'inserimento nella graduatoria relativa al semestre a cui si riferisce. 7. Quando la domanda e' incompleta, l'ufficio assegna un termine perentorio per consentire all'interessato di integrarla con i dati o con i documenti mancanti. Il termine di cui al periodo precedente e' fissato per una sola volta e comunque non oltre il decimo giorno successivo alla scadenza dei termini previsti dai commi 4 e 5. 8. La mancata presentazione della domanda entro il termine di cui al comma 4 determina la decadenza dal diritto di fruire del beneficio dell'attribuzione della borsa di studio, limitatamente alla prima graduatoria dei richiedenti prevista dall'articolo 3, comma 4. La mancata presentazione della domanda entro il termine di cui al comma 5 determina la decadenza dal diritto di fruire del beneficio dell'attribuzione della borsa di studio, limitatamente alla ulteriore graduatoria prevista dal medesimo articolo 3, comma 5. 9. Le disposizioni del comma 8 si applicano anche all'interessato che non provvede ad integrare la domanda nel termine fissato a norma del comma 7. 10. Rimangono salve e conservano validita' ai fini dell'assegnazione della borsa di studio relativamente all'attivita' svolta nel primo semestre 2015, le domande presentate ai sensi del decreto interministeriale 10 luglio 2015 pubblicato sul sito internet del Ministero della giustizia in data 20 luglio 2015 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 luglio 2015, n. 167. Tali domande concorrono, ai fini della formazione delle graduatorie di cui all'articolo 3, con quelle presentate ai sensi del presente decreto. 11. L'Amministrazione si riserva in ogni momento di accertare il perdurante possesso dei requisiti di ammissibilita' da parte di ciascun tirocinante a favore del quale e' erogata la borsa di studio, provvedendo alla revoca del beneficio laddove manchino e vengano meno i presupposti. A tal fine gli Uffici giudiziari invieranno tutte le informazioni necessarie e le scadenze dei periodi di stage per ciascuno dei borsisti, secondo le modalita' che saranno indicate con apposita circolare della Direzione generale dei magistrati.