Art. 3 Importo e durata 1. L'importo della borsa di studio e' determinato in euro quattrocento mensili. La borsa di studio e' attribuita sulla base di graduatorie predisposte su base nazionale. Le risorse determinate a norma dell'articolo 1, comma 1, sono destinate nel limite del 50% alla corresponsione delle borse di studio attribuite sulla base della graduatoria relativa al primo semestre 2015 e, per la restante quota, alla corresponsione delle borse di studio attribuite sulla base della graduatoria relativa al secondo semestre. 2. Le Corti d'appello, le Procure generali e il Segretario generale della giustizia amministrativa trasmettono, non oltre venti giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domanda di cui ai commi 4 e 5 al Ministero della giustizia, secondo le modalita' indicate dalla suindicata circolare della Direzione generale dei magistrati, i dati necessari per stilare la graduatoria, inviando l'elenco di coloro che hanno presentato la domanda, indicando, per ciascuno di essi, il valore dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario. Agli ammessi allo stage presso gli uffici della giustizia amministrativa, tenuto conto del rapporto tra la dotazione organica del personale di magistratura ordinaria e di quello della magistratura amministrativa relativo agli uffici giudiziari di cui all'articolo 73, comma 1, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonche' del maggior tasso di scopertura presente negli uffici della giustizia ordinaria, non possono essere assegnate piu' di trenta borse di studio, di cui sino a 15 da attribuire agli ammessi ai tirocini formativi presso il Consiglio di Stato e sino a 15 ai tirocinanti presso i Tribunali amministrativi regionali. 3. Ai fini della formazione delle graduatorie, in caso di pari valore dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, saranno preferiti gli aspiranti borsisti di piu' giovane eta'. 4. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la trasmissione dei dati contenuti nelle domande di cui all'articolo 2, comma 4, e non escluse a norma del comma 2 dello stesso articolo 2, verra' predisposta una prima graduatoria sulla base degli elenchi trasmessi. A coloro che si collocheranno in posizione utile nella graduatoria, sara' destinata la quota delle risorse, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1 e di cui all'articolo 3, comma 1, determinata con decreto del Ministro della giustizia. 5. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la trasmissione dei dati contenuti nelle domande di cui all'articolo 2, comma 5 e non escluse a norma del comma 2 dello stesso articolo 2, sara' stilata ulteriore graduatoria, sulla base degli elenchi trasmessi. Ai soggetti che si collocheranno in posizione utile nella graduatoria di cui al periodo precedente, sara' destinata, per l'attivita' svolta dal 1° luglio al 31 dicembre 2015, la quota delle risorse, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1 e di cui all'articolo 3, comma 1, determinata con ulteriore decreto del Ministro della giustizia. 6. Gli importi saranno corrisposti sempre in unica soluzione a ciascun borsista in base al periodo di stage svolto, eventualmente frazionando, anche su base giornaliera, la somma mensilmente stabilita ai sensi dei commi 4 e 5. 7. Sulla base della graduatoria prevista dal comma 4, sono attribuite le borse di studio per l'attivita' svolta nel semestre compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2015. Sulla base della graduatoria prevista dal comma 5, sono attribuite le borse di studio per l'attivita' svolta nel semestre compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2015.