Art. 3 
 
 
                          Importo e durata 
 
  1.  L'importo  della  borsa  di  studio  e'  determinato  in   euro
quattrocento mensili. La borsa di studio e' attribuita sulla base  di
graduatorie predisposte su base nazionale. Le risorse  determinate  a
norma dell'articolo 1, comma 1, sono destinate  nel  limite  del  50%
alla corresponsione delle borse di studio attribuite sulla base della
graduatoria relativa al primo semestre 2015 e, per la restante quota,
alla corresponsione delle borse di studio attribuite sulla base della
graduatoria relativa al secondo semestre. 
  2. Le Corti d'appello, le Procure generali e il Segretario generale
della giustizia amministrativa trasmettono, non  oltre  venti  giorni
dalla scadenza del termine per la presentazione delle domanda di  cui
ai commi 4 e 5 al Ministero della  giustizia,  secondo  le  modalita'
indicate dalla suindicata  circolare  della  Direzione  generale  dei
magistrati, i dati necessari per  stilare  la  graduatoria,  inviando
l'elenco di coloro che hanno presentato la  domanda,  indicando,  per
ciascuno di essi, il valore dell'ISEE calcolato  per  le  prestazioni
erogate  agli  studenti   nell'ambito   del   diritto   allo   studio
universitario. Agli  ammessi  allo  stage  presso  gli  uffici  della
giustizia amministrativa, tenuto conto del rapporto tra la  dotazione
organica del personale di magistratura ordinaria e  di  quello  della
magistratura amministrativa relativo agli uffici  giudiziari  di  cui
all'articolo 73, comma  1,  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito con modificazioni  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,
nonche' del maggior tasso di scopertura presente negli  uffici  della
giustizia ordinaria, non possono  essere  assegnate  piu'  di  trenta
borse di studio, di cui sino a  15  da  attribuire  agli  ammessi  ai
tirocini formativi presso il Consiglio  di  Stato  e  sino  a  15  ai
tirocinanti presso i Tribunali amministrativi regionali. 
  3. Ai fini della formazione delle  graduatorie,  in  caso  di  pari
valore dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate  agli  studenti
nell'ambito del diritto allo studio universitario, saranno  preferiti
gli aspiranti borsisti di piu' giovane eta'. 
  4. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la
trasmissione dei dati contenuti nelle domande di cui all'articolo  2,
comma 4, e non escluse a norma del comma 2 dello stesso  articolo  2,
verra' predisposta una prima graduatoria  sulla  base  degli  elenchi
trasmessi. A coloro che si collocheranno  in  posizione  utile  nella
graduatoria, sara' destinata la quota delle risorse,  nei  limiti  di
cui all'articolo 1, comma  1  e  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
determinata con decreto del Ministro della giustizia. 
  5. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la
trasmissione dei dati contenuti nelle domande di cui all'articolo  2,
comma 5 e non escluse a norma del comma 2 dello  stesso  articolo  2,
sara'  stilata  ulteriore  graduatoria,  sulla  base  degli   elenchi
trasmessi. Ai soggetti che si collocheranno in posizione utile  nella
graduatoria di  cui  al  periodo  precedente,  sara'  destinata,  per
l'attivita' svolta dal 1° luglio al 31 dicembre 2015, la quota  delle
risorse, nei  limiti  di  cui  all'articolo  1,  comma  1  e  di  cui
all'articolo 3,  comma  1,  determinata  con  ulteriore  decreto  del
Ministro della giustizia. 
  6. Gli importi saranno corrisposti  sempre  in  unica  soluzione  a
ciascun borsista in base al periodo di  stage  svolto,  eventualmente
frazionando,  anche  su  base  giornaliera,  la   somma   mensilmente
stabilita ai sensi dei commi 4 e 5. 
  7.  Sulla  base  della  graduatoria  prevista  dal  comma  4,  sono
attribuite le borse di studio per  l'attivita'  svolta  nel  semestre
compreso tra il 1° gennaio e il 30  giugno  2015.  Sulla  base  della
graduatoria prevista dal comma 5, sono attribuite le borse di  studio
per l'attivita' svolta nel semestre compreso tra il 1° luglio e il 31
dicembre 2015.