Art. 4 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 13  del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai richiedenti sono  raccolti
presso    il    Ministero    della    giustizia    -     Dipartimento
dell'organizzazione  giudiziaria,  del  personale  e   dei   servizi,
Direzione generale dei magistrati - Ufficio II, per le  finalita'  di
gestione  delle  domande  e  sono  trattati  presso  una  banca  dati
automatizzata anche successivamente al provvedimento di assegnazione. 
  2. Il conferimento di tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione  dalla
selezione. I predetti dati possono essere comunicati unicamente  alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate  allo  svolgimento
della selezione. 
  3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del  citato
decreto legislativo e puo' esercitarli con le modalita' di  cui  agli
articoli 8 e 9 del predetto  decreto.  Tali  diritti  possono  essere
fatti  valere  nei  confronti  del  Ministero   della   giustizia   -
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria,  del  personale  e  dei
servizi - Direzione generale dei magistrati -  Ufficio  II,  titolare
del trattamento. Il responsabile del trattamento dei  dati  personali
e' il direttore dell'Ufficio II.