Art. 7 Societa' per azioni di scopo 1. Per le finalita' di cui al comma 12 dell'art. 33 del decreto-legge n. 133 del 2014, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.A., costituisce una societa' per azioni di scopo. 2. A fronte del trasferimento delle aree e immobili di cui al precedente art. 3, la societa' di scopo di cui al comma 1 riconosce alla procedura fallimentare della Bagnoli Futura S.p.A. in fallimento un importo determinato sulla base del valore di mercato di dette aree e immobili stimato dall'Agenzia del demanio ai sensi del citato comma 12 dell'art. 33 del decreto-legge n. 133 del 2014. 3. L'importo determinato ai sensi di quanto previsto dal comma precedente viene versato alla procedura fallimentare, anche mediante azioni o altri strumenti finanziari emessi dalla medesima societa' per azioni di scopo o, anche congiuntamente, con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.A. 4. Le azioni o gli altri strumenti finanziari di cui al precedente comma potranno essere richiesti a rimborso dai legittimi titolari solo successivamente all'incasso delle somme rinvenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli immobili trasferiti e, comunque, in misura non superiore alle somme effettivamente incassate, secondo le modalita' che verranno individuate con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.