Art. 7 
 
                    Societa' per azioni di scopo 
 
  1.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  12  dell'art.  33   del
decreto-legge n. 133 del 2014, l'Agenzia nazionale  per  l'attrazione
degli investimenti S.p.A., costituisce una  societa'  per  azioni  di
scopo. 
  2. A fronte del trasferimento delle  aree  e  immobili  di  cui  al
precedente art. 3, la societa' di scopo di cui al comma  1  riconosce
alla procedura fallimentare della Bagnoli Futura S.p.A. in fallimento
un importo determinato sulla base del valore di mercato di dette aree
e immobili stimato dall'Agenzia del demanio ai sensi del citato comma
12 dell'art. 33 del decreto-legge n. 133 del 2014. 
  3. L'importo determinato ai sensi  di  quanto  previsto  dal  comma
precedente viene versato alla procedura fallimentare, anche  mediante
azioni o altri strumenti finanziari emessi  dalla  medesima  societa'
per azioni di scopo o, anche congiuntamente, con l'Agenzia  nazionale
per l'attrazione degli investimenti S.p.A. 
  4. Le azioni o gli altri strumenti finanziari di cui al  precedente
comma potranno essere richiesti a  rimborso  dai  legittimi  titolari
solo successivamente all'incasso delle somme rinvenienti  dagli  atti
di disposizione delle aree e degli immobili trasferiti  e,  comunque,
in misura non superiore alle somme effettivamente incassate,  secondo
le modalita' che verranno  individuate  con  successivo  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri.