Art. 2 
 
                 Interventi ammessi a finanziamento 
 
  1. Sono  ammessi  a  finanziamento  gli  interventi  come  definiti
all'articolo  2,  comma  1,  lettera  a)  e  gli  interventi  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto interministeriale  16
marzo 2015, dichiarati ammissibili a finanziamento, inclusi in ordine
di priorita' negli elenchi trasmessi, ai sensi dell'articolo 4, comma
4 del medesimo decreto  interministeriale,  dalle  regioni  Piemonte,
Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli V. Giulia,  Liguria,  Emilia
Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo,  Molise,  Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna (allegati A e B). 
  2. Ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  4  del  richiamato  decreto
interministeriale 16 marzo 2015,  con  separati  elenchi  le  regioni
Piemonte,  Valle  d'Aosta,  Lombardia,  Veneto,  Friuli  V.   Giulia,
Liguria, Emilia Romagna, Toscana,  Umbria,  Marche,  Lazio,  Abruzzo,
Molise, Campania, Puglia,  Basilicata,  Calabria,  Sicilia,  Sardegna
hanno  altresi'  trasmesso,  in  ordine  di  priorita',  le  proposte
eccedenti il limite delle risorse  disponibili  ai  fini  della  loro
eventuale ammissione a finanziamento (allegati C e D). 
  3. Eventuali modifiche o integrazioni agli elenchi di cui ai  commi
1 e 2 che  si  rendessero  necessarie,  su  proposta  motivata  delle
regioni per ottimizzare la programmazione nonche' l'esecuzione  degli
interventi e anche  ai  fini  del  completo  utilizzo  delle  risorse
assegnate, saranno approvate, qualora ne ricorrano le condizioni, con
decreto direttoriale da emanare, di norma, con cadenza semestrale.