Art. 2 Interventi ammessi a finanziamento 1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a) e gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto interministeriale 16 marzo 2015, dichiarati ammissibili a finanziamento, inclusi in ordine di priorita' negli elenchi trasmessi, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del medesimo decreto interministeriale, dalle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli V. Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna (allegati A e B). 2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del richiamato decreto interministeriale 16 marzo 2015, con separati elenchi le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli V. Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna hanno altresi' trasmesso, in ordine di priorita', le proposte eccedenti il limite delle risorse disponibili ai fini della loro eventuale ammissione a finanziamento (allegati C e D). 3. Eventuali modifiche o integrazioni agli elenchi di cui ai commi 1 e 2 che si rendessero necessarie, su proposta motivata delle regioni per ottimizzare la programmazione nonche' l'esecuzione degli interventi e anche ai fini del completo utilizzo delle risorse assegnate, saranno approvate, qualora ne ricorrano le condizioni, con decreto direttoriale da emanare, di norma, con cadenza semestrale.