Art. 4 
 
            Termini di presentazione delle dichiarazioni 
 
  1. Ai sensi dell'art. 16 del regolamento (CE) n. 436/2009: 
  il termine di presentazione delle dichiarazioni  di  vendemmia,  di
cui all'art. 3, comma 2, e' stabilito al 15 novembre  di  ogni  anno,
fatte salve eventuali proroghe previste  per  particolari  produzioni
tardive; 
  il termine di presentazione delle dichiarazioni di  produzione,  di
cui all'art. 3, comma 3, e' stabilito al 15 dicembre  di  ogni  anno,
con riferimento ai prodotti detenuti al 30 novembre. 
  2. I produttori di cui all'art.  2,  lettere  b)  e  c),  hanno  la
possibilita' di compilare le  dichiarazioni  di  produzione  vinicola
contestualmente alle dichiarazioni di vendemmia, entro il 15 novembre
di ogni anno, con eventuale rettifica  della  produzione  di  vino  e
mosti entro il 15 dicembre, in relazione ai prodotti detenuti  al  30
novembre. 
  3. I soggetti intermediari di cui all'art. 2, lettera g), compilano
la dichiarazione entro il 15 novembre di ogni anno. 
  4.  I  termini  di  presentazione  ed  i  rispettivi  quadri  delle
dichiarazioni sono riportati all'allegato I al presente  decreto,  in
relazione ai soggetti dichiaranti di cui all'art. 2.