Art. 5 
 
         Soggetti esonerati dalla dichiarazione di vendemmia 
 
  1.  Sono   esonerati   dall'obbligo   della   presentazione   della
dichiarazione i produttori di uva: 
  a) le cui aziende comprendono meno di 0,1 ettari di  vigneto  e  il
cui raccolto non e' immesso in commercio in qualsiasi forma; 
  b) la cui produzione di uve  e'  interamente  destinata  ad  essere
consumata come tale, ad essere  essiccata  o  ad  essere  trasformata
direttamente in succo di uva da parte del produttore o  da  parte  di
una industria di trasformazione.