Art. 7 
 
                 Rivendicazione delle uve a DO e IG 
                     e Dichiarazione preventiva 
 
  1.  I  conduttori  di  vigneti,  che  sono  ritenuti  idonei   alle
produzioni DO e IG ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale del
16 dicembre 2010, effettuano la rivendicazione  delle  uve  DO  e  IG
mediante la compilazione del quadro  R  dell'allegato  2  avvalendosi
delle dichiarazioni di vendemmia di cui all'art. 3, comma 2. 
  2. Nella rivendicazione di cui al comma 1 sono indicati gli esuberi
delle rese di uve DO dei relativi vigneti,  nei  limiti  ammessi  dai
rispettivi disciplinari, e le relative destinazioni produttive. 
  3. Al fine di consentire  la  rivendicazione  della  produzione  di
particolari tipologie di vini DO e IG che sono commercializzate prima
della data di presentazione delle dichiarazioni  di  vendemmia  e  di
produzione, i  produttori  presentano  una  dichiarazione  preventiva
attraverso la compilazione del citato quadro R. Tale dichiarazione e'
compilata  anteriormente  la  dichiarazione  di  vendemmia,  di   cui
costituisce parte integrante.