Art. 8 Modalita' di presentazione delle dichiarazioni e diffusione dei dati 1. I criteri di compilazione delle dichiarazioni, comprese quelle previste all'art. 7, e le modalita' di presentazione delle stesse sono definiti dall'Organismo di coordinamento AGEA, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. 2. Le dichiarazioni di vendemmia e di produzione sono presentate, esclusivamente per via telematica, con riferimento alla Regione o Provincia autonoma nel cui territorio si trovano i vigneti o gli impianti di trasformazione. 3. I dati relativi alle dichiarazioni di vendemmia e di produzione sono resi disponibili dall'organismo di coordinamento AGEA e dagli organismi pagatori regionali, per gli adempimenti ed i controlli di competenza, rispettivamente entro il 30 novembre e il 15 gennaio di ogni anno: all'Ispettorato centrale repressione frodi; al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; agli Assessorati regionali dell'agricoltura, competenti per il territorio; agli Enti e strutture di controllo incaricati per la gestione e il controllo delle denominazioni. 4. Il sistema telematico e' aperto dal 1° agosto al 31 dicembre di ogni anno.