Art. 8 
 
           Modalita' di presentazione delle dichiarazioni 
                        e diffusione dei dati 
 
  1. I criteri di compilazione delle dichiarazioni,  comprese  quelle
previste all'art. 7, e le modalita'  di  presentazione  delle  stesse
sono definiti dall'Organismo di coordinamento AGEA, entro  15  giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto. 
  2. Le dichiarazioni di vendemmia e di produzione  sono  presentate,
esclusivamente per via telematica, con  riferimento  alla  Regione  o
Provincia autonoma nel cui territorio si  trovano  i  vigneti  o  gli
impianti di trasformazione. 
  3. I dati relativi alle dichiarazioni di vendemmia e di  produzione
sono resi disponibili dall'organismo di coordinamento  AGEA  e  dagli
organismi pagatori regionali, per gli adempimenti ed i  controlli  di
competenza, rispettivamente entro il 30 novembre e il 15  gennaio  di
ogni anno: 
  all'Ispettorato centrale repressione frodi; 
  al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
    agli Assessorati regionali dell'agricoltura,  competenti  per  il
territorio; 
    agli Enti e strutture di controllo incaricati per la  gestione  e
il controllo delle denominazioni. 
  4. Il sistema telematico e' aperto dal 1° agosto al 31 dicembre  di
ogni anno.