Art. 9 
 
                              Sanzioni 
 
  1. L'inosservanza di quanto disposto dal presente decreto  e  dalle
disposizioni impartite dall'organismo di coordinamento  AGEA  di  cui
all'art. 8, comma 1, comporta l'applicazione delle  sanzioni  di  cui
all'art. 18 del regolamento (CE) n. 436/2009 e all'art. 64, paragrafo
4, lettera d) del regolamento (UE) n. 1306/2013. 
  2.  Restano,  inoltre,  valide  le  sanzioni   nazionali   previste
dall'art. 1, comma 9, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n.  260
e dall'art. 22, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 8 aprile 2010,
n. 61.