Art. 9 Sanzioni 1. L'inosservanza di quanto disposto dal presente decreto e dalle disposizioni impartite dall'organismo di coordinamento AGEA di cui all'art. 8, comma 1, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 18 del regolamento (CE) n. 436/2009 e all'art. 64, paragrafo 4, lettera d) del regolamento (UE) n. 1306/2013. 2. Restano, inoltre, valide le sanzioni nazionali previste dall'art. 1, comma 9, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 e dall'art. 22, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.